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SabriGa
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Messaggio  Admin Mar Lug 19, 2011 3:13 pm

Il centro di raccolta è un'"area presidiata ed allestita, ... , per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento". (art. 183, c.1, lett. del D.Lgs 152/06). La disciplina dei centri di raccolta è dettata dal DM 8 aprile 2008, come modificato dal DM 13 maggio 2009.

Requisiti del centro di raccolta
Deve essere ubicato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano.
Deve rispettare i requisiti posti dalla normativa a tutela della salute dell’uomo, dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro. Inoltre, le operazioni eseguite ivi non devono creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
Deve essere dotato di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
Recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
Adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a
minimizzare l’impatto visivo dell’impianto;
Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.
All’esterno dell’impianto devono essere installati sistemi di illuminazione e cartellonistica, adeguatamente visibile, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento.
Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti.
Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo o per l’ambiente.

Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta
I rifiuti conferiti, dopo l’esame visivo effettuato dall’addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, individuando le caratteristiche, le diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
Il centro deve garantire la presenza di personale qualificato (nella gestione dei rifiuti, della sicurezza e delle procedure in caso di incidenti) e la sorveglianza durante le ore di apertura;

Modalità per il deposito dei rifiuti
Deve seguire modalità appropriate e condizioni di sicurezza; salvo le eventuali riduzioni volumetriche, non devono essere modificate le caratteristiche dei materiali in modo tale da comprometterne il recupero.
I contenitori e i serbatoi fissi o mobili devono possedere caratteristiche commisurate al rifiuto conferito e tali da garantire la sicurezza delle operazioni di svuotamento o riempimento.
La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
È necessario sia adottare procedure per garantire l’accatasto dei RAEE in sicurezza e senza pregiudicarne l’integrità sia rispettare l’Allegato 1 del D.M. n. 185/2007.
I recipienti impiegati nel centro di raccolta non destinati a essere impiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentirne le nuove utilizzazioni.

Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta
Nel centro non possono essere disassemblati i rifiuti ingombranti e i RAEE. Questi ultimi non devono subire danni che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e odori.
Il centro di raccolta deve essere disinfettato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti all’esterno degli scarrabili o all’esterno del centro.

Durata del deposito
Per ciascuna frazione merceologica conferita non deve essere superiore a due mesi.
La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore.

Rifiuti ammessi
- toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
- imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
- imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
- imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
- imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
- imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
-imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
- imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
- imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
- contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
- pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03)
- filtri olio (codice CER 16 01 07*)
- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
- gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
- rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
- rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
- frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
- abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
- solventi (codice CER 20 01 13*)
- acidi (codice CER 20 01 14*)
- sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
- prodotti fotochimici (20 01 17*)
- pesticidi (CER 20 01 19*)
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
- oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
- oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
- vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
- detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
- detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
- farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
- batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
- rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
- rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
- rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
- rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41)
- sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
- terra e roccia (codice CER 20 02 02)
- altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)
- ingombranti (codice CER 20 03 07)
- cartucce toner esaurite (20 03 99)
- rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Adempimenti per la tracciabilità
I centri di raccolta ubicati al di fuori della regione Campania non sono assoggettati al Sistri.
Dal giorno di entrata in vigore dell'articolo 16, comma 2, d.lgs. n. 205 del 2010, le operazioni di gestione dei centri di raccolta sono escluse dall'obbligo del registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.
I rifiuti in ingresso provenienti da utenze non domestiche vanno annotati su scheda conforme all'allegato Ia.
I rifiuti in uscita dal centro di raccolta vanno annotati su scheda conforme all'allegato Ib.
Le schede vanno numerate progressivamente e conservate, anche su supporto informatico.

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Messaggio  SabriGa Mer Lug 20, 2011 11:55 am

Scusate, ho una domanda: per quanto riguarda la tracciabilità nel post è scritto che se il cdr è fuori dalla Campania non è richiesta la iscrizione al SISTRI, ma nel caso in cui i rifiuti non siano urbani o assimilati bisogna iscriversi, giusto?
Grazie,

Sabrina
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Messaggio  Admin Mer Lug 20, 2011 12:20 pm

Nei centri di raccolta non è ammesso il conferimento di rifiuti speciali.
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Messaggio  isamonfroni Mer Lug 20, 2011 6:27 pm

Il centro di raccolta per rifiuti urbani e assimilati provenienti da raccolta differenziata, di cui al DM 08/04/2008 e smi non è soggetto all'iscrizione al SISTRI se è fuori dalla Campania e non può ricevere rifiuti speciali.

Se li riceve per convenzioni stipulate dal Comune non è più un CdR ma diventa un D15/R13 e, come tale, deve essere autorizzato ex art. 208 d.lgs.15/2006 e deve essere iscritto al SISTRI.

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Messaggio  Gabryfly Mar Set 24, 2013 6:07 pm

isamonfroni ha scritto:Il centro di raccolta  per rifiuti urbani e assimilati provenienti da raccolta differenziata, di cui al DM 08/04/2008 e smi non è soggetto all'iscrizione al SISTRI se è fuori dalla Campania e non può ricevere rifiuti speciali.

Se li riceve per convenzioni stipulate dal Comune non è più un CdR ma diventa un D15/R13 e, come tale, deve essere autorizzato ex art. 208 d.lgs.15/2006 e deve essere iscritto al SISTRI.
CIao

Scusa, ma dove trovi che i CDR (fuori Campania) non sono soggetti a SISTRI, ricordo che ci fecero iscrivere come centro di raccolta rifiuti urbani pagando un fisso indipendente dalle quantità gestite...
mi sembra che anche il DM 52/2011 dica questo....
Vorrei capirci di più...
Grazie
Gabry
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Messaggio  isamonfroni Mar Set 24, 2013 6:24 pm

A suo tempo avevo trovato la risposta a questa FAQ


http://www.sistri.it/index.php?view=items&cid=7%3Asoggetti-destinatari-e-categorie-di-iscrizione&id=69%3A206-centri-di-raccolta-e-piattaforme-comunali&option=com_quickfaq&Itemid=86


Che comunque ha una sua logica, visto che il CDR rigorosamente realizzato e gestito ai sensi del dm 8/04/2008 non è un impianto di gestione di rifiuti ma solo una fase della raccolta degli urbani, che non sono soggetti al SISTRI

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Messaggio  Gabryfly Mer Set 25, 2013 9:57 am

isamonfroni ha scritto:A suo tempo avevo trovato la risposta a questa FAQ


http://www.sistri.it/index.php?view=items&cid=7%3Asoggetti-destinatari-e-categorie-di-iscrizione&id=69%3A206-centri-di-raccolta-e-piattaforme-comunali&option=com_quickfaq&Itemid=86


Che comunque ha una sua logica, visto che il CDR rigorosamente realizzato e gestito ai sensi del dm 8/04/2008 non è un impianto di gestione di rifiuti ma solo una fase della raccolta degli urbani, che non sono soggetti al SISTRI
CIao, è vero...chiedo scusa...ho preso un abbaglio da ultimi giorni .........in effetti al momento dell'iscrizione eravamo autorizzati ancora ai sensi del 22/97 (art.27-28) e quindi pagammo (ovviamente per niente) i 500 €.......
....e che ho un tale rifiuto di questo sistri.......
Grazie
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Messaggio  Elena83 Gio Ott 17, 2013 3:15 pm

Ciao a tutti,

sono nuova del forum e ho bisogno di una vostra opinione: un trasportatore di rifiuti propri (art. 212 comma 8 ) iscritto alla sezione apposita dell'Albo Gestori, quando trasporta i rifiuti assimilati urbani in isola ecologica (nel caso specifico a Reggio Emilia) deve compilare il Formulario dei Rifiuti???
Il problema è che mi sembra di aver capito che in isola ecologica non sono tenuti a firmare la copia del destinatario... Question
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Messaggio  zesec Gio Ott 17, 2013 6:07 pm

Argomento trattato sul forum più di qualche volta. Io ho una lettura particolare, minoritaria.
Ti rimando ad alcuni thread dove abbiamo discusso di questa cosa
https://www.sistriforum.com/t6249-trasporto-di-assimilati-verso-piazzola-comunale
https://www.sistriforum.com/t3774-trasporto-urbani-assimilati-al-centro-raccolta
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Messaggio  zesec Gio Ott 17, 2013 6:11 pm

Dimenticavo. E' buona norma presentarsi, quando si entra in un forum. Non è carino arrivare senza dire buongiorno e buonasera, sparando una richiesta. Che comunque, come hai visto, ha avuto seguito. Vatti a vedere anche questa: https://www.sistriforum.com/t2935-schema-presentazione
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Messaggio  Elena83 Ven Ott 18, 2013 9:49 am

Chiedo scusa, provvedo subito a presentarmi nella sezione apposita...
Nonostante sia abbastanza giovincella, non sono pratica di forum! Laughing 
E grazie mille per la rapida risposta!
Elena83
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