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Sconto per i rifiuti assimilati avviati al recupero tramite ditta privata

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Messaggio  alessiog Dom Apr 22, 2012 10:18 pm

Buonasera,

dopo aver letto l'articolo 238(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) comma 10 del TUA(10.Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi), sono andato a chiedere informazioni all'ufficio tributi del mio comune, dato che alcune aziende conferiscono ad esempio i cartoni (assimilati fino a 12ton/a) a ditta privata autorizzata al recupero e quindi secondo me avrebbero il diritto di usufruire dei benefici dell'art. 238 c.10.
Al comune mi hanno risposto che non è possibile usufruire di sconti poichè si paga ancora la TARSU che è una tassa e non la TIA che invece è la TARIFFA Rolling Eyes

Qualcuno saprebbe darmi maggiori informazioni ?
Grazie

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Messaggio  silvia79 Dom Apr 22, 2012 10:23 pm

Una ditta che paga al comune la TARSU, fa fare la dichiarazione all'impianto dove ha conferito i rifiuti c.e.r. 150106 con il tot di smaltimento e allega pure le fatture ha diritto ha uno sconto.
Se ti interessa di + provo a informarmi meglio.
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Messaggio  alessiog Lun Apr 23, 2012 8:54 am

silvia79 ha scritto:Una ditta che paga al comune la TARSU, fa fare la dichiarazione all'impianto dove ha conferito i rifiuti c.e.r. 150106 con il tot di smaltimento e allega pure le fatture ha diritto ha uno sconto.
Se ti interessa di + provo a informarmi meglio.

Grazie Silvia, anche io pensavo che fosse così...però al comune mi hanno risposto come sopra...."Lo sconto non è previsto perchè ad oggi si paga la TARSU e non la TIA, dato che l'art. 238 c.10 si riferisce alla tariffa e non alla tassa" Rolling Eyes
Cosa dovrei fare? a cosa potrei appelarmi? Shocked
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Messaggio  Admin Lun Apr 23, 2012 9:03 am

Devi controllare il regolamento comunale.
Nel caso da te indicato, concedere eventuali agevolazioni è una facoltà che il Comune è libero di esercitare ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 507/93.

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Messaggio  alessiog Lun Apr 23, 2012 10:29 am

Admin ha scritto:Devi controllare il regolamento comunale.
Nel caso da te indicato, concedere eventuali agevolazioni è una facoltà che il Comune è libero di esercitare ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 507/93.

Il comune di Siracusa assimila diverse tipologie di rifiuti come il cartone, per alcune tipologie di attività come per esempio rosticcerie,farmacie,e falegnamerie sono previsti sconti sulla TARSU, mentre per i supermercati che conferiscono a privati il regolamento non prevede sconti, però da quello che ho capito i cartoni sono assimilati fino a 12t/a.
La mia domanda era per capire se il comune a prescindere la proprio regolamento comunale deve concedere uno sconto a chi conferisce rifiuti assimilati agli urbani ad aziende private autorizzate al recupero, dato che l'art.238 c.10 dice che:

"Alla tariffa E' APPLICATO un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi "

E' APPLICATO= Se un azienda lo richiede ne ha diritto a prescindere dal regolamento comunale ?! Rolling Eyes
E' corretta la mia interpretazione, anche se all'ufficio tributi mi hanno risposto che per ora non si può richiedere lo sconto perchè si paga la TARSU e non la TIA ??


Ultima modifica di alessiog il Lun Apr 23, 2012 10:30 am - modificato 1 volta. (Motivazione : errore)
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Sconto per i rifiuti assimilati avviati al recupero tramite ditta privata Empty RIDUZIONI TIA e superfici TARES

Messaggio  Hatshepsut Sab Mar 23, 2013 7:53 pm

Buonasera a tutti, chiedo preventivamente scusa se il mio post fosse fuori luogo pace ho però urgente bisogno di alcuni chiarimenti.
Sono alle prese con un ri-accertamento TIA arrivato oltre che alla mia azienda anche a numerose altre imprese dello stesso comune in vista della prossima TARES.
Sul Regolamento comunale, capitolo "Riduzioni", trovo questo articolo:
"Alle singole utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, spetta una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell’art.21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n°22/1997, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
La determinazione della riduzione di cui al comma precedente viene effettuata a consuntivo e dà diritto ad una compensazione, sulla sola quota variabile, all’atto di successivi pagamenti della tariffa, ovvero al rimborso qualora l’utenza sia cessata.
La riduzione della parte variabile della tariffa è proporzionata alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La percentuale di riduzione è data dal rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità complessiva di rifiuti prodotti, determinata moltiplicando la superficie complessiva assoggettata a tariffa dell’utenza non domestica per il coefficiente Kd della corrispondente tipologia di attività.
L’entità della riduzione accordata alle utenze non domestiche non può comunque superare il costo effettivamente sostenuto dal produttore per lo smaltimento dei rifiuti assimilati avviati al recupero e non può eccedere l’ammontare della parte variabile della tariffa relativa all’anno in cui si sono prodotti i suddetti rifiuti.


Ora ciò che da utente non riesco a comprendere Question
1) il meccanismo di calcolo (al di là del complicato e a consuntivo) risulta indifferente ai quantitativi di rifiuti conferiti (poiché calcolato sul Kd x mq) ma non deve essere improntato al principio del "chi inquina paga";
2) l'entità della riduzione che non può superare il costo sostenuto dal produttore per lo smaltimento non vi sembra che violi i principi del libero mercato, poiché se anche trovo un'azienda che smaltisce ad un costo inferiore di quello che dovrei pagare come TIA, la differenza la devo comunque corrispondere al Comune;
3) perché dovrei dare al Comune le fatture relative allo smaltimento, in tutta la legislazione ho sempre trovato citati solo MUD e formulari (violazione della privacy??), per gli assimilati non è così?;
4) con questo meccanismo sia le piccolissime imprese che le grandi industrie sono disincentivate dall'avviare a recupero (ma il Dlgs. 152/06 non lo stabilisce come obiettivo prioritario?). study study study
5) inoltre stiamo parlando di rifiuti speciali assimilati che derivano da produzione, ma è obbligo per il produttore consegnarli al Comune o è una facoltà? confused confused

Grazie per ogni chiarimento vorrete fornirmi, avrò presto incontro con il Comune per presentare le nostre osservazioni.


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Messaggio  Admin Sab Mar 23, 2013 9:12 pm

A parte la richiesta delle fatture, che non mi convince del tutto (ma non certo per questioni di privacy), si tratta di una previsione coerente con l'art. 7 del DPR 158/99, che riporto per memoria.
Il principio del "chi inquina paga" e' inattuato nel 90% della nazione. Porta pazienza.

rt. 7 - Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

3. L'ente locale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.

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Messaggio  isamonfroni Sab Mar 23, 2013 9:44 pm

Hatshepsut ha scritto:
Ora ciò che da utente non riesco a comprendere Question
1) il meccanismo di calcolo (al di là del complicato e a consuntivo) risulta indifferente ai quantitativi di rifiuti conferiti (poiché calcolato sul Kd x mq) ma non deve essere improntato al principio del "chi inquina paga";
2) l'entità della riduzione che non può superare il costo sostenuto dal produttore per lo smaltimento non vi sembra che violi i principi del libero mercato, poiché se anche trovo un'azienda che smaltisce ad un costo inferiore di quello che dovrei pagare come TIA, la differenza la devo comunque corrispondere al Comune;
3) perché dovrei dare al Comune le fatture relative allo smaltimento, in tutta la legislazione ho sempre trovato citati solo MUD e formulari (violazione della privacy??), per gli assimilati non è così?;
4) con questo meccanismo sia le piccolissime imprese che le grandi industrie sono disincentivate dall'avviare a recupero (ma il Dlgs. 152/06 non lo stabilisce come obiettivo prioritario?). study study study
5) inoltre stiamo parlando di rifiuti speciali assimilati che derivano da produzione, ma è obbligo per il produttore consegnarli al Comune o è una facoltà? confused confused

Grazie per ogni chiarimento vorrete fornirmi, avrò presto incontro con il Comune per presentare le nostre osservazioni.

Ciao, benvenuto sul Forum.
La materia della gestione del rifiuto Urbano o assimilato non è proprio la cosa più semplice tra cui districarsi, anche per gli addetti ai lavori, comunque provo a darti la mia versione, confidando nel fatto che vorranno intervenire anche colleghi più esperti di me.
Prima di tutto considera che i regolamenti comunali di gestione dei rifiuti sono stilati nel solco di quanto prevede la normativa vigente in materia di gestione rifiuti (appunto il d.lgs.152/2006 e smi) e la normativa vigente assegna al Comune una "privativa" sui rifiuti urbani e assimilati, in poche parole un "diritto di proprietà" su tali rifiuti, diritto di proprietà che il Comune esercita molto volentieri, visto che è la principale voce di entrata del bilancio di qualsiasi comune.

1) il principio del "chi inquina paga", introdotto dall'art.17 del decreto Ronchi (d.lgs.22/97 ormai abrogato), riguarda fondamentalmente gli obblighi di bonifica dei siti contaminati e rileva pochissimo, per non dire per nulla, nel caso della gestione degli urbani. La tariffa di gestione dei RSU (che si chiami Tarsu, TIA, Tares ecc..) deve coprire, oltre alla gestione dei rifiuti anche tutta una serie di servizi di igiene urbana (spazzamento, pulizia mercati, pulizia cimiteri, pulizia caditoie ecc...) che sono ripartiti su tutta l'utenza secondo criteri presuntivi che non riguardano solo la quantità di rifiuti prodotti ma che sono calcolati (che ci piaccia o meno) sulla dimensione dell'immobile occupato. Solo per farti un esempio io vivo sola, sto fuori casa tutto il giorno e mangio una sola vola. Mi sembra evidente che produrrò assai meno rifiuti delle famiglia che sta sopra di me che, negli stessi 60 mq, sono in due + un bimbo piccolo con un bel corollario di pannolini e giocattoli che io non ho, eppure paghiamo tanto uguale (anche se a me infastidisce parecchio).
2) il principio del libero mercato negli urbani non esiste, per i motivi che ti ho citato in premessa. Il Comune ti favorisce "assimilando" e quindi gestendoti dei rifiuti che altrimenti dovresti gestire da solo (e si favorisce pure lui perchè in genere gli assimilati sono rifiuti migliori degli urbani domestici). Se tu te li gestisci da solo, ti riconosce uno sconto sulla tariffa, ma ovviamente non può scontarti più di quello che hai speso ka
3) Visto che ti riconoscono un beneficio economico, mi sembra il minimo che desiderino sapere e verificare se ne hai davvero diritto oppure no (diversamente come potrebbero verificare che hai davvero speso x mila € sui quali chiedi la riduzione?)
4) questo che c'entra? Non è che tutti gli Urbani finiscano in discarica, il Comune avvia (o per lo meno dovrebbe avviare) a recupero le frazioni differenziate e, in generale lo fa anche e soprattutto per motivi economici (soprattutto nelle regioni in cui gli impianti di recupero esistono)
5) l'assimilazione dei rifiuti avviene per ]b]qualità e quantità[/b] in base al regolamento comunale. I rifiuti derivanti da produzione, difficilmente sono assimilabili, di solito lo sono carta, plastica,legno e poco altro. Non sei obbligato ad affidare al Comune i rifiuti assimilati, ne hai solo facoltà se vuoi, ma in questo caso devi dimostrare che li gestisci in modo legalmente corretto. E comunque ciò non ti esenta dal pagamento della tua quota di tariffa di igiene urbana.

Quello che ti posso consigliare è di rivedere la metratura della tua attività che hai comunicato in sede di iscrizione ai ruoli del Comune.
Se la tua è un'attività produttiva, probabilmente gli urbani e assimilati non derivano da tutta l'area operativa ma soltanto dai magazzini e dagli uffici,dalle altre aree si origineranno i classici rifiuti speciali.

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Messaggio  Hatshepsut Sab Mar 23, 2013 11:22 pm

Innanzitutto grazie per le risposte "comprensibili".
Ad isamonfroni se ho capito:
La tariffa di gestione dei RSU (che si chiami Tarsu, TIA, Tares ecc..) deve coprire, oltre alla gestione dei rifiuti anche tutta una serie di servizi di igiene urbana (spazzamento, pulizia mercati, pulizia cimiteri, pulizia caditoie ecc...) che sono ripartiti su tutta l'utenza secondo criteri presuntivi che non riguardano solo la quantità di rifiuti prodotti ma che sono calcolati (che ci piaccia o meno) sulla dimensione dell'immobile occupato
E' quindi questo il motivo per cui la riduzione si applica solo sulla parte variabile e non su quella fissa.

Il Comune ti favorisce "assimilando" e quindi gestendoti dei rifiuti che altrimenti dovresti gestire da solo (e si favorisce pure lui perchè in genere gli assimilati sono rifiuti migliori degli urbani domestici). Se tu te li gestisci da solo, ti riconosce uno sconto sulla tariffa, ma ovviamente non può scontarti più di quello che hai speso
Credevo che il produrre i formulari con indicazione di CER, quantità, smaltitore, dcc. fosse sufficiente a testimoniare di aver diritto alla riduzione; ad es. i rottami li smaltisco e me li pagano pure (poco ormai!!) ma questo non significa che non sono rifiuti. Giusto? Embarassed

Quello che ti posso consigliare è di rivedere la metratura della tua attività che hai comunicato in sede di iscrizione ai ruoli del Comune. Se la tua è un'attività produttiva, probabilmente gli urbani e assimilati non derivano da tutta l'area operativa ma soltanto dai magazzini e dagli uffici,dalle altre aree si origineranno i classici rifiuti speciali.

Nel ginepraio di norme ho dedotto che sono assimilabili solo i rifiuti da attività produttive=negozi, uffici, mense, servizi igienici (sui quali capisco che il Comune vanta un diritto di privativa)
Ma i magazzini e depositi sono produttivi e non assimilabili, quindi ho sempre provveduto a smaltire per mio conto carta, cartone, plastica.
Perché il Comune non deve "escludere" totalmente (per la sola parte variabile, questo lo comprendo) queste aree anziché applicarmi una riduzione?
Leggendo l'art. 195 del 152/06 (ma è stato rivisto chissà quante volte! e non riesco a tenere il passo) sembra che solo lo Stato può assimilare. Se non sono mai usciti i decreti attuativi, rimane il fatto che le delibere di assimilazione comunale possono riguardare (per qualità e quantità) solo gli speciali derivanti da negozi, uffici, mense, servizi igienici. Sbaglio? Può un Reg. comunale modificare una legge dello Stato? pale
O comunque riconoscere la libertà di decidere: se li conferisco al comune=pago, se li smaltisco per mio conto=mi detassa come qualsiasi altra area produttiva.
Tanto è penosa anche la questione della misurazione delle aree occupate dai macchinari (per definire le superfici operative dove produco speciali pericolosi). Come se negli spazi attorno a torni, frese, calandre, ecc. si producono quantità enormi di imballaggi!

ad Admin
Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata
i coefficienti KC e KD stabiliti dal Comune sono per alcune categorie quasi il triplo di quelle indicate dal metodo normalizzato del 158/99. Possono allontanarsi dai min. e max. indicati dal decreto, benché non vi sia alcun sistema scientifico di misurazione puntuale in atto durante la raccolta?
Le cito alcune tariffe applicate ad es.
Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori, laboratori analisi TF 1,98 TV 18,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista TF 1,82 TV 14,00
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio TF 1,82 TV 14,00
Attività artigianali: carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista TF 1,82 TV 15,00
Attività industriali con stabilimenti di produzione TF 1,85 TV 15,00
Attività artigianali di produzione di beni specifici TF 1,85 TV 15,00
Rendo l'idea degli importi richiesti alle imprese, con retroattività sugli ultimi 5 anni, con sopratassa e interessi?
Con sincera riconoscenza per i vs. pareri.
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Messaggio  REPRINTER Dom Mar 24, 2013 9:55 pm

isamonfroni ha scritto:

Ciao, benvenuto sul Forum.
La materia della gestione del rifiuto Urbano o assimilato non è proprio la cosa più semplice tra cui districarsi, anche per gli addetti ai lavori, comunque provo a darti la mia versione, confidando nel fatto che vorranno intervenire anche colleghi più esperti di me.
Prima di tutto considera che i regolamenti comunali di gestione dei rifiuti sono stilati nel solco di quanto prevede la normativa vigente in materia di gestione rifiuti (appunto il d.lgs.152/2006 e smi) e la normativa vigente assegna al Comune una "privativa" sui rifiuti urbani e assimilati, in poche parole un "diritto di proprietà" su tali rifiuti, diritto di proprietà che il Comune esercita molto volentieri, visto che è la principale voce di entrata del bilancio di qualsiasi comune.



Beh io ci metterei anche....


art. 179 - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.
1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.


art. 198 - Competenze dei comuni.
1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Io "da anni" penso che prima si fà il "riciclaggio" e poi lo "smaltimento"
E i Comuni non possono fare "troppa concorrenza" quindi senza FIR gestiscono gli assimilati solo verso lo smaltimento....

Ma il dimostrare che si avviamo al "recupero" DEVE dare un ritorno economico .... lo DEVE dare altrimenti si tradisce tutto l'impianto del RONCHI, del 152 e del 205....


Carissimi saluti
SDR
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Messaggio  Admin Lun Mar 25, 2013 11:09 pm

I coefficienti KC e KD stabiliti dal Comune sono per alcune categorie quasi il triplo di quelle indicate dal metodo normalizzato del 158/99. Possono allontanarsi dai min. e max. indicati dal decreto, benché non vi sia alcun sistema scientifico di misurazione puntuale in atto durante la raccolta?
"1. Per le comunita', per le attivita' commerciali, industriali, professionali e per le attivita' produttive in genere, la parte fissa della tariffa e' attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attivita' per unita' di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di isurazione delle quantita' di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attivita' la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1".
(art. 6, DPR 158/99)

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Messaggio  Hatshepsut Mar Mar 26, 2013 12:18 am

Grazie degli aiuti e autorevoli pareri; ho letto anche quanto indicato nella sez. di qs.forum "Assimilazione dei rifiuti speciali" (e mi scuso se ho postato fuori argomento!).

Oggi ho avuto incontro con il Comune, ovviamente chiusura su tutta la linea: no ad esclusione di magazzino, esclusione delle aree produttive limitatamente al perimetro a terra dei macchinari, riduzione al 20% della sup. rimanente in quanto suscettibile di produrre assimilati.
Giustificazione. Il 195 del TUA ad oggi è: La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.. Se domani cambierà, si potrà presentare istanza di ri-verifica delle superfici.

Ma io credo che i 90 gg saranno pure trascorsi, ma il capoverso precedente rimanga in vigore; non si può ad ogni rimando liquidare tutto ciò che è nel frattempo stato legiferato e tornare ogni volta indietro di 20anni.
Nè l'unica consolazione può essere la via del ricorso amministrativo che come ad es. ha stabilito il TAR del Lazio 1° ottobre 2012, n. 8214 per l'annullamento di delibere e conseguenti regolamenti TIA ha accolto il ricorso motivando tra l'altro "……..Conclusivamente, si rileva che i principi comunitari recepiti nel nuovo codice dell'ambiente non possono non ispirare le attuali scelte dell'amministrazione comunale che, in virtù della norma transitoria, è legittimata ad operare con le vecchie norme nell'ambito delle proprie competenze, concernenti la determinazione delle tariffe tenendo conto del costo complessivo del servizio e della platea di soggetti passivi a sua disposizione, ma non può derogare ai principi normativi, stabiliti in via sussidiaria a livello comunitario, poi recepiti a livello nazionale, che mirano, per preordinate finalità di pubblico interesse, alla tutela dell'ambiente e del territorio europeo."
Il tremendo momento economico per le imprese, richiederebbe un po' di coraggio e "fantasia" anche da parte della PA.

Domani metterò fuori dall'azienda 4 pneumatici, un contenitore del vetro con scarti da produzione, un sacco di cascami di filati, 3 contenitori di inchiostro stampa e risme di carta da tipografia.
Dovranno ritirare tutto!


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Messaggio  Gabriele Stefani Mar Mar 26, 2013 9:37 pm

Hatshepsut ha scritto:
Il tremendo momento economico per le imprese, richiederebbe un po' di coraggio e "fantasia" anche da parte della PA.

.. e che te lo dico a fa?
Tanto loro ti rispondono che sono messi peggio di te .. e pur di far cassa .. ti tassano anche il bordo del WC! In fine dei conti, anch'esso è potenzialmente in grado di produrre rifiuti.

Ma se ti lamenti ora, aspetta che ti arrivi la TARES: D.Lgs. studiato appositamente per fare cassa, e le superfici "tassabili" non saranno più quelle potenzialmente in grado di produrre rifiuti .. bensì SUSCETTIBILI di produrre rifiuti (se fuori dalla tua azienda hai 1 mq di giardino .. ti "tassano" anche quella: è suscettibile di produrre rifiuti vegetali (indipendentemente che tu tagli l'erba o meno).
Unica cosa in cui ti conviene sperare è che il tuo comune decida di applicare la TARES come corrispettivo e non come tributo: in tal caso, l'IVA sarà esposta, e come azienda la puoi scaricare. Diversamente, aspettati un aumento medio del 30% circa (scaricando l'IVA, l'aumento "scende" al 10%).

Hatshepsut ha scritto:
Domani metterò fuori dall'azienda 4 pneumatici, un contenitore del vetro con scarti da produzione, un sacco di cascami di filati, 3 contenitori di inchiostro stampa e risme di carta da tipografia.
Dovranno ritirare tutto!
E chi l'ha detto?
Stai conferendo in modo non conforme (rifiuti misti, e non raccolta differenziata): i miei operatori te la lascerebbero li .. con tanto di cartellino giallo.

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Sconto per i rifiuti assimilati avviati al recupero tramite ditta privata Empty Re: Sconto per i rifiuti assimilati avviati al recupero tramite ditta privata

Messaggio  Hatshepsut Sab Mag 25, 2013 7:09 pm

Ieri, finalmente! o purtroppo, incontro con il comune che ribadisce e mi invita al ricorrere sul regolamento TIA.
Evil or Very Mad Evil or Very Mad
A me, la percentuale di riduzione per assimilati avviati a recupero a proprie spese = q.assimilati a recupero/mq*kd continua a sembrare assurda e iniqua per le strutture di ampia metratura ma a basso tenore di produzione rifiuti (che di €/mq ne pagano parecchi) rispetto a quelle che producono tanti rifiuti in spazi ridotti (es. bar, pizzeria da asporto).

Idem per l’entità della riduzione non può comunque superare il costo effettivamente sostenuto per lo smaltimento degli assimilati avviati al recupero (ma che fissi una % sui mq non sull'importo delle fatture) e non può eccedere l’ammontare della parte variabile della tariffa relativa all’anno in cui si sono prodotti i suddetti rifiuti (mai chiesto tanto!) e non può dar luogo, eccetto il caso di cessazione dell’utenza, a rimborsi di tributo. Non ho trovato una sola norma che dica questo!

La mancata esclusione di aree (magazzini e depositi) che sono da considerare pertinenze delle aree produttive e i cui rifiuti prodotti non sono da considerare assimilati in virtù di una generica “suscettibilità a produrre rifiuti assimilati”.
Non voglio dire che “di principio” le superfici dei magazzini e depositi devono essere esclusi, come neppure “di principio” deve essere affermata la loro assoggettabilità ma che si ammetta almeno l'onere della prova contraria.
Inoltre:
-nel mio magazzino, produco rifiuti di imballaggi per i quali esiste un sistema di recupero (sennò il CONAI cosa lo pago a fare!)
sono sempre imballaggi secondari o multipli quelli in entrata e terziari quelli in uscita che casomai si rompono e diventano rifiuto.

Se è vero che i rifiuti di imballaggio costituiscono una sorta di regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, che attribuisce ai produttori ed agli utilizzatoli la loro “gestione” (dalla raccolta allo smaltimento) e addirittura per gli imballaggi terziari è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani e assoggettamento a privativa; ma anche per gli imballaggi secondari dove è ammessa solo la raccolta differenziata da parte dei commercianti al dettaglio che non li abbiano restituiti agli utilizzatori,
PERCHE' il comune continua ad assimilare i rifiuti degli imballaggi secondari e terziari ai rifiuti urbani, adducendo la privativa?
Per disonestà, confondere e approfittarsi di chi ha da lavorare (caragrazia di qs. tempi)?
Per puro tornaconto?
Chi scrive i regolamenti non capisce di rifiuti ma solo di tributi?
Attivare una convenzione (che gli permetterebbe di mantenere l'introito non sotto forma di tariffa rifiuti, ma di "altre entrate" nel bilancio comunale) non sarebbe la stessa cosa?

Si, sì sono buone tutte e quattro, direte.
Qualche buon avvocato esperto in ricorsi sui rifiuti?? Sad

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Sconto per i rifiuti assimilati avviati al recupero tramite ditta privata Empty tarsu per autocarrozzeria

Messaggio  autocarrozzeriatarsu Ven Ott 18, 2013 11:33 am

Locale adibito ad autocarrozzeria. Denuncia originaria presentata nel 2011.
È in questione cartella tassa rifiuti nel quale si chiede al titolare dell’officina il pagamento della tassa su cui si è applicata una riduzione del 30%.
L’art. 4 del regolamento comunale rubricato ‘’locali ed aree non assoggettabili a tariffa’’ così dispone:
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro
natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati …………….., qualora tali circostanze siano indicate
nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi
obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad Uffici, Mense, Spogliatoi, e
servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali,
tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica
la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata
a richiesta di parte, ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando la prevista
documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o
nocivi.
Segue elenco in cui sono ricomprese le autocarrozzerie.
L’art. 5 dello stesso regolamento Esclusione dalla superficie tassabile
Prescrive che
1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove
per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti
speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese
i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
_ Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, etc etc…
Ciò posto, il titolare della officina ritiene che l’intera superficie del locale adibito ad autocarrozzeria debba essere esclusa o esentata da tassazione, per il fatto che nella fattispecie non risulta difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali ed avendo egli allegato alla denuncia originaria di occupazione i contratti stipulati con ditta specializzata nel riciclo dei rifiuti speciali come per obbligo di legge. Tanto più che il Comune non cura nell’area il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti normali né ha provveduto a sistemare gli appositi contenitori per lo smaltimento nemmeno nelle vicinanze (di per sé, ritengo, causa di inammissibilità della imposizione).
L’ufficio tributi del comune ritiene al contrario legittima la pretesa della tassa con applicazione della riduzione in ragione dell’inserimento dei locali adibiti ad autocarrozzeria nell’elenco di cui all’art. 4 reg. sopra riportato.
Sarei grato se potessi avere un vs parere sul punto. Immagino sia questione conosciuta data la presenza della medesima previsione in tanti regolamenti comunali d’Italia.
autocarrozzeriatarsu
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Sconto per i rifiuti assimilati avviati al recupero tramite ditta privata Empty Re: Sconto per i rifiuti assimilati avviati al recupero tramite ditta privata

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