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Regolamento CE 333/2011

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Messaggio  Ranx Lun Mag 28, 2012 9:27 am

Ciao a tutti,
un cliente mi chiede di trasportare dei rottami metallici senza formulario ai sensi del Regolamento CE 333/2011. Ma come faccio io a sapere che non siano rottami da formulario? Devo richiedere qualche documento/dichiarazione particolare?
Non vorrei finire in galera per quattro pezzi di ferro.....
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Messaggio  yep Lun Mag 28, 2012 9:44 am

Un documento che sicuramente devi richiedere è la "dichiarazione di conformità" ex art. 5 del regolamento, compilata dal produttore del rottame metallico secondo lo schema dell'allegato III.
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Messaggio  Mariangela Lun Mag 28, 2012 10:49 am

Esatto, al DDT deve essere allegato un documento di dichiarazione conformità in base ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale
di cui ALL’ART. 5, PARAGRAFO 1 DEL REG. (CE) 31.03.2011, n. 333/2011 “END OF WASTE”
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Messaggio  Ranx Lun Mag 28, 2012 10:52 am

Ma il produttore deve anche possedere un Certificato di Qualità, per i processi di recupero dei rottami, che certifichi appunto la rispondenza al 333/2011?
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Messaggio  Mariangela Lun Mag 28, 2012 12:08 pm

Certamente, per emettere il documento di dichiarazione confomità deve avere un certificato per il sistema di gestione della qualità che soddisfa le disposizioni di cui all'Art. 6 ed allegati I e II (ferro, acciao ed alluminio) del Regolamento UE n° 333/2011.
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Messaggio  Ranx Lun Mag 28, 2012 12:20 pm

Mariangela ha scritto:Esatto, al DDT deve essere allegato un documento di dichiarazione conformità in base ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale
di cui ALL’ART. 5, PARAGRAFO 1 DEL REG. (CE) 31.03.2011, n. 333/2011 “END OF WASTE”
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Chiaramente se sono più trasporti relativi ad un'unica partita la dichiarazione può essere unica per tutta la partita, mi è sembrato di capire.
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Messaggio  eforumattivo Lun Mag 28, 2012 12:23 pm

La possibilità di rientrare nel regolamento 333/2011 è valida a mio parere solo per gli impianti che effettuano un trattamento e poi vanno in fonderia o acciaieria.

Il produttore di rifiuto non si può avvalere del regolamento 333/2011.

L'impianto in 333/2011 dovrà ovviamente essere in regola con quanto disposto dal regolamento stesso.
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Messaggio  pastorenomade Lun Mag 28, 2012 12:32 pm

Ranx ha scritto:Chiaramente se sono più trasporti relativi ad un'unica partita la dichiarazione può essere unica per tutta la partita, mi è sembrato di capire.

Questa è la definizione di "partita" contenuta nel Reg. 333: "un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può
essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio
contenitori".


In ogni caso ogni viaggio deve avere la propria dichiarazione di conformità.
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Messaggio  Mariangela Lun Mag 28, 2012 2:25 pm

Noi per ogni ddt in uscita (partita) facciamo una dichiarazione di conformità.
Non necessariamente il materiale deve andare direttamente in fonderia o acciaieria, può essere anche destinato al altro commerciante.
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Messaggio  eforumattivo Lun Mag 28, 2012 2:47 pm

per Mariangela:

a) che voi siate un impianto di Recupero Ferro e Acciaio o Alluminio.

b) che la dichiarazione di conformità sia corredata a monte da:
- l'adozione di un sistema di gestione
- una verifica (tramite apposito strumento) di assenza di materiali radioattivo
- tutto quanto previsto dalla normativa del regolamento 333/2011
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Messaggio  yep Lun Mag 28, 2012 2:49 pm

eforumattivo ha scritto:La possibilità di rientrare nel regolamento 333/2011 è valida a mio parere solo per gli impianti che effettuano un trattamento e poi vanno in fonderia o acciaieria.

Il produttore di rifiuto non si può avvalere del regolamento 333/2011.

L'impianto in 333/2011 dovrà ovviamente essere in regola con quanto disposto dal regolamento stesso.

Hai ragione, ma considera che nel regolamento si definisce "produttore" non chi ha prodotto il rifiuto ma il "detentore che cede ad altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti" (art.2 lettera d), quindi in pratica proprio l'impianto di trattamento...
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Messaggio  pastorenomade Lun Mag 28, 2012 2:50 pm

Mariangela ha scritto:Noi per ogni ddt in uscita (partita) facciamo una dichiarazione di conformità.
Non necessariamente il materiale deve andare direttamente in fonderia o acciaieria, può essere anche destinato al altro commerciante.
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Giusto. Ormai non è più rifiuto, è una materia prima commerciabile.

ps - ciao Mariangela!
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Messaggio  anpachi Lun Mag 28, 2012 2:59 pm

quoto Mariangela.
Noi facciamo così
per la prima consegna prepariamo questi documenti:
1- dichiarazione di conformità (che giudichi che il sistema di gestione della qualità sia conforme ai requisiti dell’art.6 del reg.UE 333/2011)
2- Allegato III (dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale)
3- Certificato di controllo radiometrico
per le consegne successive solo i documenti ai punti 2 e 3.
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Messaggio  Mariangela Lun Mag 28, 2012 4:05 pm


Questo l'ho trovato molto interessante.
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https://www.sistriforum.com/t7548-considerazioni-sullapplicazione-del-regolamento-333-2011-ue

O.T. Ciao Pastorenomade! Smile
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Messaggio  Mariangela Mar Mag 29, 2012 9:46 am

eforumattivo ha scritto:per Mariangela:

a) che voi siate un impianto di Recupero Ferro e Acciaio o Alluminio.

b) che la dichiarazione di conformità sia corredata a monte da:
- l'adozione di un sistema di gestione
- una verifica (tramite apposito strumento) di assenza di materiali radioattivo
- tutto quanto previsto dalla normativa del regolamento 333/2011

Certamente!
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Messaggio  eforumattivo Mar Mag 29, 2012 10:44 am

Con l'occasione, vi chiedo, come avete affrontato la necessità di avere la figura di un tecnico qualificato disponibile qualora si presentasse il caso di un materiale radioattivo ?

Vi siete limitati ad identificare un'area specifica in impianto dove poterlo stoccare o avete anche avviato una procedura di intervento di un tecnico competente in rilevazioni di radioattività.

Questo perché su questi ultimi aspetti sento pareri discordanti.
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