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Abbandoni di amianto sbriciolato, danni irreparabili alla salute pubblica ed applicazione del dolo eventuale. Quali reati ipotizzabili?

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Abbandoni di amianto sbriciolato, danni irreparabili alla salute pubblica ed applicazione del dolo eventuale. Quali reati ipotizzabili? Empty Abbandoni di amianto sbriciolato, danni irreparabili alla salute pubblica ed applicazione del dolo eventuale. Quali reati ipotizzabili?




A cura del Dott. Maurizio Santoloci
Link da www.dirittoambiente.net

Il problema.
E’ un dato di fatto oggettivo che sul nostro territorio ormai dilagano ovunque ed in via continuativa abbandoni di amianto sbriciolato sotto forma concreta di diverse tipologie di materiali (il più diffuso e comunemente conosciuto è l’eternit).

Il fenomeno dell'abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti è certamente antico nel nostro Paese, ma per particolari categorie di rifiuti tale fenomeno assume aspetti che possiamo tranquillamente definire criminali. Infatti dall'abbandono e dal deposito incontrollato di amianto sbriciolato non deriva soltanto una conseguenza di violazione alla normativa di settore, e connesso danno all'ambiente naturale, ma deriva in via diretta e indiscutibile anche e soprattutto un gravissimo pericolo per la salute pubblica che riguarda tutti i cittadini indistintamente.

Le conseguenze del respirare fibre di amianto nell'aria credo siano note a tutti. Vale comunque la pena sottolineare - come premessa - quali possono essere le conseguenze sull'organismo umano di tali fenomeni, perché avere una percezione precisa delle gravi patologie che provoca l'amianto sbriciolato potrà poi più pertinentemente portarci ad una riflessione sulle conseguenze giuridiche di tali azioni (che abbiamo- a buon ragione - definito criminali).

L’amianto, scientificamente conosciuto come asbesto, è stato nei decenni trascorsi utilizzato su vasta scala. Oggi rappresenta una minaccia letale per l’uomo. Le fibre, infatti, resistenti e piccolissime, nel momento in cui il materiale si sbriciola vengono facilmente inalate senza poter essere arrestate dalle ciglia che ricoprono l’epitelio delle vie aeree. Ed è scientificamente provato che l’esposizione a questo tipo di particelle provoca l’insorgere di una serie di terribili malattie, tra le quali alcune letali come tumori e carcinomi polmonari.



Una minaccia dunque assolutamente reale ed incombente, che emerge tutti i giorni sul nostro territorio non solo urbano ma anche rurale.

È importante evidenziare che proprio la consistenza fibrosa, alla base delle proprietà tecnologiche sfruttate, è all'origine dei rischi connessi all'amianto. Il rilascio di fibre libere nell'atmosfera, quindi potenzialmente inalabili, di questo materiale, rappresenta la causa di gravi patologie, in modo particolare a carico dell'apparato respiratorio. Per dare un esempio esaustivo, basti pensare che in 1 centimetro lineare si possono affiancare 335.000 fibre di amianto.

In Italia, l’esposizione all’amianto è vasta causa di morte per tumore maligno della pleura. Le malattie principali che possono essere provocate dall'asbesto sono: asbestosi; mesotelioma; carcinomi polmonari; tumori del tratto gastro-intestinale, della laringe e di altre sedi.
Il mesotelioma è un tumore maligno che può colpire le membrane sierose di rivestimento dei polmoni (pleura) e degli organi addominali (peritoneo). I mesoteliomi sono quasi inesistenti nella popolazione non esposta ad asbesto, ma rappresentano il 15% dei tumori che colpiscono persone affette da asbestosi: l'individuazione di mesoteliomi deve pertanto sempre far sospettare un'esposizione ad asbesto. Il decorso dei mesoteliomi è quasi sempre molto rapido, accompagnato da un progressivo deterioramento delle condizioni generali. Sono possibili diffusioni del tumore ad altre sedi (metastasi) per il passaggio delle cellule tumorali nel circolo ematico o linfatico. La sopravvivenza è in genere inferiore a un anno dalla scoperta del tumore, e specialmente in soggetti giovani può limitarsi a soli sei mesi. A oggi non sono state individuate terapie efficaci.

L’ asbestosi è una malattia respiratoria cronica legata alle proprietà delle fibre di asbesto di provocare una cicatrizzazione (fibrosi) del tessuto polmonare; ne conseguono irrigidimento e perdita della capacità funzionale. Le fibre di asbesto penetrano con l'aria attraverso la bocca ed il naso, procedendo poi lungo la faringe, la laringe, la trachea e i bronchi fino ad arrivare agli alveoli polmonari. Non esiste una terapia specifica per l'asbestosi e non è possibile pertanto una guarigione delle lesioni polmonari: la terapia è essenzialmente mirata a ostacolare le complicanze infettive e a migliorare, nei limiti del possibile, le capacità respiratorie.

Da questo sommario quadro che abbiamo delineato appare evidente che le conseguenze dell'esposizione di un soggetto alla respirazione diretta di fibre di amianto non è un fatto modesto e di scarsa entità ma significa in modo inoppugnabile creare il rischio e di moltissimi casi la certezza della insorgenza di terribili malattie molte delle quali con esito mortale e comunque in ogni caso fortemente invalidanti.

Questa è la premessa in fatto. Dobbiamo dunque prendere atto che sul nostro territorio ci sono alcuni soggetti, che non abbiamo remora a definire appunto criminali, i quali non si limitano a spargere sulle strade o in campagna rifiuti "ordinari", ma lasciano dietro di sé una scia di materiali fonti di tragiche conseguenze patologiche per chi transita su quel luogo e in modo successivo. Quindi, a nostro modesto avviso, la disciplina giuridica di tali situazioni se inizia formalmente nel contesto della normativa sui rifiuti, perché sostanzialmente in se stessi tali materiali sono rifiuti, data la gravità delle conseguenze che tali abbandoni e depositi incontrollati vanno a causare sulla popolazione riteniamo che non possa essere relegata soltanto ed unicamente alla normativa di partenza sui rifiuti, ma debba essere poi valutata anche alla luce delle conseguenze che si vanno a produrre e quindi di altre discipline giuridiche collaterali e conseguenti.

Chi abbandona un rifiuto ingombrante tipo frigorifero vicino a un cassonetto, sarà soggetto alle regole - anche sanzionatorie - per quella fattispecie specifica entro la normativa sui rifiuti (perchè il danno è connesso all'abbandono in se stesso in quelle condizioni). Ma chi abbandona nello stesso luogo un carico di amianto sbriciolato, le cui conseguenze sulla salute pubblica e sull'ambiente sono ben diverse dall'abbandono di un frigorifero, può essere individuato e trattato a livello sanzionatorio esclusivamente entro la normativa sui rifiuti? A nostro avviso questo ci sembra illogico.

Vediamo un caso concreto. Nei giorni scorsi in una cittadina una mano criminale ha abbandonato dentro due cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani posti in posizione periferica ed isolata vicino le abitazioni un carico di amianto sbriciolato e frantumato. Da tale riversamento fuoriuscivano delle polveri contenenti fibre di amianto. Molti cittadini, ignari di quanto era accaduto, si sono recati regolarmente a gettare i propri sacchetti di rifiuti domestici dentro quei cassonetti. Hanno dunque aperto i contenitori, gettato il sacchetto, sollevato verosimilmente polvere, richiuso il contenitore. Ed hanno respirato direttamente o indirettamente quelle polveri che poi si sono attualmente sparse anche nell'area circostante. Il tutto è andato avanti per un paio di giorni finché i successivi abbandoni di amianto hanno posto in palese evidenza per tutti la situazione. I riversamenti sono stati ripetuti.

Ora ci chiediamo in punto di fatto ed in punto di diritto: come valutare il comportamento di quel soggetto che ha riversato quell'amianto sbriciolato in quei cassonetti? È realistico argomentare che tale soggetto, proprio perché si è disfatto di quel materiale ed in quel modo sapeva benissimo che si trattava di un rifiuto estremamente pericoloso. Ha evitato dolosamente e scientemente di portarlo verso lo smaltimento regolare, i cui costi sono elevati, e dunque per risparmiare qualche soldo ha deciso in modo perfettamente consapevole di disfarsi di quell'amianto sbriciolato in quel modo. Sapeva - dunque - che il costo di quello smaltimento derivava proprio dalla pericolosità di quel materiale, e dunque era ben consapevole di quella pericolosità.

Ha agito in modo perfettamente consapevole, ed ha scelto due cassonetti isolati per gettarvi di notte dentro il tutto, nella piena consapevolezza che stava facendo qualcosa di fortemente illecito. Sapeva - dunque - che scegliendo quel modo subdolo di occultamento del materiale l'avrebbe fatta franca con maggiore probabilità e comodità. Ma sapeva anche che quei cassonetti erano destinati ai rifiuti urbani della popolazione residente, che da lì a poco si sarebbe recata per riversare in quei contenitori i propri sacchetti di mondezza domestica. Quindi era ben conscio che nelle ore successive alcuni ignari cittadini, non potendo certamente immaginare minimamente cosa si potesse trovare in quei contenitori, con tutta tranquillità avrebbero aperto i medesimi per riversare i propri rifiuti urbani senza alcuna precauzione. E quindi sapeva benissimo che non vi era un rischio aleatorio che qualcuno da lì a poco avesse aperto quei contenitori per versare a sua volta in modo regolare dei rifiuti domestici, ma era praticamente certo e garantito in modo assoluto ed inevitabile, previsto e prevedibile, che quei cassonetti sarebbero stati raggiunti da lì a poco da un numero indeterminato di cittadini della zona (tra cui magari anche dei giovani). Nonostante questa previsione chiara e certa, non ha esitato in modo consapevole di riversare l'amianto frantumato in quei contenitori con l'obiettivo di risparmiare qualche euro solo smaltimento dell'amianto medesimo. Quindi ha consapevolmente esposto i cittadini residenti alla certezza delle inalazioni delle fibre di amianto. E puntualmente alcuni cittadini hanno certamente respirato - a causa sua - quelle fibre di amianto mentre riversavano in modo legale e regolare i propri rifiuti domestici in quella trappola micidiale creata da quella mano criminale.

Ora, attese le conseguenze potenziali che tali inalazioni di fibre di amianto possono avere sui cittadini, almeno in questi casi specifici nel contesto dei quali i soggetti in questione abbandona l'amianto senza alcuna benché minima precauzione, ed anzi attivando forme fraudolente ed ingannevoli di occultamento che poi si rivelano vere e proprie trappole per il cittadino il quale inconsapevolmente si trova respirare tali polveri, dobbiamo chiederci quali reati contestare ai responsabili di tali azioni. È sufficiente ragionevolmente irrogare la sanzione per l'abbandono di rifiuti come se si trattasse comunque di un qualsiasi rifiuto? Oppure oltre alle sanzioni per l'abbandono va individuata una fattispecie penale per il grave attentato alla salute pubblica poste in essere? E non sussiste in questo caso un dolo eventuale da manuale? Cos'altro serve, al di là di questioni empiriche e filosofiche, nella realtà concreta delle cose per contestare il dolo eventuale nel campo ambientale?

Nel settore degli incidenti stradali provocati da soggetti ubriachi e/o drogati nonché nel campo dei gravissimi infortuni mortali sul lavoro, la giurisprudenza si sta ormai evolvendo superando arcaiche concezioni della colpa a tutti i costi e riconoscendo il dolo eventuale, e quindi l'omicidio volontario, a carico dei soggetti responsabili.

Questo perché l'interpretazione della norma va adeguata all'evoluzione dei tempi, delle fattispecie concrete e delle realtà delittuose che progressivamente crescono e si evolvono nella dinamica temporale.

Oggi argomentare che in materia di abbandoni e smaltimenti illegali di rifiuti pericolosissimi trovano applicazione soltanto le norme appunto ambientali, ci appare veramente riduttivo. Nel caso che abbiamo esaminato, a nostro modesto avviso, si deve iniziare a riflettere se è possibile contestare a carico di quel soggetto responsabile che, lo ripetiamo ancora una volta, agire in modo perfettamente consapevole e perfettamente lucido sia sulla sua azione che sulle conseguenze inevitabili e certe in assoluto per il futuro, anche reati specifici a danno delle persone con l'applicazione del dolo eventuale. Partendo dal presupposto, altrettanto oggettivo ed contestabile, che alcuni soggetti in questi casi vanno a respirare fibre di amianto che portano, come abbiamo sopra accennato, a gravissime patologie lesive a livello personale se non addirittura in alcuni casi a morte certa.

Queste conseguenze come possono essere valutate a carico di colui che con un nesso causale diretto ed incontestabile ha causato, lucidamente e consciamente, tali conseguenze? Certamente l'obiettivo di chi ha effettuato quell'abbandono di amianto sbriciolato non era direttamente lesionare o provocare malattie terribili a carico di cittadini, e questo ci sembra banale e logico argomentarlo; ma non si può neppure nel contempo argomentare, in modo completamente scollegato dalla realtà delle cose concrete, che costui ha agito ignorando completamente le conseguenze dell'azione che stava ponendo in essere. Sono queste argomentazioni da Alice nel paese delle meraviglie, perché crediamo che ormai anche i bambini delle scuole elementari sono consapevoli dei rischi che derivano dall'abbandono incontrollato di amianto. Quindi non ci si venga a raccontare che chi opera queste scelte comportamentali disconosce completamente in modo innocente e candido a cosa espone la cittadinanza residente.

D'altro canto non si può neanche argomentare che costui accetta un'alea, un rischio, una ipotesi teorica ma non certa di contaminazione di terzi e del territorio e che quindi siamo ancora nel campo arcaico della colpa perché almeno nei casi che stiamo esaminando (vedi chi butta amianto sbriciolato dentro un cassonetto o dove terzi con certezza assoluta andranno a riversarlo portati rifiuti sollevando le polveri dell'amianto medesimo ed andandole a respirare) l'evento che si sta cagionando non è probabile ed incerto, ma è matematicamente, oggettivamente, incontestabilmente certo, previsto e prevedibile. Cosa altro serve per il dolo eventuale in questi casi? Abbiamo visto altre situazioni nelle quali - ad esempio - tali tipologie di soggetti hanno riversato amianto sbriciolato e polverizzato in aree di sosta autostradali a fianco di siti dove durante i viaggi le famiglie si fermano per fare merenda e di bambini vengono lasciati liberi di giocare nell'area.

Ed in quell'area qualcuno ha buttato amianto sbriciolato. È veramente logico argomentare che tale soggetto è ignaro delle conseguenze che sta creando? È veramente logico argomentare che la possibilità che una famiglia e dei bambini vada a giocare in mezzo a quelle polveri – respirandole - è aleatoria ma non certa? Oppure dati il luogo prescelto e le modalità attuate, che servono per garantirsi una maggiore velocità nell'azione ed impunità conseguente, non lo rendono perfettamente conscio e consapevole che con certezza matematica assoluta tra alcune ore, tra alcuni giorni una famiglia si fermerà a fare merenda con dei bambini in quel luogo? E l'inalazione di quelle polveri da parte di quella famiglia di quei bambini deve essere considerata irrilevante ai fini del diritto e se individuiamo quel soggetto che andremo a contestare soltanto l'abbandono di rifiuti come se avesse abbandonato una vecchia lavatrice o è invece molto più logico e pertinente, ed adeguato alla realtà concreta delle cose e dei tempi che cambiano, ipotizzare a suo carico dei crimini da codice penale nel campo delle lesioni e dei danni alle persone con il dolo eventuale?

Per un paragone figurativo, sarebbe un po' come se nel cassonetto dei rifiuti si infilasse una bomba pronta ad esplodere appena un soggetto apre il coperchio. La bomba, esplodendo, provocherebbe lesioni immediate ed istantanee al cittadino, e certamente il depositare l'ordigno in quel contenitore sarebbe considerato crimine ai danni della persona ed attentato alla sicurezza pubblica. A nessuno verrebbe il dubbio per configurare tale azione in modo diverso e molto più benigna. Questo perché in quel caso le lesioni sarebbero immediate e subito visibili. Nel caso che stiamo esaminando, invece, si tratta sostanzialmente sempre una “bomba”, ma ad orologeria e ad esplosione differita nel tempo in modo subdolo e silente, perché il cittadino va ad inalare una miccia accesa ad attivazione ritardata che provocherà la malattia, e cioè l'esplosione, dopo qualche anno (quando nessuno penserà più alle cause primarie). Sostanzialmente, nel caso le polveri di amianto la "bomba" e le successive lezioni sono meno plateali e meno evidenti nella fase iniziale, ma ugualmente devastanti per la fisiologia e la salute delle persone. Questo consente – nella cultura odierna - a chi effettua l'abbandono di queste "bombe" di andare incontro soltanto a sanzioni irrisorie nel contesto della normativa sui rifiuti. Perché tanto quando esploderanno le lesioni a scoppio ritardato, il fatto non sarà più facilmente ricostruibile e ricollegabile a tale azione criminale.

La nostra modesta opinione è che sembra ora di iniziare a riflettere sulla individuazione del dolo eventuale per delitti lesivi a danno delle persone nel contesto di questi che – ormai - non possono essere più considerati solo reati ambientali e che non possono - nei casi più gravi – essere più resi sensibili a livello sanzionatorio solo nel modesto circuito delle sanzioni – appunto – delle norme speciali ambientali.
Maurizio Santoloci

Pubblicato il 16 luglio 2011
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