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Messaggio  abc Lun Gen 16, 2012 2:47 pm

Buon giorno,
vorrei porre alla vostra attenzione i seguenti quesiti.
Nel caso in cui un autospurghista si reca da un cittadino privato o in una azienda a pulire una fossa biologica, predispone il formulario per il trasporto del rifiuto con cer 200304, indicanodosi anche come produttore, la prima copia del formulario deve restare presso il privato o azienda, ovvero invece trattenuta dal trasportatore in quanto anche produttore? E se la trattiene lo spurghista, al privato o azienda non rimane niente?
Nella dichiarazione MUD l'azienda che si è fatta portare via il rifiuto 200304 con produttore lo spurghista, non deve fare nessuna dichiarazione?
Grazie.
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Messaggio  isamonfroni Lun Gen 16, 2012 4:05 pm

Per la pulizia della fossa biologica il produttore non è lo spurghista ma il proprietario della fossa

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Messaggio  cirillo Lun Gen 16, 2012 5:05 pm

isamonfroni ha scritto:Per la pulizia della fossa biologica il produttore non è lo spurghista ma il proprietario della fossa

Quoto Isa e aggiungo che si può configurare come produttore del rifiuto solo nel caso in cui rientri nel comma 5 sotto riportato dove si parla di "reti fognarie" e non semplicemente di "fosse"

DLgs 152/2006 art 230. Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture
1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
(comma così sostituito dall'articolo 33 del d.lgs. n. 205 del 2010)
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Messaggio  cescal64 Lun Gen 16, 2012 6:19 pm

...uhm?
ma scusate, la fossa biologica, settica, imhoff o quale che sia, dov'è inserita?
quando fate la pulizia della fossa non vi puliscono anche i tratti di conduttura collegati, cioè la rete fognaria di vostra competenza, anche se non arrivano fino al pozzetto di collegamento alla fognatura principale?
questo sofismo non lo capisco...

salute a tutti.
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Messaggio  luckyluke Lun Gen 16, 2012 6:34 pm

cescal64 ha scritto:...uhm?
ma scusate, la fossa biologica, settica, imhoff o quale che sia, dov'è inserita?
quando fate la pulizia della fossa non vi puliscono anche i tratti di conduttura collegati, cioè la rete fognaria di vostra competenza, anche se non arrivano fino al pozzetto di collegamento alla fognatura principale?
questo sofismo non lo capisco...

salute a tutti.
un conto è la "pulizia manutentiva della rete fognaria" e quindi l'attività di pulizia di una tubazione da cui può scaturire un rifiuto, un conto è lo svuotamento periodico e regolare della fossa settica, cioè un contenitore che per sua natura contiene del materiale che non viene prodotto da chi la pulisce ma da chi...va al bagno.
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Messaggio  cirillo Lun Gen 16, 2012 6:51 pm

luckyluke ha scritto:
cescal64 ha scritto:...uhm?
ma scusate, la fossa biologica, settica, imhoff o quale che sia, dov'è inserita?
quando fate la pulizia della fossa non vi puliscono anche i tratti di conduttura collegati, cioè la rete fognaria di vostra competenza, anche se non arrivano fino al pozzetto di collegamento alla fognatura principale?
questo sofismo non lo capisco...

salute a tutti.
un conto è la "pulizia manutentiva della rete fognaria" e quindi l'attività di pulizia di una tubazione da cui può scaturire un rifiuto, un conto è lo svuotamento periodico e regolare della fossa settica, cioè un contenitore che per sua natura contiene del materiale che non viene prodotto da chi la pulisce ma da chi...va al bagno.

Grazie luckyluke,
hai risolto tutto col tuo Victorinox, come sempre.
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Messaggio  cescal64 Lun Gen 16, 2012 7:04 pm

... sulla logica "naturale" di produzione del rifiuto non ho dubbi (Very Happy) però, nonostante i vari, autorevoli, pareri sull'argomento (non solo in questo forum) mi pare difficoltoso per uno spurghista separare le due attività di "pulizia manutentiva della rete fognaria" e di "manutenzione periodica (svuotamento) di una parte della stessa (fossa settica)": esce con un mezzo a due cisterne in cui separa i due rifiuti? esce con due mezzi? quantifica in percentuale i due rifiuti?
da quel che ho visto indirettamente (seguendo aziende nelle quali la pulizia delle fosse biologiche viene eseguita da ditte esterne), la maggior parte degli spurghisti in zona (bologna e province limitrofe) dalla modifica del 152/06 citata si considera produttore sia del 20.03.04 che del 20.03.06 e non rilascia più il FIR relativo (dato che si considera il produttore)... sarebbe il caso di dirglielo?!?

salute a tutti.
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Messaggio  luckyluke Lun Gen 16, 2012 7:07 pm

cirillo ha scritto:

Grazie luckyluke,
hai risolto tutto col tuo Victorinox, come sempre.
troppo gentile Embarassed
chissaà....
magari con uno come questo
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si potrebbe anche riuscire a mettere a posto il sistri... Wink
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Messaggio  cirillo Lun Gen 16, 2012 7:10 pm

temo che per il Sistri sia insufficente anche questo
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Messaggio  RITA@ Mar Gen 17, 2012 12:07 pm

ma stiamo scherzando????io sinceramente per i privati metto come produttore il trasportatore!!!! Sad
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Messaggio  luckyluke Mar Gen 17, 2012 12:26 pm

cescal64 ha scritto:... sulla logica "naturale" di produzione del rifiuto non ho dubbi (Very Happy) però, nonostante i vari, autorevoli, pareri sull'argomento (non solo in questo forum) mi pare difficoltoso per uno spurghista separare le due attività di "pulizia manutentiva della rete fognaria" e di "manutenzione periodica (svuotamento) di una parte della stessa (fossa settica)": esce con un mezzo a due cisterne in cui separa i due rifiuti? esce con due mezzi? quantifica in percentuale i due rifiuti?
scusa ma ora non ho capito dove sta il problema: è nell'individuare chi sia il produttore o nel dover usare due codici diversi?
Se partiamo dal presupposto che i codici siano diversi (cosa secondo me corretta), comunque vanno fatti due formulari a prescindere dal discorso di chi sia il produttore... e certamente le strade sono due: o si va in giro con mezzi doppi/compartati, o si quantificano e si caricano insieme.

cescal64 ha scritto:da quel che ho visto indirettamente (seguendo aziende nelle quali la pulizia delle fosse biologiche viene eseguita da ditte esterne), la maggior parte degli spurghisti in zona (bologna e province limitrofe) dalla modifica del 152/06 citata si considera produttore sia del 20.03.04 che del 20.03.06 e non rilascia più il FIR relativo (dato che si considera il produttore)... sarebbe il caso di dirglielo?!?
salute a tutti.
hai perfettamente ragione... purtroppo si tratta dell'ennesimo caso del detto parafrasato "regione che vai, usanza che trovi"... ka
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Messaggio  luckyluke Mar Gen 17, 2012 12:27 pm

RITA@ ha scritto:ma stiamo scherzando????io sinceramente per i privati metto come produttore il trasportatore!!!! Sad
puoi spiegarci meglio? per quali tipi di interventi?
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Messaggio  RITA@ Mar Gen 17, 2012 3:21 pm

luckyluke ha scritto:
RITA@ ha scritto:ma stiamo scherzando????io sinceramente per i privati metto come produttore il trasportatore!!!! Sad
puoi spiegarci meglio? per quali tipi di interventi?



per il 200304 e 200306 metto come produttore il trasportatore, in generale.
Quando però faccio un lavoro presso un'azienda e prelevo il cer 200304 noi configuriamo solo come trasportatori, mentre viceversa quando si tratta di un privato noi trasportatori configuriamo anche come produttori Shocked
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Messaggio  abc Mar Gen 17, 2012 5:53 pm

Dal sito di Sistri domande frequenti : Il produttore delle vasche biologiche è il trasportatore che genera il rifiuto.

maggio 2011
Domanda:
Se un condominio o una struttura pubblica deve eseguire la pulizia o la manutenzione
della rete fognaria, comprese fosse settiche o manufatti analoghi, chiamando una ditta
che effettua spurghi, in questo caso come si adempie agli obblighi del SISTRI?
Ed inoltre, in questa fattispecie, quali sono gli oneri a carico del trasportatore che porta
tali rifiuti direttamente presso l’impianto di recupero/smaltimento?
Risposta:
Il caso della manutenzione delle reti fognarie è regolato dall’art. 33 del D.Lgs 205/2010 recante
“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
In particolare, l’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito delle
modifiche introdotte dall’art.33, stabilisce che:
“5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia,
sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge
l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di
smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità
locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di
pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art.
188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque
tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo
svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti”.
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Messaggio  cesanese Mar Gen 17, 2012 6:21 pm

RITA@ ha scritto:
luckyluke ha scritto:
RITA@ ha scritto:ma stiamo scherzando????io sinceramente per i privati metto come produttore il trasportatore!!!! Sad
puoi spiegarci meglio? per quali tipi di interventi?



per il 200304 e 200306 metto come produttore il trasportatore, in generale.
Quando però faccio un lavoro presso un'azienda e prelevo il cer 200304 noi configuriamo solo come trasportatori, mentre viceversa quando si tratta di un privato noi trasportatori configuriamo anche come produttori Shocked


Concordo totalmente anch'io con questa affermazione. Una fossa biologica è necessariamente, per sua natura, collettata organicamente e senza soluzione di continuità con una rete di smaltimento reflui (anche se interna all'edificio e/o al/ai condominio/i), non è quindi un "contenitore" generico in cui si versano reflui, pertanto deve essere intesa come manutenzione della rete (v. quindi l'art. 230).
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Messaggio  PiazzaPulita Mar Gen 17, 2012 6:39 pm

cesanese scrive:
Una fossa biologica è necessariamente, per sua natura, collettata organicamente e senza soluzione di continuità con una rete di smaltimento reflui (anche se interna all'edificio e/o al/ai condominio/i), non è quindi un "contenitore" generico in cui si versano reflui, pertanto deve essere intesa come manutenzione della rete

da profano del settore concordo, infatti, se è corretta la definizione di "Fossa Biologica" riportata da Wikipedia [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] allora questa fà parte di una "rete"
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Messaggio  luckyluke Mar Gen 17, 2012 7:11 pm

abc ha scritto:Dal sito di Sistri domande frequenti : Il produttore delle vasche biologiche è il trasportatore che genera il rifiuto.

maggio 2011
Domanda:
Se un condominio o una struttura pubblica deve eseguire la pulizia o la manutenzione
della rete fognaria, comprese fosse settiche o manufatti analoghi, chiamando una ditta
che effettua spurghi, in questo caso come si adempie agli obblighi del SISTRI?
Ed inoltre, in questa fattispecie, quali sono gli oneri a carico del trasportatore che porta
tali rifiuti direttamente presso l’impianto di recupero/smaltimento?
Risposta:
Il caso della manutenzione delle reti fognarie è regolato dall’art. 33 del D.Lgs 205/2010 recante
“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
In particolare, l’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito delle
modifiche introdotte dall’art.33, stabilisce che:
“5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia,
sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge
l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di
smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità
locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di
pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art.
188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque
tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo
svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti”.
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già... peccato che:
1: il sito sistri non ha alcuna valenza di tipo legale
2: la risposta non faccia alcuna distinzione tra la "pulizia delle reti fognarie 20.03.06" e "la pulizia delle fosse settiche 20.03.04"

Ripropongo due link, già presenti in altri tread sull'argomento:
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e anche
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Messaggio  isamonfroni Mar Gen 17, 2012 7:25 pm

e come si fa a non quotarti luke.........

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Messaggio  cesanese Mar Gen 17, 2012 7:52 pm

Scusatemi se ribadisco un mio convincimento Embarassed : a mio parere, ai fini di capire chi sia il "produttore" del rifiuto, nel caso specifico, non ha nessuna incidenza il codice CER dello stesso, ma come lo stesso "nasce" study : la pulizia di una fossa settica (per i motivi che indicavo nel mio precedente post), sempre a mio modestissimo parere, deve essere necessariamente intesa come conseguenza della "manutenzione di reti fognarie" quindi, de facto, il "produttore" dello stesso è lo spurghista che lo produce.
Questa interpretazione, del resto, mi pare che sia condivisa anche dall'ASPI, l'associazione che raggruppa le aziende del settore!
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Messaggio  cescal64 Mer Gen 18, 2012 1:10 am

... beh, mi pare che le idee sulla questione non siano così chiare come molti pensano, si tratti finanche della "icona" Paola Ficco (grazie, Isa, avevo già letto l'articolo che mi hai inviato in mp, cmq credo che sia free perché l'ho trovato con una ricerca nel web)... Wink

a conferma di ciò, potrei riportare le risposte di alcuni tecnici di varie province limitrofe alla mia che mi hanno le più svariate risposte: da "il produttore è sempre stato lo spurghista" a "fate come vi sembra più giusto, tanto siete sempre sanzionabili... poi, se fate ricorso, si vedrà!"... Shocked

in effetti, mi sembra una buona interpretazione quella di cesanese qua sopra: il problema non è identificare chi produce "naturalmente" il rifiuto, ma se questo rientra in una attività (manutenzione di reti fognarie) che è stata inquadrata in un certo modo dall'art. 230, co. 5 del DLgs 152/06, per cui il produttore in "fictio juris" (citando l'icona) è sempre considerato lo spurghista, indipendentemente dal CER usato...
secondo me, questo accade ogni volta che la fossa biologica è inserita in una rete fognaria, sia per i privati che per le aziende, mentre se la fossa fosse isolata (pozzo nero) avrei certamente qualche dubbio in più: in questo caso, infatti, potrebbe essere considerata come un mero contenitore... scratch

questo, ovviamente, non è che il mio parere, che si somma a tutti gli altri pareri, che rimarranno tali finché una qualche sentenza dirà una parola chiara sulla questione (anche se temo che anche in questo settore i pareri siano vari e, spesso, discordanti, ancorché tutti adeguatamente motivati!)...
per ora, quindi, mi fermo qui...

salute a tutti!
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Messaggio  RITA@ Mer Gen 18, 2012 4:17 pm

in questo maremoto di leggi che cambiano in continuazione, ho cercato di interpretare : per 200304 e 200306 il trasportatore/spurghista diventa produttore dello stesso, la pulizia di una fossa biologica o settica è comunque una manutenzione nel momento in cui prima all'interno della stessa c'era il rifiuto dopo invece questo rifiuto sparisce del tutto o in parte, quindi lo stato di per sè della fossa cambia-ecco perchè la manutenzione, che poi questa sia fatta una volta l'anno o tre volte l'anno o ogni due anni a mio parere(ovviamente opinionabilissimo)cambia la frequenza della pulizia e quindi manutenzione ma non la sostanza.
Ribadisco che per una mia logica (anche questa opinionabilissima) chi possiede partita iva o nel caso specifico dei condomini il produttore rimane colui che "possiede la fossa", così che loro possono fare il loro mud tranquillamente come tutti.
Nel caso invece di privati o per esempio enti che gestiscono gli ati delle fognature e depuratori, quindi nel primo caso 200304 nel secondo 200306 il trasportatore diventa produttore.
Sono daccordissimo che tanto se ci controllano siamo tutti sanzionabili Suspect
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Messaggio  cesanese Mer Gen 18, 2012 5:58 pm

RITA@ ha scritto:in questo maremoto di leggi che cambiano in continuazione, ho cercato di interpretare : per 200304 e 200306 il trasportatore/spurghista diventa produttore dello stesso, la pulizia di una fossa biologica o settica è comunque una manutenzione nel momento in cui prima all'interno della stessa c'era il rifiuto dopo invece questo rifiuto sparisce del tutto o in parte, quindi lo stato di per sè della fossa cambia-ecco perchè la manutenzione, che poi questa sia fatta una volta l'anno o tre volte l'anno o ogni due anni a mio parere(ovviamente opinionabilissimo)cambia la frequenza della pulizia e quindi manutenzione ma non la sostanza.
Ribadisco che per una mia logica (anche questa opinionabilissima) chi possiede partita iva o nel caso specifico dei condomini il produttore rimane colui che "possiede la fossa", così che loro possono fare il loro mud tranquillamente come tutti.
Nel caso invece di privati o per esempio enti che gestiscono gli ati delle fognature e depuratori, quindi nel primo caso 200304 nel secondo 200306 il trasportatore diventa produttore.
Sono daccordissimo che tanto se ci controllano siamo tutti sanzionabili Suspect

Parlare di "logica" in questo settore, è un azzardo di cui ti prendi tutta la responsabilità... Very Happy
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Messaggio  BB Mar Gen 24, 2012 12:36 pm

Riattivo il post per sottoporvi un'annosa questione. La ditta in cui opero cura la manutenzione di impianti di depurazione di clienti.
Ribadisco IMPIANTI di depurazione e non, quindi, fosse settiche ecc.
Orbene tali impianti (come insegna il buon sperandio) necessitano di spurghi per funzionare correttamente.
Il contenuto delle vasche di pre-sedimentazione, in mancanza di altro codice pertinente, viene identificato con il mitico 20 03 04 ( e mi sta anche bene, data la sostanziale congruità con le fosse settiche vere e proprie). Fin d'ora gli spurghisti di fiducia hanno inserito come produttore il proprietario dell'impianto, ma visto l'art. 230 comma 5, hanno iniziato a inserirsi loro.
Il problema è che lo fanno anche con il codice 19 08 05 (fanghi da trattamento ecc ecc), che vengono aspirati o dalla vasca di ossidazione o da apposita vasca di accumulo).
FIn qui, l'antefatto. ORa viene la domanda: Possono entrambi i rifiuti sopra descritti, essere considerati alla stregua di "attività di manutenzione della rete"? In fondo, queste pulizie- anche con idropulitrice ecc-servono a manutentare il depuratore...o è veramente troppo "tirata x i capelli"?
Fuoco alle fiamme! Wink
BB
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Messaggio  cirillo Mar Gen 24, 2012 12:45 pm

BB ha scritto:Riattivo il post per sottoporvi un'annosa questione. La ditta in cui opero cura la manutenzione di impianti di depurazione di clienti.
Ribadisco IMPIANTI di depurazione e non, quindi, fosse settiche ecc.
Orbene tali impianti (come insegna il buon sperandio) necessitano di spurghi per funzionare correttamente.
Il contenuto delle vasche di pre-sedimentazione, in mancanza di altro codice pertinente, viene identificato con il mitico 20 03 04 ( e mi sta anche bene, data la sostanziale congruità con le fosse settiche vere e proprie). Fin d'ora gli spurghisti di fiducia hanno inserito come produttore il proprietario dell'impianto, ma visto l'art. 230 comma 5, hanno iniziato a inserirsi loro.
Il problema è che lo fanno anche con il codice 19 08 05 (fanghi da trattamento ecc ecc), che vengono aspirati o dalla vasca di ossidazione o da apposita vasca di accumulo).
FIn qui, l'antefatto. ORa viene la domanda: Possono entrambi i rifiuti sopra descritti, essere considerati alla stregua di "attività di manutenzione della rete"? In fondo, queste pulizie- anche con idropulitrice ecc-servono a manutentare il depuratore...o è veramente troppo "tirata x i capelli"?
Fuoco alle fiamme! Wink
La domanda da porsi è la "mamma di tutte le domanda": "da dove originano i rifiuti"? Ora un fango che deriva da un trattamento di depurazione e che viene giustamente classificato con CER 19.08.XX passarlo per "attività di manutenzione della rete" mi sembra veramente, come lo già lo definisci, troppo "tirata per i capelli". Il produttore, a mio avviso è, e rimane, il gestore dell'impianto.


Ultima modifica di cirillo il Mar Gen 24, 2012 1:01 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  marcosperandio Mar Gen 24, 2012 12:50 pm

Ciao BB,
sul 190805 più che tirata per i capelli mi sembra una stupidaggine bella e buona che non reggerebbe ad alcuna contestazione.
Sulle vasche di accumulo inziale (ma potrebbe anche essere un primario) ho visto varie scelte riguardo ai codici a seconda del materiale asportato che spesso è sabbia (e quindi 190802) o fanghiglia (allora spesso 200306 più che 200304). Nei casi capitati (parecchi) il produttore viene sempre indicato essere il gestore dell'impianto di depurazione anche con il nuovo articolo 230.

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