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Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5

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Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5 Empty Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5

Messaggio  Admin Ven Nov 19, 2010 9:56 am

Ecco come diventerà con l'entrata in vigore del decreto correttivo:

“I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter comma 1 lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, prevista dall’articolo 212 comma 5 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti”.

Non occorrerà attendere il famoso decreto.
Che ne dite?

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Messaggio  marcosperandio Ven Nov 19, 2010 10:15 am

Sicuramente chiarisce finalmente un antico dubbio e uniformerà una volta per tutte le procedure (io che ritiro una trentina di mezzi al giorno di questa tipologia, ne ho viste di tutte sui formulari).
Rimanendo l'obbligo di sistri permane però il grossissimo problema di gestione che dovranno sopportare!!
Grazie del prezioso lavoro.
Non è che hai un link anche per l'altro decreto sulla qualità delle acque?
Buona giornata a tutti
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Messaggio  isamonfroni Ven Nov 19, 2010 10:36 am

ce l'ho ma è riservato agli abbonati, siccome non so come fare per allegare il testo se mi mandi mail te lo mando.
Ciao I.
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Messaggio  marcosperandio Ven Nov 19, 2010 2:06 pm

isamonfroni ha scritto:ce l'ho ma è riservato agli abbonati, siccome non so come fare per allegare il testo se mi mandi mail te lo mando.
Ciao I.
te la mando sul MP.
Grazie mille.
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Messaggio  Admin Ven Nov 19, 2010 2:26 pm

Rileggendolo non ravviso rilevanti elementi di novita'.
Che i rifiuti da manutenzioine di impianti fognari (ad es. disostruzioni) siano prodotti da chi effettua materialmente tali operazioni e' un dato di fatto.
Desumibile dalla definizione generale di "produttore".
Diverso e' il caso del mero svuotamento di una fossa settica.
Per tali rifiuti il produttore continua ad essere il proprietario della fossa, anche alla luce del correttivo.

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Messaggio  marcosperandio Ven Nov 19, 2010 2:40 pm

Rimango dell'idea che chiarisca un pelino meglio la situazione confusa attuale, ti posso assicurare che se ne vedono di tutti i colori nei formulari degli spurghi.

Sottopongo sotto un post (preso in rete) su un altro aspetto del D.Lgs di ieri anche questo da valutare.

Ciao a tutti, stamane stavo sfogliando con un misto di irritazione e rassegnazione, il testo del famigerato D.Lgs. licenziato dal CDM di ieri (18/11/2010).
In particolare, e mi rivolgo ai colleghi che si occupano di servizio idrico integrato, mi è cascato l'occhio (in tutti i sensi!!) sull' art.188 ter e sul 184 ter che mi hanno procurato una sincope. Ricostruiamo: il D.Lgs.152/06 all'art.184 comma 3 elenca le categorie produttive a cui si ricondurre la definizione di rifiuto speciale. Il DM 17/12/2009 istitutivo di SISTRI sanciva l'obbligo di iscrizione al sistema per tutte le categorie di produttori ricomprese nelle lettere c,d e g dello stesso art. 184 sopra citato.
Proprio alla lettera g si trovano le aziende che gestiscono processi di produzione di acqua potabile e trattamento acque reflue e di depurazione.
Sorpresa, sorpresa: l'art.188 ter comma 1 lett. b nel riportare i soggetti obbligati ad iscrizione a SISTRI elimina i soggetti di cui alla lettera g (nel senso che è proprio barrata).
chiedo quindi conforto a tutti coloro in ascolto prima di stappare il magnum di domperignon!!! ho capito bene o ho solo le traveggole??
grazie mille a tutti e buon lavoro
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Messaggio  BB Ven Nov 19, 2010 2:57 pm

Il mio requiem per la lettera g), fattomi notare dall'ottima aleve in piena crisi da "oddio gli albergatori mi uccidono"
Lo trovi qui [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Però molta molta attenzione. Se smaltisci rifiuti (es sei un depuratore consortile ma ti arrivano fanghi di fosse settiche oltre che la fognatura), ti devi cmq iscrivere.
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Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5 Empty requiem per la lettera g

Messaggio  aleve Ven Nov 19, 2010 3:07 pm

marcosperandio ha scritto: Il DM 17/12/2009 istitutivo di SISTRI sanciva l'obbligo di iscrizione al sistema per tutte le categorie di produttori ricomprese nelle lettere c,d e g dello stesso art. 184 sopra citato.
Proprio alla lettera g si trovano le aziende che gestiscono processi di produzione di acqua potabile e trattamento acque reflue e di depurazione.
Sorpresa, sorpresa: l'art.188 ter comma 1 lett. b nel riportare i soggetti obbligati ad iscrizione a SISTRI elimina i soggetti di cui alla lettera g (nel senso che è proprio barrata).
[/color]

Sono rimasta anche io di stucco leggendo l'art.188 ter comma 1 lett. b....la lettera g sparita...
ma come annullata, cancellata, soppressa???? così??? Shocked ed ora sai che bella figura andare a dire a tutti coloro che ho fatto sinora iscrivere...scusate ma il nuovo decreto non prevede più l'iscrizione per voi...
e credo che il contributo versato per il 2010 beh...non vi verrà certo restituito visto che l'art.188 ter comma 1 lett. b entrerà in vigore dal 01 gen 2011..e dunque per quest'anno avete ancora l'obbligo
affraid
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Messaggio  katchumo Ven Nov 19, 2010 3:49 pm

aleve ha scritto:
marcosperandio ha scritto: Il DM 17/12/2009 istitutivo di SISTRI sanciva l'obbligo di iscrizione al sistema per tutte le categorie di produttori ricomprese nelle lettere c,d e g dello stesso art. 184 sopra citato.
Proprio alla lettera g si trovano le aziende che gestiscono processi di produzione di acqua potabile e trattamento acque reflue e di depurazione.
Sorpresa, sorpresa: l'art.188 ter comma 1 lett. b nel riportare i soggetti obbligati ad iscrizione a SISTRI elimina i soggetti di cui alla lettera g (nel senso che è proprio barrata).
[/color]

Sono rimasta anche io di stucco leggendo l'art.188 ter comma 1 lett. b....la lettera g sparita...
ma come annullata, cancellata, soppressa???? così??? Shocked ed ora sai che bella figura andare a dire a tutti coloro che ho fatto sinora iscrivere...scusate ma il nuovo decreto non prevede più l'iscrizione per voi...
e credo che il contributo versato per il 2010 beh...non vi verrà certo restituito visto che l'art.188 ter comma 1 lett. b entrerà in vigore dal 01 gen 2011..e dunque per quest'anno avete ancora l'obbligo
affraid

Scusatemi ma il post ripreso da marco era il mio...ma era relativo ad un aspetto forse di "nicchia" ma estremamente rilevante per chi lo vive. la mia azienda gestisce il Servizio Idrico Integrato nell'ATO Torinese. Come tale ha a che fare con circa 500 impianti di depurazione di variegate taglie, svariati siti di produzione di acqua potabile, ovviamente tutti produttori di rifiuti. Francamente se fosse reale (aggiungo un'altra preghierina a quella già espressa a sostegno..) la notizia e corretta l'interpretazione..beh..per noi sarebbe (solidarietà a tutti gli altri) oggettivamente la fine di un incubo e di mesi di elucubrazioni e interpretazioni gestionali. E credo di essere del tutto sereno nell'affermare che se lunedì andassi dalla mia Direzione Generale a presentare la nuova situazione, penso proprio che l'aspetto "costi iscrizione non dovuti per il 2010" passerebbe almeno in prima battuta in secondo piano.
poi è vero: rimane inteso che occorre verificare in termini giuridici come si inquadra tutta la nuova normativa e quali effetti retroattivi può avere come ricaduta dal punto di vista delle iscrizioni pregresse.
teniamoci aggiornati
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Messaggio  Pina Ven Nov 19, 2010 4:09 pm

Admin ha scritto:Rileggendolo non ravviso rilevanti elementi di novita'.
Che i rifiuti da manutenzioine di impianti fognari (ad es. disostruzioni) siano prodotti da chi effettua materialmente tali operazioni e' un dato di fatto.
Desumibile dalla definizione generale di "produttore".
Diverso e' il caso del mero svuotamento di una fossa settica.
Per tali rifiuti il produttore continua ad essere il proprietario della fossa, anche alla luce del correttivo.

Quindi se ho capito bene i fanghi settici ritirati dallo spurghista presso le unità locali (svuotamento fosse CER 20 03 04) sono da considerarsi rifiuto del proprietario della fossa, e quindi SISTRI.
Giusto?
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Messaggio  simona72 Ven Nov 19, 2010 4:15 pm

Pina ha scritto:
Admin ha scritto:Rileggendolo non ravviso rilevanti elementi di novita'.
Che i rifiuti da manutenzioine di impianti fognari (ad es. disostruzioni) siano prodotti da chi effettua materialmente tali operazioni e' un dato di fatto.
Desumibile dalla definizione generale di "produttore".
Diverso e' il caso del mero svuotamento di una fossa settica.
Per tali rifiuti il produttore continua ad essere il proprietario della fossa, anche alla luce del correttivo.

Quindi se ho capito bene i fanghi settici ritirati dallo spurghista presso le unità locali (svuotamento fosse CER 20 03 04) sono da considerarsi rifiuto del proprietario della fossa, e quindi SISTRI.
Giusto?
anche io ho vorrei sapere la stessa cosa. Resta comunque l'obbligo di iscrizione per gli spurghisti? Sono un po' in confusione noi rientriamo comunque nella categoria indicata nel punto f dell'art.188-ter. Aggiornatemi..
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Messaggio  Admin Ven Nov 19, 2010 4:18 pm

Il "quindi Sistri" non l'ho detto.
Fuori della Campania il Sistri si applica solo ai rifiuti speciali.
Dunque occorre distinguere.

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Messaggio  Admin Ven Nov 19, 2010 4:44 pm

Caro katchumo, più' che lo champagne, io preparerei i fuochi d'artificio.
Da come leggo l'art. 190, c. 1 e l'art. 188-ter, c.2, lett. a e b, non siete tenuti nemmeno al registro.
Secondo me hanno combinato un bel pasticcio...

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Messaggio  TITONA Ven Nov 19, 2010 4:52 pm

Io attenderei la versione ufficiale del decreto...per intenderci...quella pubblicata in GU...
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Messaggio  kajetano Ven Nov 19, 2010 6:32 pm

che casinoooooooooooooo
non ci si capisce più un tubo

spurghisti si o no oppure forse
gestori di depuratori...bohhhhhhhhhhhhhhh
ma se invio i miei fanghi in discarica..come faccio...............alla vecchia maniera???
ho pure ................oli...emulsioni e sabbie .......vaglio
da precisare che tratto rifiuti da pulizia fognatura e da fosse settiche provenienti a mezzo spurghista solo se provengono dall' ambito di appartenenza

uffà un momento sembra tutto chiaro e poi il giorno dopo si ricomincia
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Messaggio  marcosperandio Ven Nov 19, 2010 7:20 pm

kajetano ha scritto:che casinoooooooooooooo
non ci si capisce più un tubo

spurghisti si o no oppure forse
gestori di depuratori...bohhhhhhhhhhhhhhh
ma se invio i miei fanghi in discarica..come faccio...............alla vecchia maniera???
ho pure ................oli...emulsioni e sabbie .......vaglio
da precisare che tratto rifiuti da pulizia fognatura e da fosse settiche provenienti a mezzo spurghista solo se provengono dall' ambito di appartenenza

uffà un momento sembra tutto chiaro e poi il giorno dopo si ricomincia
se ritiri spurghi sei sistri (esci per questa tua attività dal semplice impianto di depurazione/potabilizzazione).
Se sei sistri nasce poi il problema se lo sei per tutto (visione che mi trova concorde, e quindi anche fanghi, vaglio, sabbie, olio etc) o lo sei solo in parte (qualcuno lo sostiene).
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Messaggio  billy Sab Nov 20, 2010 1:30 am

Admin ha scritto:Ecco come diventerà con l'entrata in vigore del decreto correttivo:

“I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente, presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter comma 1 lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, prevista dall’articolo 212 comma 5 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti”.

Non occorrerà attendere il famoso decreto.
Che ne dite?

cioè se io vado da privato e condomini e aspiro una fossa biologicadevo fare operazione sistri e il produttore sono io?
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Messaggio  billy Ven Nov 26, 2010 12:03 am

teoricamente se noi spurghisti diventiamo i produttori del rifuto che generiamo possiamo essere rinviati fino al 13 gennaio 2012 per il fatto che siamo produttori di rifuti speciali con meno di 11 dipendenti etc.......
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Messaggio  marcosperandio Ven Nov 26, 2010 9:44 am

billy ha scritto:teoricamente se noi spurghisti diventiamo i produttori del rifuto che generiamo possiamo essere rinviati fino al 13 gennaio 2012 per il fatto che siamo produttori di rifuti speciali con meno di 11 dipendenti etc.......
Esci dalla finestra come produttore ma ci rientri comunque come trasportatatore tenendo conto che io come impianto di destino, soggetto a sistri, non posso certo compilare tutto!
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Messaggio  gestione-rifiuti Lun Nov 29, 2010 12:06 pm

...scusate ma secondo questa faq del Ministero, se un condominio deve effettuare uno spurgo, il condominio risulta il "PRODUTTORE" e lo spurghista ha il ruolo di solo "TRASPORTATORE".....è così oppure no??


Domanda:

Se un condominio o una struttura pubblica deve eseguire la pulizia o la manutenzione della rete fognaria, comprese fosse settiche o manufatti analoghi, chiamando una ditta che effettua spurghi, in questo caso come si adempie agli obblighi del SISTRI?

Ed inoltre, in questa fattispecie, quali sono gli oneri a carico del trasportatore che porta tali rifiuti direttamente presso l’impianto di recupero/smaltimento?

Risposta:

Questa problematica è stata già affrontata nel decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, laddove all’art. 6, comma 1, sono state stabilite regole ben precise per gli obblighi a carico del solo trasportatore.

Ed invero, in questa fattispecie dei reflui civili, il solo trasportatore è tenuto a compilare la scheda “SISTRI – Area Movimentazione”, indicando il condominio o la struttura pubblica ove verrà effettuato il servizio, con una approssimazione della quantità presunta di rifiuti da prelevare, la quale potrà essere eventualmente aggiornata nel campo annotazioni solo quando verrà eseguito lo spurgo.

Inoltre, sarà cura del trasportatore stampare due copie della scheda “SISTRI – Area Movimentazione”.

Una volta eseguito il servizio, il trasportatore indicherà, se necessario, la corretta quantità di rifiuto prodotto nel campo annotazioni, sia nella propria scheda, sia in quella che rimarrà al produttore; entrambe le schede dovranno essere sottoscritte, con la data e l’ora di presa in carico, dal conducente del mezzo e dall’amministratore del condominio o da parte del rappresentante dell’ente.

Ovviamente, l’amministratore del condominio o il rappresentante dell’ente dovranno conservare la propria copia della scheda “SISTRI – Area Movimentazione” per 5 anni.

Si segnala, infine, che nel caso in cui il trasportatore effettui nell’arco dello stesso viaggio più raccolte, dovrà indicare per ciascuna scheda “SISTRI – Area Movimentazione” il percorso effettivo, segnalando anche la pluralità di fermate che andrà ad eseguire.


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Messaggio  Pina Lun Nov 29, 2010 12:25 pm

Però l'art. 6 comma 1 del Decreto parla di produzione di rifiuti speciali non pericolosi (i fanghi settici) per le imprese che occupano meno di 10 dipendenti e in questo caso esclude che si configurino le condizioni per essere considerato produttore; in questo caso gli oneri saranno solo a carico del trasportatore.
Ma se l'impresa è sopra i 10 dipendenti non scappa, si configura come produttore dei fanghi e deve avviare tutto quello che ne deriva in termini di SISTRI.
Per riassumere: meno di 10 dipendenti --> il produttore è lo spurghista, più di 10 dipendenti --> il produttore è il proprietario della fossa settica.
O no? Question
Pina
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Messaggio  marcosperandio Lun Nov 29, 2010 12:34 pm

Pina ha scritto:Però l'art. 6 comma 1 del Decreto parla di produzione di rifiuti speciali non pericolosi (i fanghi settici) per le imprese che occupano meno di 10 dipendenti e in questo caso esclude che si configurino le condizioni per essere considerato produttore; in questo caso gli oneri saranno solo a carico del trasportatore.
Ma se l'impresa è sopra i 10 dipendenti non scappa, si configura come produttore dei fanghi e deve avviare tutto quello che ne deriva in termini di SISTRI.
Per riassumere: meno di 10 dipendenti --> il produttore è lo spurghista, più di 10 dipendenti --> il produttore è il proprietario della fossa settica.
O no? Question
No, secondo me.
La differenza tra produttore o meno è la tipologia di servizio.
Se trattasi di mero svuotamento il produttore è il proprietario della fossa (che potrà essere soggetto o meno all'iscrizione sistri); se trattasi di manutenzione, disostruzione etc allora il produttore viene identificato con colui che fa il servizio (trasportatore/spurghista).
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Messaggio  simona72 Lun Nov 29, 2010 3:45 pm

marcosperandio ha scritto:
Pina ha scritto:Però l'art. 6 comma 1 del Decreto parla di produzione di rifiuti speciali non pericolosi (i fanghi settici) per le imprese che occupano meno di 10 dipendenti e in questo caso esclude che si configurino le condizioni per essere considerato produttore; in questo caso gli oneri saranno solo a carico del trasportatore.
Ma se l'impresa è sopra i 10 dipendenti non scappa, si configura come produttore dei fanghi e deve avviare tutto quello che ne deriva in termini di SISTRI.
Per riassumere: meno di 10 dipendenti --> il produttore è lo spurghista, più di 10 dipendenti --> il produttore è il proprietario della fossa settica.
O no? Question
No, secondo me.
La differenza tra produttore o meno è la tipologia di servizio.
Se trattasi di mero svuotamento il produttore è il proprietario della fossa (che potrà essere soggetto o meno all'iscrizione sistri); se trattasi di manutenzione, disostruzione etc allora il produttore viene identificato con colui che fa il servizio (trasportatore/spurghista).

Non sono completamente d'accordo: io quando faccio disostruzione non sempre carico dei reflui, alle volte viene semplicemente effettuato un lavaggio delle tubazioni di scarico per tanto non apro nessun movimento in sistri. E po ho un dubbio che mi attanaglia: In cosa consiste la manutenzione della biologica, da parte dello spurghista, se non nello svuotamento della stessa? Potete aiutarmi a capire?

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Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5 Empty Re: Novità per gli spurghisti: il nuovo art. 230, c.5

Messaggio  marcosperandio Lun Nov 29, 2010 3:49 pm

Sono perfettamente in accordo con te, purtoppo questa è la valutazione che da tempo gli enti danno e che anche sistri sembra proporre.
Putroppo il lavoro diventerà impossibile in quanto tu dovrai sempre ipotizzare di fare un prelievo (aprendo la scheda prima della partenza), se poi non lo farai dovrai annullarla spiegando che non hai caricato nulla.
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Messaggio  simona72 Lun Nov 29, 2010 4:06 pm

marcosperandio ha scritto:Sono perfettamente in accordo con te, purtoppo questa è la valutazione che da tempo gli enti danno e che anche sistri sembra proporre.
Putroppo il lavoro diventerà impossibile in quanto tu dovrai sempre ipotizzare di fare un prelievo (aprendo la scheda prima della partenza), se poi non lo farai dovrai annullarla spiegando che non hai caricato nulla.
Sarà veramente un caos totale.. Speriamo che i nostri prodi riescano ad ottenere uno slittamento dei termini, diversamente sto' pensando di chiedere a Babbo Natale se cerca del nuovo personale folletto, fata... va bene anche la renna purchè dalle sue parti non esista il sistri...
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