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Messaggio  Ambiente Legale Mar Lug 10, 2012 11:47 am

Vorrei ricordare la scadenza del 31 luglio per la presentazione della domanda per gli impianti in esercizio al 29 aprile 2006 e quindi ricompresi nella Parte V del D.lgs. n. 152/06!
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Messaggio  Maw Mar Lug 10, 2012 11:51 am

Maa... parliamo di emissioni in atmosfera anche di polveri ? rientrano anche impianti di recupero inerti ?
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Messaggio  cirillo Mar Lug 10, 2012 11:59 am

Maw ha scritto:Maa... parliamo di emissioni in atmosfera anche di polveri ? rientrano anche impianti di recupero inerti ?
Gli impianti di recupero inerti dovrebbero già avere, ad integrazione dell'autorizzazione all'esercizio in R..., anche l'autorizzazione alle emissioni diffuse con delle prescrizioni in merito ai comportamenti da tenere (es. l'area dovrà essere dotata di idoneo impianto di bagnatura mediante nebulizzazione d'acqua....) e alle modalità e frequenza delle campionature e analisi.

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Messaggio  Maw Mar Lug 10, 2012 12:06 pm

Anche per le semplificate ?
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Messaggio  cirillo Mar Lug 10, 2012 2:16 pm

Maw ha scritto:Anche per le semplificate ?
io sono in semplificata e la mia autorizzazione è così

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Messaggio  ceresio18 Mar Lug 10, 2012 2:40 pm

a mio avviso i casi di più comune interesse sono:

- centrali termiche civili di potenza > 3Mw
- gruppi elettrogeni a gasolio > 1Mw o a metano > 3Mw

ciao
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Messaggio  cescal64 Mar Lug 10, 2012 2:55 pm

la prima informativa mi sembra un po' troppo generica... le disposizioni transitorie di cui all'art. 281, co. 3 del D.Lgs 152/06 dicono questo (sintesi estratta dal sito della Provincia di Bologna, ma vale per tutti...):

"Gli impianti e stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del DLgs 152/06 (29 aprile 2006) che non erano soggetti ad autorizzazione ai sensi del DPR 203/88 e che ora rientrano nell'ambito del titolo I del DLgs 152/2006, debbono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art 269 o dell'art 272 entro il 31 luglio 2012 e si adeguano alle disposizione del DLgs 152/06 entro il 1° settembre 2013. Tali impianti sono ad esempio:
- impianti termici ad uso civile con potenzialità complessiva superiore 3 MW,
- allevamenti aventi n° capi superiore al punto z) della Allegato IV, Parte I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 (vedi allegato 1A)
- linea fanghi impianti trattamento acque
- lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) superiore a 500 kg/anno"

Tutti gli altri (che non hanno ricevuto autorizzazioni ai sensi del 152/06, ma precedenti) hanno scadenze diverse:
<31/12/2011 per gli impianti anteriori al 1988 (autorizzati ex art. 12 D.P.R. 203/88);
<31/12/2013 per gli impianti anteriori al 2006 ed autorizzati prima del 01/01/2000;
<31/12/2015 per gli impianti anteriori al 2006 ed autorizzati dopo il 31/12/1999.

Inoltre, ma questo non so se vale fuori dall'Emilia Romagna, tutti gli impianti autorizzati in regime
semplificato (a ridotto inquinamento atmosferico ex D.P.R. 25/07/1991), devono aderire alle nuove autorizzazioni di carattere generale emanate dalle regioni secondo tempistiche diverse (in E-R, la prima è la DGR 2236/2009), entro il 31/12/2013 (ovviamente se rientrano ancora tra le attività in deroga ex art. 272 del D.Lgs. 152/06).

Salute a tutti.
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Messaggio  Ambiente Legale Ven Lug 13, 2012 9:55 am

Mi permetto di aggiungere che non vale solo per la Regione Emillia Romagna, ma anche altre Regioni hanno simili previsioni.
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Lug 13, 2012 10:39 am

io invece, a beneficio di chi sia interessato aggiungo, che le c.d. "emissioni diffuse di polveri" e relativa pretesa autorizzazione sono state passate per le armi dal 128/2010, che ha abrogato il funesto commillo 12 di art. 269 che tante stro...mbolate ha consentito a chi come unica libido si conserva quella di potere (detta da signora, neh?)

Saggiamente, direi, atteso che il concetto di emissione diffusa era già chiaramente riferito ai soli effluenti gassosi (e quindi non a quelli particellari come le poveri) come ben chiaro da art. 268 commillo 1 alle attuali letterille (da leggersi nell'ordine che scrivo) d), c) e g), sin dalla nascita del 152.
Ancora più saggiamente se si tieneconto che i limiti per la polverosità diffusa in quel tipo di impianti ha già dei limiti relativi alle problematiche di igiene del lavoro, pari a 10 mg/mc per le polveri inerti, mentre la polverosità negli ambienti di vita outdoor è regolata da altre norme sulla qualità dell'aria ed in ogni caso parliamo sempre di pm10, quindo nulla a che vedere con il concetto di polveri totali cui ci si riferisce nelle emissioni particellari. Sono stata contenta che si siano accorti di aver scritto una caspitata, e l'hanno levata da mezzo. Ogni volta spero sempre che si decidano a rileggersi anche altri articoli che fanno pietà, ma evidentemente anche a loro succede che la lettura del 152 scateni la nausea e saltano qualcosa...

Io come consulente di sti fatti, non appena uscì il 128, quindi da settembre 2010 in poi, ai miei clienti che avevano sto tipo di autorizzazioni ho fatto scrivere ai settori di competenza "Cara regione, siccome presty si è accorta che matteoli aveva scritto una sciocchezza e l'ha cancellata, quella autorizzazione n. X del tale giorno che mi hai data non ha più motivo di esistere, ti ringrazio che me l'avevi concessa ma io da adesso in poi non farò più misure, anhe alla luce degli esiti di quelle precedenti che confermano l'irrazionalità della pregressa normativa, in applicazione del principio che se non c'è legge non c'è obbligo; baci a tutti voi e ben rientrati a lavoro".

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Messaggio  Giosistri Ven Lug 13, 2012 12:23 pm

Fra gli impianti non soggetti ad autorizzazione indicati al comma 14 dell'ART. 269
(autorizzazione alle emissioni in atmosfera) rientrano gli

" i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. "


Un gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio, per la produzione di energia elettrica in caso di interruzione dell'alimentazione dalla rete rientra tra gli impianti di emergenza sopra elencati?

Grazie
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Messaggio  ceresio18 Ven Lug 13, 2012 1:28 pm

come dicevo sopra....a mio avviso si....
poi sempre a mio parere (o almeno spero) si concluderà tutto solo con la autorizzazione, spero che non obblighino nessuno ad attivare appositamente un gruppo elettrogeno....altrimenti il vantaggio ambientale dell'autorizzazione dove sta? nel maggior consumo di combustibile che sarebbe necessario?

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Messaggio  Aurora Brancia Ven Lug 13, 2012 6:26 pm

Giosistri ha scritto:Fra gli impianti non soggetti ad autorizzazione indicati al comma 14 dell'ART. 269
(autorizzazione alle emissioni in atmosfera) rientrano gli

" i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. "


Un gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio, per la produzione di energia elettrica in caso di interruzione dell'alimentazione dalla rete rientra tra gli impianti di emergenza sopra elencati?

Grazie
Eccc che succede a pubblicare decreti ad agosto, come il 128/2010: non se li fila nessuno.
Allora, anche il commillo 14 dell'art. 269 è stato passato per le armi, e i gruppi elettrogeni, che siano o meno di emergenza, rientrano tra le attività che PRIMA erano in deroga per art. 272 comma 1, e poi appunto con la modifica del 152/06 fatta dal 128/10 non sono del tutto soggette ad autorizzazione, essendo attualmente ricompresi alla lettera bb) della Parte I del'Allegato IV degli Allegati alla Parte Quinta del 152/06. Segnatamente, nel caso di alimentazione a gasolio ciò vale solo se hanno una potenza termica inferiore a 1 MW,

bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
altrimenti scatta anche se sono di emergenza un altro codicillo/articolo/allegato.

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Messaggio  Ricardo Ven Gen 11, 2013 1:48 pm

Aurora Brancia ha scritto:io invece, a beneficio di chi sia interessato aggiungo, che le c.d. "emissioni diffuse di polveri" e relativa pretesa autorizzazione sono state passate per le armi dal 128/2010, che ha abrogato il funesto commillo 12 di art. 269 che tante stro...mbolate ha consentito a chi come unica libido si conserva quella di potere (detta da signora, neh?)

Saggiamente, direi, atteso che il concetto di emissione diffusa era già chiaramente riferito ai soli effluenti gassosi (e quindi non a quelli particellari come le poveri) come ben chiaro da art. 268 commillo 1 alle attuali letterille (da leggersi nell'ordine che scrivo) d), c) e g), sin dalla nascita del 152.
Ancora più saggiamente se si tieneconto che i limiti per la polverosità diffusa in quel tipo di impianti ha già dei limiti relativi alle problematiche di igiene del lavoro, pari a 10 mg/mc per le polveri inerti, mentre la polverosità negli ambienti di vita outdoor è regolata da altre norme sulla qualità dell'aria ed in ogni caso parliamo sempre di pm10, quindo nulla a che vedere con il concetto di polveri totali cui ci si riferisce nelle emissioni particellari. Sono stata contenta che si siano accorti di aver scritto una caspitata, e l'hanno levata da mezzo. Ogni volta spero sempre che si decidano a rileggersi anche altri articoli che fanno pietà, ma evidentemente anche a loro succede che la lettura del 152 scateni la nausea e saltano qualcosa...

ma se questo è vero per le emissioni diffuse (solo le emissioni gassose sono da autorizzare) a maggior ragione lo sarà per la convogliata (emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o piu' appositi punti) ... mi sa che mi sono perso qualche passaggio pale
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Gen 11, 2013 4:05 pm

Ricardo ha scritto:
ma se questo è vero per le emissioni diffuse (solo le emissioni gassose sono da autorizzare) a maggior ragione lo sarà per la convogliata (emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o piu' appositi punti) ... mi sa che mi sono perso qualche passaggio pale
emissioni autorizzazione 040 oh, be', vediamo... magari, l'incipit dell'art. 269 ?
269. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
(articolo così modificato dall'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.

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Messaggio  Ricardo Ven Gen 11, 2013 6:53 pm

Scusami Aurora, molto probabilmente è un problema mio di comprendonio ....

secondo quanto leggo sopra considerato che con l'abrogazione del c.12 del 269 non si parla più esplicitamente di emissioni diffuse di polveri e che la definizione di emissione diffusa art. 268 c1 d), c) e g), sin dalla nascita del 152 fa riferimento ad emissioni gassose (e non particellari) non bisogna considerare gli impianti/stabilimenti che emettono polveri diffuse in riferimento alla parte V; giusto?

altro aspetto: ma anche nela definizione di convogliate si parla di emissioni gassose (e non particellari): anche in questo caso se apro un camino che emette SOLO polveri non ho bisogno di autorizzazione

dove sbalgio ? martello

grziae
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Gen 11, 2013 8:42 pm

occorre sempre leggere tutto, la mia capo-ufficio 41 anni fa lo diceva sempre:
D.Lgs. 152/06, art. 268 comma 1 ha scritto:b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera
c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti;
g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose;

Diciamo che chi l'ha pensata/scritta così a scuola in chimica ma anche in fisica non doveva essere un portento, e forse lo promuovevano lo stesso perchè era tanto bravino in latino: dire che uno scarico gassoso contiene emissioni solide o liquide è certamente antiscientifico, atteso che gas scientificamente è lo stato in cui la materia non ha nè forma nè volumi propri, liquido è lo stato in cui la materia ha volume ma non forma propria, e solido è lo stato in cui la materia ha sia volume che forma proprie. Che sia a forma di polverilla o di montagna o di grattacielo non conta.

Credo di averti risposto, ma in realtà non ne sono certissima perchè non sono certa di aver capito la domanda, cioè quale aspetto delle emissioni ti causi cruccio.
Ad ogni buon conto, ti riassumo i concetti.
Le emissioni "diffuse" e non tecnicamente convogliabili sono regolamentate dall'art. 275 se riguardano SOV, art. 275 che ha anche il suo Allegatino di riferimento tra quelli alla parte Quinta, quelle "convogliate" sono regolamentate dall'art. 269 e 272, ad eccezione di quelle di cui al comma 1 del 272, che non sono regolamentate per nulla, nel senso sono "libere", non occorre nè autorizzarle nè comunicarle (gran parte sono le previgenti attività IAPS) così come gli sfiati e ricambi d'aria degli ambienti di lavoro, esplicitamente richiamati in commillo 5 di art. 272 (vabbè, insieme alle robe emesse dai militari...).
Per le attività che comportano utilizzo di solventi e che però non ricadono nell'art. 275 per le emissioni diffuse in quanto, ad esempio, sotto soglia di consumo di solvente se rientrano nelle attività previste in tabella, oppure perchè esplicitamente escluse (es: lavaggio di attrezzature) oppure perché non previste in tabella è evidente che occorrerà innanzi tutto vedere se il diffuso può tecnicamente diventare convogliato, caso nel quale possono imporre lo diventi, e quindi se il consumo di solvente rientra o meno in una della attività ex R.I.A. di cui in art. 272 c.2 e relativa parte II dell'allegato IV.

Ora, se mi spieghi per benino a che tipo di emissione (e da che attività...) ti riferisci, può darsi che io riesca a capire e quindi - se so la risposta giusta - a risponderti.


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Messaggio  Ricardo Ven Gen 11, 2013 9:42 pm

hai ragione un esempio per tipologia aiuta (solo polveri)

.... impianti di gestione inerti ad esempio, sicuramente siamo di fronte ad emissioni di polveri in forma diffusa

.... impianti di sabbiatura con emissioni convogliate, comuque solo polveri

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Messaggio  Aurora Brancia Sab Gen 12, 2013 12:53 pm

Ah, ok, ho messo a fuoco, anche se dire "gestione inerti" è estremamente vago e può significare tutto e il contrario di tutto.

E la domanda sarebbe... ?

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Messaggio  Ricardo Sab Gen 12, 2013 2:23 pm

domanda: la macinazione e la messa in riserva generano polveri non convogliate (diffuse).... sono soggetto alla parte V ?

domanda: la sabbiatura genera poveri convogliate in un punto di emissione ... sono soggetto alla parte V ?

legendo le tue considerazioni sembrerebbe di no
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Gen 12, 2013 3:43 pm

Smile non sono "mie considerazioni": è la normativa di riferimento!
Comunque, mentre per il primo caso in assenza di sistema di convogliamento delle polveri che si sviluppano siamo davanti esclusivamente a prolematiche riferibili alla salubrità degli ambienti di lavoro quindi in campo D.Lgs. 81/08, nel secondo caso, che pure è ovviamente soggetto alla stessa norma di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, abbiamo proprio per la tutela delle condizioni di lavoro un sistema di collettamento delle polveri, e relativo condotto di evacuazione di un"effluente gassoso" contenente un "inquinante" solido, ovvero la sabbia, al quale immagino sia anche stato installato un filtro di trattenuta delle particelle a monte del punto di emissione in atmosfera. Quindi, siamo davanti ad un'attività le cui emissioni in atmosfera risultano soggette alla Parte Quinta.

Credo di aver capito quale fosse il tuo bug: ritenevi che "effuente gassoso" si riferisse solo ai gas, mentre la norma dice chiaramente che può contenere anche sostanze allo stato solido, quindi anche polveri; è detta da cani, hai ragione, ma per quanto da cani si spiegano inequivocabilmente.
Ciò che fa la differenza -in tema di polveri- è la presenza (o meno) di uno o più appositi punti di emissione.
Guardando la questione da un'altro aspetto generale, tutte le emissioni convogliate sono soggette ad autorizzazione (ordinaria per art. 269 o come attività in deroga per art. 272 c.2) tranne quelle derivanti dalle attività ex art. 272 c.1 e 5.

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Messaggio  Ricardo Sab Gen 12, 2013 4:10 pm

Aurora Brancia ha scritto: Comunque, mentre per il primo caso in assenza di sistema di convogliamento delle polveri che si sviluppano siamo davanti esclusivamente a prolematiche riferibili alla salubrità degli ambienti di lavoro quindi in campo D.Lgs. 81/08

e qui che dovresti chiarire: le emissioni di polveri diffuse (ovviamente uscendo fuori dall'impianto/sito/stabilimento) non sono soggette solo all'81 ecco perchè sarebbero da autorizzare .... o no ? e se la risposta come leggo è negativa perchè ? cos'è cambiato con il 205/2010 ? solo perchè hanno tolto il c. 12 ?
come tu sai le autorità competenti chiedono l'autorizzazione alle emissioni diffuse di polveri .... basta farsi un giro sui siti di varie province e regioni

per l'altro caso ovviamente niente di nuovo mi sembra di capire clown
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Gen 12, 2013 5:37 pm

Ricardo ha scritto:
e qui che dovresti chiarire: le emissioni di polveri diffuse (ovviamente uscendo fuori dall'impianto/sito/stabilimento) non sono soggette solo all'81 ecco perchè sarebbero da autorizzare .... o no ?
Siamo logici: se negli ambienti di lavoro il limite internazionalmente accettato per le polveri "inerti" frazione toracica è di 10 mg/mc e per la frazione respirabile è di 3 mg/mc, ad almeno 15-20 metri dalla sorgente di polvere (es: tramoggia) è naturale che saremmo molto ma molto al di sotto di questi valori. Infatti, le emissioni diffuse di polveri non sono da autorizzare, poi fra poco ti spiego di dettaglio.
Ricardo ha scritto:e se la risposta come leggo è negativa perchè ? cos'è cambiato con il 205/2010 ? solo perchè hanno tolto il c. 12 ?
Il c. 12 del fu art. 269, mutuato dalla buonanima del DPR 203/88 e s.m.i. che peraltro già non prescriveva di autorizzarle ma solo di prevenirle e controllarle, con il 205/10 non ci azzecca nulla: è stato fatto fuori con il D.Lgs. 128/10, che ha modificato un bel pezzo della Parte Seconda (ossia quella relativa a VIA, VAS e AIA) e solo dei pezzi, ma significativi della Parte Quinta relativa alle emissioni, tra cui tutto l'art. 269 relativo all'autorizzazione alle emissioni. Il D.Lgs. 205/10, invece, emesso a dicembre, a parte integrare con alcuni nuovi codici CER l'elenco munnezza, ha un po' rivoltato (ma solo a parole) la gestione rifiuti impizzandoci per mezzo le sistricondizioni: non dimenticare che è stato emanato di corsissima che stavamo, come tuttora siamo, in procedura di infrazione per le discariche.
Ricardo ha scritto:come tu sai le autorità competenti chiedono l'autorizzazione alle emissioni diffuse di polveri .... basta farsi un giro sui siti di varie province e regioni
Beh, a mio parere sbagliano adesso come sbagliavano prima, a comma 12 vivente: quel commillo grazioso, infatti, tutto ciò che faceva era rimandare alla Parte Prima dell'Allegato V degli Allegati alla parte Quinta, che anche adesso parla di "Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti." Ebbene, a meno di non essere burocrati ottusi che agiscono per sentito dire, anche un burocrate normale -purchè non ottuso- in quella Parte Prima in combinato con la lettura del commillo 12 buonanima avrebbe letto che l'autorità, a parte le prescrizioni operative sull'incapsulamento degli impianti ad esempio per la frantumazione, cernita, etc., nell'eventualità di inefficace contenimento passivo poteva anche prescrivere il convogliamento delle polveri, potere che diventava obbligo solo davanti alla presenza nelle polveri di sostanze riportate in All. I, ossia quelle pericolose e normate nelle varie classi, se e solo se il materiale in lavorazione nel sottovaglio a 5 mm supera determinate (e molto basse) concentrazioni sul secco delle suddette sostanze pericolose.
E per quanto attiene i limiti di emissione, gli stessi restano anche oggi fissati solo e soltanto per le suddette sostanze, ma è evidentissimo -se si è davvero letto e capito il disposto della legge- che in quel caso stiamo parlando di emissioni convogliate, non certo di diffuse.

Ricapitolando, se negli inerti a cui ti riferisci al sottovaglio di 5 mm si superano quei determinati mg/kg ( per qualcosa meno brutta anche g/kg ) l'impianto non solo deve essere incaspulato, ma il volume compartimentato deve anche essere avviato ad impianto di abbattimento, e quindi sarà dotato di "emissione convogliata", che è soggetta ad autorizzazione e deve rispettare i valori limite di emissione.
Se invece non si superano le soglie, basta l'incapsulamento e non è prevista alcuna autorizzazione. Non lo era neppure prima, spero sia chiaro ormai.
Se c'è o c'è stato (e c'è stato, mi consta) qualche genio dell'interpretazione normativa che ha autorizzato un'emissione diffusa di polveri non ricomprese tra quelle per cui è dovuto/obbligatorio il convogliamento, e beh... a parte che vorrei proprio capireche limite abbia imposto da rispettare, secondo me comunque l'ha fatta fuori all'epoca, e ad oggi - commillo 12 passato a miglior vita - una simile imposizione verrebbe fatta a brandelli da qualunque TAR cui si ricorresse in opposizione. Avendo ovviamente a disposizione un avvocato che tiene presente l'art 23 della costituzione (sempre santo e benedetto) e un consulente che abbia avuto la pazienza infinita di studiare davvero quell'accidenti di bestio 152 sia quando è uscito che mano a mano con le sue tantissime modifiche. Mi rendo conto, in ogni caso, che siccome gli allegati alla parte quinta vengono alla fine, uno in genere a quel punto ha già il cervello in pappa, se ne è dotato, e lo sguardo vacuo per quanto su e giù ha fatto con lo scroll, se ce l'ha a video, oppure per quante fotocopie di pagine multiple si è dovuto spargere sulla scrivania per avere tutto sott'occhio.
Dall'altra parte, qualora un impianto di frantumazione, macinazione, triturazione, pellettizzazione etc. etc. abbia nel suo sottovaglio ai 5 mm percentuali di sostanze regolamentate per le emissioni oltre soglia di concentrazione sulla materia tal quale, e non ha l'impianto di incapsulamento, convogliamento ed abbattimento è fuori legge, così come ha compiuto un abuso di potere e un concorso in "emissioni abusive" e danno ambientale chi gliel'ha lasciato così.

Mi auguro che tu abbia -almeno adesso che ti ho proprio portato per mano comma comma e frase frase- finalmente messo a fuoco com'è che funziona il fatto delle emissioni diffuse di polveri da attività ricomprese nella Parte I dell'Allegato V degli Allegati alla Parte Quinta del 152 (qui, invece, sempre tante imprecazioni a chi l'ha scritto e per di più stampato in quel modo inverosimile )


Ricardo ha scritto:per l'altro caso ovviamente niente di nuovo mi sembra di capire clown

... Question ecco, adesso per esempio io farei persino fatica a ricordare quale era l'altro caso... ah, la sabbiatura, già, sì è vero... Giusto, lì nulla di nuovo.

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Messaggio  Ricardo Sab Gen 12, 2013 6:27 pm

grazie del tempo dedicatomi ... ora penso di aver capito anche se ritengo che l'AC possa prescrivere (quando nell'allegato si dice l'AC prescrive) determinate prassi mediante autorizzazione

difatti rimane scritto al 269 che per gli impianti che producono emissioni (ed in questo caso potrebbero essrci) deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto; in effetti applicare le prescrizioni previste sull'allegato, come dicono quelli del nord de quo, non significa sempre eliminare le emissioni (o convogliarle) ma può significare limitarle al massimo (e quindi esisterebbero anche oer l'esterno) per cui andrebbero comunque autorizzate

grazie di nuovo

p.s. ovviamente mi riferivo al D.Lgs. 128/10 il 205 è un lapsus
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Messaggio  Ricardo Ven Gen 18, 2013 2:52 pm

eccola qua la Cassazione sul tema .... me l'aspettavo, abbastanza chiara e conferma quello che pensavo

http://www.focusambiente.it/settore.php?id=2667&idcat=10&idscat=17&page=1#2667

anche se "Lo stesso art. 269 prende espressamente in esame le attività "pulvirulente", che dunque sono da ricondursi alla disciplina di tutela" in realtà non è vero più

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Messaggio  Aurora Brancia Ven Gen 18, 2013 5:02 pm

Ho imparato da tempo che le massime della Cassazione devono comunque sempre essere inquadrate nell'ambito dello specifico provvedimento, e poichè al momento non ho modo di accedere alla sentenza integrale se non per quanto postato non posso certo disquisire su ciò che non conosco.
Di certo, da quel poco che leggo, si ribadisce il concetto di attività disciplinate dal c. 12 di art. 269: ebbene, il comma 12 è stato nel frattempo abrogato, ma comunque già da quel poco che si legge stiamo parlando di un "impianto" mobile, ovvero l'impianto esiste ma è la sua dislocazione che non risulta univocamente fissata. Infatti, questi avevano -a quanto capisco- un impianto mobile di frantumazione di materiali pietrosi, che per come leggo io (e leggevo pure prima del 205/10) rientra a piè pari e senza possibilità di dubbio tra quelli ricompresi alla già citata Parte I dell'Allegato V degli Allegati alla Parte Quinta, paragrafo 2:
2. Produzione e manipolazione di materiali polverulenti.
2.1. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la miscelazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la pellettizzazione e la bricchettazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
2.2. Se l'incapsulamento non può assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
Lungi da me voler prendere le difese della SC, ma si legge infatti che il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione perchè secondo lui era un "impianto mobile, e come tale ad essa (disciplina 152/06) sottratto;"
Se c'è stata una condanna per "getto di cose" ex art. 674 CP, è evidente che l'impianto non rispettava le indicazioni previste; non solo, ma se tutto il motivo di ricorso era che non era uno "stabilimento" mi pare ben motivata la decisione della SC: la norma parla di impianto operativo, non di "stabilimento", ed un impianto di macinazione è operativo e soggiace al disposto della citata Parte I.
Il 152/06, infatti, all'art. 268 parla di impianto come "l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio" e all'art. 269 c.1 chiarisce anche che "L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.".
A come leggo io, l'attività dell'azienda è "l'impianto mobile di frantumazione", non dice se hanno uno stabilimento ma l'impianto sì, e dunque esso era, e sarebbe anche oggi, in quanto macchinario/sistema soggetto alle disposizioni -sopra copiaincollate- almeno di incapsulamento. Non sono aiutata nel farmi un opinione degli avvocati (e degli eventuali CTP e/o CTU) da quella parentesi "(omissis)" in relazione a fino a quando sarebbero stati compiute le predette contravvenzioni, ma è verosimile che non siano fatti recentissimi.
Se non erro, io ho chiaramente scritto che (mi cito):
Ricapitolando, se negli inerti a cui ti riferisci al sottovaglio di 5 mm si superano quei determinati mg/kg ( per qualcosa meno brutta anche g/kg ) l'impianto non solo deve essere incaspulato, ma il volume compartimentato deve anche essere avviato ad impianto di abbattimento, e quindi sarà dotato di "emissione convogliata", che è soggetta ad autorizzazione e deve rispettare i valori limite di emissione.
Se invece non si superano le soglie, basta l'incapsulamento e non è prevista alcuna autorizzazione. Non lo era neppure prima, spero sia chiaro ormai.
...
Dall'altra parte, qualora un impianto di frantumazione, macinazione, triturazione, pellettizzazione etc. etc. abbia nel suo sottovaglio ai 5 mm percentuali di sostanze regolamentate per le emissioni oltre soglia di concentrazione sulla materia tal quale, e non ha l'impianto di incapsulamento, convogliamento ed abbattimento è fuori legge

In ogni caso, qualora all'oggi 2013 l'impianto sia "in uno stabilimento", es: area di cava o impianto di gestione rifiuti inerti, l'impianto inserito non è soggetto alla singola autorizzazione, se non nei casi che ho già specificato. Nel sensoIo intendo dire che, se l'impresa non ha quei requisiti, non può essere autorizzata ad esercitare del tutto l'attività perchè genericamente non risponde ai requisiti normativi, non è che serve l'autorizzazione alle emissioni, quindi è defatigatorio che si rimandi ai settori provinciali o alla regione. E' come se non avesse l'autorizzazione alle immissioni in fogna: può esercitare ma a patto che abbia una gestione dei suoi reflui comunque conforme a quanto previsto dalla normativa ambientale. [b]
Potremmo adesso disquisire sul fatto che ogni Ente dei milioni di Enti che autorizzano ciascuno un pezzettino di attività alla faccia della "semplifiazione normativa" facciano a scaricabarile: la ASL ti chiede una cosa che autorizza la Regione che a sua volta non ti autorizza se non hai l'autorizzazione della Provincia che a sua volta non ti autorizza se non hai l'autorizzazione della ASL... A volte sembra che non trovi un funzionario/dirigente che si assuma le responsabilità per cui è pagato nemmeno piangendogli ai piedi: ed ecco che poi fanno affari d'oro quelli che "sbloccano" la pratica... A meno che tutto questo andirivieni per Uffici Vari tra cui il famoso UCAS, non abbia lo scopo non dichiarato ma evidente di far comunque "iniziare l'attività" per poi procedere a piccole e continue sanatorie in corso d'opera, sul principio di "e mica vorremo farlo chiudere, ci ha il personale... che fa, li licenzia?"
Se nessuno ha ancora abrogato il TU del 1934, l'autorizzazione ad esercitare un'attività produttiva senza nocumento per cose e persone per art. 216 è potere del Sindaco, che in virtù della L. 833/78 per l'istruttoria si avvale del Dipartimento di Prevenzione della ASL e del parere degli altri Enti.
Io penso non ci sarebbe nulla di male se quelli del Comune si studiassero le norme in genere, invece di dire "mandiamo la pratica all'asl/arpa/provincia/regione/parroco/vescovo/rabbino/imam". Chissà se era questo cui si riferiva Clini quando ha parlato di procedure semplificate tipo AIA: se era a questo che pensava, come prima battuta occorrerebbe una sostanziale riqualificazione formativa del personale.
Chissà, magari a parte lo spread e le varie A delle agenzie di rating, qualcuno troverebbe non più impossibile o allucinante cercare di fare impresa in Italia.
Almeno, secondo me è così.

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