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Regolamento CE 333/2011
+2
yep
Ranx
6 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Sottoprodotti
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Regolamento CE 333/2011
Ciao a tutti,
un cliente mi chiede di trasportare dei rottami metallici senza formulario ai sensi del Regolamento CE 333/2011. Ma come faccio io a sapere che non siano rottami da formulario? Devo richiedere qualche documento/dichiarazione particolare?
Non vorrei finire in galera per quattro pezzi di ferro.....
un cliente mi chiede di trasportare dei rottami metallici senza formulario ai sensi del Regolamento CE 333/2011. Ma come faccio io a sapere che non siano rottami da formulario? Devo richiedere qualche documento/dichiarazione particolare?
Non vorrei finire in galera per quattro pezzi di ferro.....
Ranx- Utente Attivo
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Re: Regolamento CE 333/2011
Un documento che sicuramente devi richiedere è la "dichiarazione di conformità" ex art. 5 del regolamento, compilata dal produttore del rottame metallico secondo lo schema dell'allegato III.
yep- Membro della community
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Re: Regolamento CE 333/2011
Esatto, al DDT deve essere allegato un documento di dichiarazione conformità in base ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale
di cui ALL’ART. 5, PARAGRAFO 1 DEL REG. (CE) 31.03.2011, n. 333/2011 “END OF WASTE”
di cui ALL’ART. 5, PARAGRAFO 1 DEL REG. (CE) 31.03.2011, n. 333/2011 “END OF WASTE”
Mariangela- Utente Attivo
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Re: Regolamento CE 333/2011
Ma il produttore deve anche possedere un Certificato di Qualità, per i processi di recupero dei rottami, che certifichi appunto la rispondenza al 333/2011?
Ranx- Utente Attivo
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Re: Regolamento CE 333/2011
Certamente, per emettere il documento di dichiarazione confomità deve avere un certificato per il sistema di gestione della qualità che soddisfa le disposizioni di cui all'Art. 6 ed allegati I e II (ferro, acciao ed alluminio) del Regolamento UE n° 333/2011.
Mariangela- Utente Attivo
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Re: Regolamento CE 333/2011
Chiaramente se sono più trasporti relativi ad un'unica partita la dichiarazione può essere unica per tutta la partita, mi è sembrato di capire.Mariangela ha scritto:Esatto, al DDT deve essere allegato un documento di dichiarazione conformità in base ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale
di cui ALL’ART. 5, PARAGRAFO 1 DEL REG. (CE) 31.03.2011, n. 333/2011 “END OF WASTE”
Ranx- Utente Attivo
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333/2011
La possibilità di rientrare nel regolamento 333/2011 è valida a mio parere solo per gli impianti che effettuano un trattamento e poi vanno in fonderia o acciaieria.
Il produttore di rifiuto non si può avvalere del regolamento 333/2011.
L'impianto in 333/2011 dovrà ovviamente essere in regola con quanto disposto dal regolamento stesso.
Il produttore di rifiuto non si può avvalere del regolamento 333/2011.
L'impianto in 333/2011 dovrà ovviamente essere in regola con quanto disposto dal regolamento stesso.
eforumattivo- Utente Attivo
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Re: Regolamento CE 333/2011
Ranx ha scritto:Chiaramente se sono più trasporti relativi ad un'unica partita la dichiarazione può essere unica per tutta la partita, mi è sembrato di capire.
Questa è la definizione di "partita" contenuta nel Reg. 333: "un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può
essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio
contenitori".
In ogni caso ogni viaggio deve avere la propria dichiarazione di conformità.
pastorenomade- Utente Attivo
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Re: Regolamento CE 333/2011
Noi per ogni ddt in uscita (partita) facciamo una dichiarazione di conformità.
Non necessariamente il materiale deve andare direttamente in fonderia o acciaieria, può essere anche destinato al altro commerciante.
Non necessariamente il materiale deve andare direttamente in fonderia o acciaieria, può essere anche destinato al altro commerciante.
Mariangela- Utente Attivo
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Età : 60
Località : PROVINCIA DI MILANO
Immagino ...
per Mariangela:
a) che voi siate un impianto di Recupero Ferro e Acciaio o Alluminio.
b) che la dichiarazione di conformità sia corredata a monte da:
- l'adozione di un sistema di gestione
- una verifica (tramite apposito strumento) di assenza di materiali radioattivo
- tutto quanto previsto dalla normativa del regolamento 333/2011
a) che voi siate un impianto di Recupero Ferro e Acciaio o Alluminio.
b) che la dichiarazione di conformità sia corredata a monte da:
- l'adozione di un sistema di gestione
- una verifica (tramite apposito strumento) di assenza di materiali radioattivo
- tutto quanto previsto dalla normativa del regolamento 333/2011
eforumattivo- Utente Attivo
- Messaggi : 122
Data d'iscrizione : 25.03.10
Re: Regolamento CE 333/2011
eforumattivo ha scritto:La possibilità di rientrare nel regolamento 333/2011 è valida a mio parere solo per gli impianti che effettuano un trattamento e poi vanno in fonderia o acciaieria.
Il produttore di rifiuto non si può avvalere del regolamento 333/2011.
L'impianto in 333/2011 dovrà ovviamente essere in regola con quanto disposto dal regolamento stesso.
Hai ragione, ma considera che nel regolamento si definisce "produttore" non chi ha prodotto il rifiuto ma il "detentore che cede ad altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti" (art.2 lettera d), quindi in pratica proprio l'impianto di trattamento...
yep- Membro della community
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Data d'iscrizione : 07.12.10
Età : 41
Re: Regolamento CE 333/2011
Giusto. Ormai non è più rifiuto, è una materia prima commerciabile.Mariangela ha scritto:Noi per ogni ddt in uscita (partita) facciamo una dichiarazione di conformità.
Non necessariamente il materiale deve andare direttamente in fonderia o acciaieria, può essere anche destinato al altro commerciante.
ps - ciao Mariangela!
pastorenomade- Utente Attivo
- Messaggi : 751
Data d'iscrizione : 03.11.10
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Località : Ameria-Umbria
Re: Regolamento CE 333/2011
quoto Mariangela.
Noi facciamo così
per la prima consegna prepariamo questi documenti:
1- dichiarazione di conformità (che giudichi che il sistema di gestione della qualità sia conforme ai requisiti dell’art.6 del reg.UE 333/2011)
2- Allegato III (dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale)
3- Certificato di controllo radiometrico
per le consegne successive solo i documenti ai punti 2 e 3.
Noi facciamo così
per la prima consegna prepariamo questi documenti:
1- dichiarazione di conformità (che giudichi che il sistema di gestione della qualità sia conforme ai requisiti dell’art.6 del reg.UE 333/2011)
2- Allegato III (dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale)
3- Certificato di controllo radiometrico
per le consegne successive solo i documenti ai punti 2 e 3.
anpachi- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 16.09.11
Età : 55
Re: Regolamento CE 333/2011
Questo l'ho trovato molto interessante.
https://www.sistriforum.com/t7548-considerazioni-sullapplicazione-del-regolamento-333-2011-ue
O.T. Ciao Pastorenomade!
Mariangela- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 03.06.10
Età : 60
Località : PROVINCIA DI MILANO
Re: Regolamento CE 333/2011
eforumattivo ha scritto:per Mariangela:
a) che voi siate un impianto di Recupero Ferro e Acciaio o Alluminio.
b) che la dichiarazione di conformità sia corredata a monte da:
- l'adozione di un sistema di gestione
- una verifica (tramite apposito strumento) di assenza di materiali radioattivo
- tutto quanto previsto dalla normativa del regolamento 333/2011
Certamente!
Mariangela- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 03.06.10
Età : 60
Località : PROVINCIA DI MILANO
Esperto qualificato
Con l'occasione, vi chiedo, come avete affrontato la necessità di avere la figura di un tecnico qualificato disponibile qualora si presentasse il caso di un materiale radioattivo ?
Vi siete limitati ad identificare un'area specifica in impianto dove poterlo stoccare o avete anche avviato una procedura di intervento di un tecnico competente in rilevazioni di radioattività.
Questo perché su questi ultimi aspetti sento pareri discordanti.
Vi siete limitati ad identificare un'area specifica in impianto dove poterlo stoccare o avete anche avviato una procedura di intervento di un tecnico competente in rilevazioni di radioattività.
Questo perché su questi ultimi aspetti sento pareri discordanti.
eforumattivo- Utente Attivo
- Messaggi : 122
Data d'iscrizione : 25.03.10
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