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D.Lgs 117/2008 (Rifiuti delle industrie estrattive)

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D.Lgs 117/2008 (Rifiuti delle industrie estrattive) Empty D.Lgs 117/2008 (Rifiuti delle industrie estrattive)

Messaggio  Admin Mar Giu 01, 2010 10:53 am

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed, in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, reso nella seduta del 26 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti commissioni del Senato non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita'
1.
Il presente decreto stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il piu' possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonche' eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Art. 2.
Ambito di applicazione
1.
Il presente decreto si applica alla gestione dei rifiuti di estrazione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), all'interno del sito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera hh), e nelle strutture di deposito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r).
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto e rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore:
a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali;
c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all'articolo 104, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nei limiti autorizzati da tale articolo;
d) i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonche' ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba non si applicano gli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16, a meno che detti rifiuti siano stoccati in una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A.
4. L'autorita' competente puo' ridurre gli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 11, commi 1 e 3, 12, 13, comma 6, 14 e 16 o derogarvi nel caso di deposito di rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione e dalla ricerca di risorse minerali, esclusi gli idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall'anidride, purche' ritenga soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4.
5. L'autorita' competente puo', sulla base di una valutazione tecnica specifica, ridurre gli obblighi di cui agli articoli 11, comma 3, 12, commi 4 e 5, e 13, comma 6, o derogarvi nel caso di rifiuti non inerti non pericolosi, a meno che siano stoccati in una struttura di deposito di categoria A.
6. Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Art. 3.
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: la definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) rifiuto pericoloso: la definizione di cui all'articolo 184, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita' delle acque superficiali e sotterranee;
d) rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
e) terra non inquinata: terra ricavata dallo strato piu' superficiale del terreno durante le attivita' di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 186 decreto legislativo n. 152 del 2006;
f) risorsa minerale o minerale: un deposito naturale nella crosta terrestre di sostanze organiche o inorganiche, quali combustibili energetici, minerali metallici, minerali industriali e minerali per l'edilizia, esclusa l'acqua;
g) industrie estrattive: tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto;
h) offshore: la zona del mare e del fondo marino che si estende dalla linea di bassa marea delle maree ordinarie o medie verso l'esterno;
i) trattamento: il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche;
l) sterili: il materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il trattamento dei minerali per separazione (ad esempio: frantumazione, macinazione, vagliatura, flottazione e altre tecniche fisico-chimiche) per ricavare i minerali pregiati dalla roccia meno pregiata;
m) cumulo: una struttura attrezzata per il deposito dei rifiuti di estrazione solidi in superficie;
n) diga: una struttura attrezzata, progettata per contenere o confinare l'acqua e/o i rifiuti di estrazione all'interno di un bacino di decantazione;
o) bacino di decantazione: una struttura naturale o attrezzata per lo smaltimento di rifiuti di estrazione fini, in genere gli sterili, nonche' quantitativi variabili di acqua allo stato libero derivanti dal trattamento delle risorse minerali e dalla depurazione e dal riciclaggio dell'acqua di processo;
p) cianuro dissociabile con un acido debole: il cianuro e i suoi composti che si dissociano con un acido debole ad un pH determinato;
q) percolato: qualsiasi liquido che filtra attraverso i rifiuti di estrazione depositati e che viene emesso dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o vi e' contenuto, compreso il drenaggio inquinato, che possa avere effetti negativi per l'ambiente se non viene trattato adeguatamente;
r) struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione. In particolare, ricadono nella definizione:
1) le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
2) le strutture per i rifiuti di estrazione pericolosi generati in modo imprevisto, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a sei mesi;
3) le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti non pericolosi, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a un anno;
4) le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonche' i rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a tre anni;
s) incidente rilevante: un evento avvenuto nel sito nel corso di un'operazione concernente la gestione dei rifiuti di estrazione in uno stabilimento contemplato dal presente decreto che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente all'interno o all'esterno del sito;
t) sostanza pericolosa: una sostanza, una miscela o un preparato pericoloso ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, o del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;
u) migliori tecniche disponibili: le tecniche definite all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
v) corpo idrico recettore: le acque costiere, le acque sotterranee, le acque di superficie, le acque di transizione, come definite nella parte terza del decreto n. 152 del 2006;
z) ripristino: il trattamento del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, al fine di ripristinare uno stato soddisfacente del terreno, in particolare riguardo alla qualita' del suolo, alla flora e alla fauna selvatiche, agli habitat naturali, ai sistemi delle acque dolci, al paesaggio e agli opportuni utilizzi benefici;
aa) prospezione o ricerca: la ricerca di depositi minerali di valore economico, compreso il prelievo di campioni, il campionamento di massa, le perforazioni e lo scavo di fosse, esclusi i lavori necessari allo sviluppo di tali depositi e le attivita' direttamente connesse con un'operazione estrattiva esistente;
bb) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
cc) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale di cui agli articoli 6 e 7 o che ha un interesse da far valere in tali processi; ai fini della presente definizione, si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dalle norme vigenti;
dd) operatore: il titolare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 624 del 1996», o la diversa persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura;
ee) detentore dei rifiuti: chi produce i rifiuti di estrazione o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
ff) persona competente: il direttore responsabile di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 624 del 1996, o altra persona fisica che dispone delle conoscenze tecniche e della necessaria esperienza incaricata dal direttore responsabile;
gg) autorita' competente: l'autorita' definita dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e secondo il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dalle singole leggi regionali sulle attivita' estrattive;
hh) sito: l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996;
ii) modifiche sostanziali: modifiche strutturali o operative, comprese le variazioni del tipo di rifiuto depositato, di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione che, secondo l'autorita' competente, potrebbero avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l'ambiente.

Art. 4.
Disposizioni generali
1.
L'abbandono, lo scarico, il deposito e lo smaltimento incontrollati dei rifiuti di estrazione sul suolo, nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee sono vietati.
2. I cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati, mantenuti in efficienza e gestiti senza pericolo per la salute umana, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed, in particolare, senza creare rischi per l'acqua, per l'aria, per il suolo, per la fauna e per la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
3. L'operatore pianifica l'attivita' di gestione dei rifiuti di estrazione al fine di:
a) impedirne o ridurne, il piu' possibile, gli effetti negativi per l'ambiente e la salute umana;
b) prevenire incidenti rilevanti connessi alla struttura e limitare le conseguenze per l'ambiente e la salute umana;
c) gestire qualsiasi struttura di deposito dei rifiuti di estrazione anche dopo la chiusura nel rispetto di quanto riportato alle lettere a) e b), fino al rilascio del sito in conformita' a quanto previsto dal piano di gestione di cui all'articolo 5.
4. L'operatore applica le misure di cui ai commi 2 e 3 basandosi, tra l'altro, sulle migliori tecniche disponibili, tenendo conto delle caratteristiche tecniche della struttura di deposito, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali.

Art. 5.
Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
1.
L'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.
2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' volto a:
a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosita', in particolare:
1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e di trattamento dei minerali;
2) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire a seguito dell'aumento della superficie e dell'esposizione a particolari condizioni esterne;
3) prevedendo la possibilita' di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione e' fattibile dal punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;
4) ripristinando il terreno di copertura dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o, se non fosse possibile sotto il profilo pratico, riutilizzando tale terreno altrove;
5) impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali;
b) incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti di estrazione interessati, se queste operazioni non comportano rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;
c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a breve e lungo termine, in particolare tenendo conto, nella fase di progettazione, della gestione durante il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e scegliendo un progetto che:
1) preveda, dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, la necessita' minima e infine nulla del monitoraggio, del controllo e della gestione di detta struttura;
2) prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali effetti negativi a lungo termine, per esempio riconducibili alla fuoriuscita di inquinanti, trasportati dall'aria o dall'acqua, dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione;
3) garantisca la stabilita' geotecnica a lungo termine di dighe o di cumuli che sorgano sulla superficie preesistente del terreno.
3. Il piano di gestione di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:
a) la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione a norma dell'allegato I e una stima del quantitativo totale di rifiuti di estrazione che verranno prodotti nella fase operativa;
b) la descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti;
c) la classificazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione conformemente ai criteri previsti all'allegato II ed in particolare:
1) se e' necessaria una struttura di deposito di categoria A, al piano deve essere allegato in copia il documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 624 del 1996, integrato secondo quanto indicato all'articolo 6, comma 3, del presente decreto;
2) se l'operatore ritiene che non sia necessaria una struttura di deposito di categoria A, sufficienti informazioni che giustifichino tale scelta, compresa l'individuazione di eventuali rischi di incidenti;
d) la descrizione delle modalita' in cui possono presentarsi gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a seguito del deposito dei rifiuti di estrazione e delle misure preventivi da adottare al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b), d) ed e);
e) le procedure di controllo e di monitoraggio proposte ai sensi dell'articolo 10, se applicabile, e 11, comma 3, lettera c);
f) il piano proposto per la chiusura, comprese le procedure connesse al ripristino e alla fase successiva alla chiusura ed il monitoraggio di cui all'articolo 12;
g) le misure per prevenire il deterioramento dello stato dell'acqua conformemente alle finalita' stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, titolo I e per prevenire o ridurre al minimo l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo ai sensi dell'articolo 13;
h) la descrizione dell'area che ospitera' la struttura di deposito di rifiuti di estrazione, ivi comprese le sue caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche;
i) l'indicazione delle modalita' in accordo alle quali l'opzione e il metodo scelti conformemente al comma 2, lettera a), numero 1), rispondono agli obiettivi di cui al comma 2, lettera a).
4. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' modificato se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati ed e' comunque riesaminato ogni cinque anni. Le eventuali modifiche sono notificate all'autorita' competente.
5. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' presentato come sezione del piano globale dell'attivita' estrattiva predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva stessa da parte dell'autorita' competente.
6. L'autorita' competente approva il piano di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l'attuazione.

Art. 6.
Prevenzione di incidenti rilevanti e informazioni
1.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A, ad esclusione delle strutture che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 624 del 1996, l'operatore individua, per le strutture di cui al comma 1, i rischi di incidenti rilevanti ed adotta, a livello di progettazione, di costruzione, di funzionamento e di manutenzione, di chiusura e nella fase successiva alla chiusura delle strutture stesse, le misure necessarie per prevenire tali incidenti e limitarne le conseguenze negative per la salute umana e l'ambiente, compresi eventuali impatti transfrontalieri.
3. Per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, l'operatore prima di iniziare le operazioni e' tenuto a integrare, previa consultazione del responsabile per la sicurezza, il documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto n. 624 del 1996, e a mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che lo attui, in base agli elementi di cui alla parte 1 dell'allegato III.
4. Il documento di cui al comma 3 e' allegato in copia al piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5.
5. L'operatore nomina un responsabile per la sicurezza incaricato dell'attuazione e della sorveglianza periodica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.
6. L'operatore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese appaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:
a) per le nuove strutture, prima di iniziare l'attivita';
b) per le strutture esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto; si considerano esistenti le strutture autorizzate o gia' in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Il piano di emergenza interno di cui al comma 6 contiene almeno le seguenti informazioni:
a) nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito;
b) nome e funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorita' responsabile del piano di emergenza esterno;
c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; tale descrizione comprende le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili;
d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme;
e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorita' incaricata di attivare il piano di emergenza esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni piu' dettagliate appena disponibili;
f) disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sara' chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento di tale azione con i servizi di emergenza esterni;
g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito.
8. L'autorita' competente, d'intesa con gli enti locali interessati, prepara un piano di emergenza esterno, precisando le misure da adottare al di fuori del sito in caso di incidente. Il piano e' comunicato al Prefetto competente per territorio che puo' disporre eventuali modifiche. L'operatore e' tenuto a fornire all'autorita' competente le informazioni necessarie per preparare tale piano contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.
9. Il piano di emergenza esterno di cui al comma 8 e' predisposto, per le nuove strutture, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' e, per le strutture esistenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si considerano esistenti le strutture autorizzate o gia' in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. L'autorita' competente garantisce la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame del piano di emergenza esterno, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l'autorita' competente deve tenere conto.
11. Il piano di emergenza esterno contiene almeno le seguenti informazioni:
a) nome e funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure di intervento adottate all'esterno del sito;
b) disposizioni adottate per informare tempestivamente degli eventuali incidenti; modalita' di allarme e richiesta di soccorsi;
c) misure di coordinamento necessarie per l'attuazione del piano di emergenza esterno;
d) disposizioni adottate per fornire assistenza nella realizzazione delle misure di intervento predisposte all'interno del sito;
e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito;
f) disposizioni adottate per fornire alla popolazione informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare.
12. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente, previste dal piano di emergenza esterno, contenenti almeno gli elementi descritti nell'allegato III, parte 2, sono fornite dall'autorita' competente alle persone che possono essere coinvolte. Tali informazioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate e ridiffuse, almeno ogni tre anni. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non puo', in nessun caso, essere superiore a cinque anni.
13. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8 perseguono i seguenti obiettivi:
a) limitare e controllare gli incidenti rilevanti e altri incidenti onde ridurne al minimo gli effetti e, soprattutto, limitare i danni alla salute umana e all'ambiente;
b) mettere in atto le misure necessarie per tutelare la salute umana e l'ambiente contro le conseguenze degli incidenti rilevanti e di altri incidenti;
c) comunicare le informazioni necessarie al pubblico e alle autorita' interessate;
d) garantire il ripristino, il recupero e il disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
14. I piani di emergenza di cui ai commi 6 e 8 sono riesaminati, sperimentati e, se necessario, riveduti ed aggiornati, ad intervalli non superiori a cinque anni e comunque, nel caso di cambiamenti sostanziali, tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nel deposito e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
15. In caso di incidente rilevante, l'operatore e' tenuto a:
a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interno;
b) comunicare all'autorita' competente, non appena ne venga a conoscenza:
1) le circostanze dell'incidente;
2) le sostanze pericolose presenti;
3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente sulla salute umana e sull'ambiente;
4) le misure di emergenza adottate;
5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca;
c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini piu' approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.
16. In caso di incidente rilevante, l'autorita' competente e' tenuta a:
a) attivare immediatamente il piano di emergenza esterno e a
garantire che vengano attuate le misure previste dal piano di emergenza interno ed esterno;
b) comunicare immediatamente al pubblico interessato le informazioni sull'incidente trasmesse dall'operatore.

Art. 7.
Domanda e autorizzazione
1.
Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possono operare senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente. L'autorizzazione, rilasciata mediante apposita conferenza di servizi, contiene gli elementi indicati al comma 2 e indica chiaramente la categoria a cui appartiene la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione in base ai criteri di cui all'articolo 9.
Purche' vengano rispettate tutte le condizioni del presente articolo, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' valida ed efficace e tiene luogo della autorizzazione di cui al presente articolo.
2. La domanda di autorizzazione e' presentata all'autorita' competente e contiene almeno i seguenti elementi:
a) identita' del richiedente e dell'operatore, se sono diversi;
b) progetto della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, ubicazione proposta ed eventuali ubicazioni alternative;
c) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;
d) piano di gestione dei rifiuti di estrazione a norma dell'articolo 5;
e) il piano finanziario che preveda la copertura dei costi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio della struttura, dei costi stimati di chiusura, dei costi di gestione post-operativa, nonche' dei costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14;
f) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 14;
g) le informazioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attivita' sottoposta a tale procedura;
h) le informazioni necessarie per consentire la preparazione del piano di emergenza esterno.
3. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione solo se ritiene che:
a) l'operatore adempia alle disposizioni pertinenti del presente decreto;
b) la gestione dei rifiuti di estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca altrimenti con l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale fine l'autorita' competente e' tenuta ad acquisire il parere scritto dell'autorita' regionale competente in materia di pianificazione sulla gestione dei rifiuti.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' pari a quella relativa all'attivita' estrattiva. Il rinnovo dell'autorizzazione segue le medesime procedure previste per il rinnovo del titolo di legittimazione mineraria.
5. Le autorita' competenti riesaminano e aggiornano, ove necessario, le condizioni dell'autorizzazione:
a) sulla base dei risultati di monitoraggio riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11, comma 3, o delle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 17;
b) alla luce dello scambio di informazioni su modifiche sostanziali nelle migliori tecniche a disposizione organizzato dalla Commissione europea tra Stati membri e organizzazioni interessate e i cui risultati sono pubblicati dalla Commissione stessa;
c) qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati.
6. Le informazioni contenute in un'autorizzazione rilasciata a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle autorita' competenti in campo statistico, sia nazionali che comunitarie, se richieste a fini statistici. Le informazioni sensibili di carattere meramente commerciale, ad esempio riguardanti il volume delle riserve minerali economiche, le componenti dei costi e i rapporti commerciali, non sono rese pubbliche.

Art. 8.
Partecipazione del pubblico
1.
L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore, nonche' gli uffici, individuati dall'autorita' competente, dove e' possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della citata legge n. 241 del 1990.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 1, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorita' competente.
3. Dopo l'adozione della decisione, copia della stessa e di qualsiasi suo successivo aggiornamento e' messa a disposizione del pubblico presso gli uffici di cui al comma 1. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si e' fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

Art. 9.
Sistema di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione
1.
L'autorita' competente classifica una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione come appartenente alla categoria A secondo i criteri fissati nell'Allegato II.

Art. 10.
Vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva
1.
L'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva superficiale o sotterranea e' possibile solo qualora:
a) sia garantita la stabilita' dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
b) sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5.
2. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5, approvato dall'autorita' competente.
3. Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti.

Art. 11.
Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione
1.
Il direttore responsabile nominato dal titolare di cui al decreto legislativo n. 624, del 1996, e' responsabile anche della gestione della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e garantisce, in conformita' all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, relativamente agli specifici aspetti, l'aggiornamento tecnico e la formazione del personale.
2. In conformita' all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 624 del 1996, il titolare dell'attivita' estrattiva attesta annualmente che i cumuli, le dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che e' stata implementata una politica di prevenzione degli incidenti ed adottato un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o, ove cio' non sia praticabile, ridotti al minimo accettabile e adeguatamente tenuti sotto controllo.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 l'autorita' competente si accerta che, nella costruzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nella modifica di una struttura esistente, l'operatore garantisca che:
a) la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto conto in particolare degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree protette, di quelli imposti dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nonche' di fattori geologici, idrologici, idrogeologici, sismici e geotecnici e sia progettata in modo da soddisfare, nelle prospettive a breve e lungo termine, le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie tenendo conto in particolare delle disposizioni di cui alla parte terza, sezione II del decreto legislativo n. 152 del 2006, e da garantire una raccolta efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalita' e i tempi previsti dall'autorizzazione, nonche' in modo da ridurre l'erosione provocata dall'acqua o dal vento, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile.
b) la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilita' fisica e per prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie nelle prospettive a breve e lungo termine nonche' per ridurre al minimo, per quanto possibile, i danni al paesaggio;
c) siano in atto disposizioni e piani adeguati per il monitoraggio anche con periodiche ispezioni, e comunque con frequenza almeno semestrale, della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione da parte di soggetti competenti e per l'intervento, qualora si riscontrasse un'instabilita' o una contaminazione delle acque o del suolo. I rapporti relativi ai monitoraggi e alle ispezioni vengono registrati e conservati dall'operatore insieme ai documenti relativi all'autorizzazione e al registro di cui al comma 4 per garantire la trasmissione adeguata delle informazioni, soprattutto in caso di cambiamento dell'operatore; detta documentazione e' conservata dal titolare di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 624 del 1996, per un periodo di almeno cinque anni successivi al termine della gestione post-chiusura di cui all'articolo 12, comma 3.
d) siano previste disposizioni adeguate per il ripristino del terreno e la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione;
e) siano previste disposizioni adeguate per la fase successiva alla chiusura della struttura di deposito.
4. L'operatore tiene un registro delle operazioni di gestione dei rifiuti di estrazione nella struttura di deposito, con fogli numerati, nel quale annota, entro due giorni dalla presa in carico nella struttura, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei predetti rifiuti.
5. Qualora si verifichi un cambio di operatore durante la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, le informazioni e i registri aggiornati relativi alla struttura sono trasferiti al nuovo operatore. Il cambio di operatore deve essere comunicato all'autorita' competente e costituisce modifica sostanziale del piano di gestione di rifiuti di estrazione e, come tale, condizione per il rinnovo dell'autorizzazione.
6. L'operatore notifica con tempestivita', e in ogni caso non oltre le 48 ore, all'autorita' competente e, per i fini di cui all'articolo 18, comma 2, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilita' della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle procedure di controllo e di monitoraggio della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorita' competente sulle misure correttive da adottare. L'operatore e' tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere.
7. L'operatore presenta, conformemente a quanto indicato al comma 2, all'autorita' competente una relazione con tutti i risultati del monitoraggio. L'autorita' competente verifica la conformita' dei dati presentati alle condizioni dell'autorizzazione disponendo, ove necessario, le prescrizioni e le integrazioni che occorrono. Sulla base di tale relazione, l'autorita' competente puo' decidere se sia necessario effettuare idonee verifiche.

Art. 12.
Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura
1.
La chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e' avviata:
a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;
b) nei casi in cui l'operatore richiede ed ottiene apposita autorizzazione dell'autorita' competente;
c) sulla base di specifico provvedimento, conseguente a gravi motivi, adottato dall'autorita' competente.
2. Una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione puo' essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorita' competente ha proceduto, con tempestivita', ad un'ispezione finale del sito, ha esaminato tutti i rapporti presentati dall'operatore, ha certificato che il terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e' stato ripristinato ed ha autorizzato con proprio provvedimento la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. L'approvazione non limita in alcun modo gli obblighi dell'operatore contemplati dalla normativa vigente e dalle condizioni dell'autorizzazione.
3. L'operatore e' responsabile della manutenzione, del monitoraggio, del controllo e delle misure correttive nella fase successiva alla chiusura per tutto il tempo ritenuto necessario dall'autorita' competente in base alla natura e alla durata del rischio e sino all'esito positivo di un'ispezione finale da effettuarsi da parte dell'autorita' competente.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 prevede, al fine di soddisfare le pertinenti esigenze ambientali stabilite dalla normativa vigente, in particolare quelle di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, che dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione l'operatore controlli, fra l'altro, in particolare, la stabilita' fisico-chimica della struttura di deposito e riduca al minimo gli effetti negativi per l'ambiente, soprattutto per le acque sotterranee e di superficie, garantendo che:
a) tutte le singole strutture siano monitorate e conservate tramite strumenti di controllo e misurazione sempre pronti per l'uso;
b) i canali di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti puliti e non siano ostruiti.
5. Dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione l'operatore notifica, senza ritardo, all'autorita' competente e, per i fini di cui all'articolo 18, comma 2, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tutti gli eventi o gli sviluppi che possono incidere sulla stabilita' della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle operazioni di controllo e monitoraggio di cui al comma 3. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorita' competente sulle misure correttive da adottare. L'operatore e' tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere.
6. Alla frequenza stabilita dall'autorita' competente nell'autorizzazione di cui al comma 2, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alla medesima autorita' competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente, al fine di dimostrare la conformita' alle condizioni dell'autorizzazione e di approfondire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti di estrazione e della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.

Art. 13.
Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo
1.
Le Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente competenti verificano che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per rispettare la normativa vigente in materia di ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, fra l'altro al fine di:
a) valutare la probabilita' che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati, sia nel corso della fase operativa, sia dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, e determinare il bilancio idrico della struttura;
b) impedire o ridurre al minimo la produzione di percolato e la contaminazione delle acque di superficie o sotterranee e del suolo da parte dei rifiuti di estrazione;
c) raccogliere e trattare le acque e il percolato contaminati dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione fino a renderli conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze.
2. Le Agenzie regionali di protezione ambientale territorialmente competenti si assicurano che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per evitare o ridurre la polvere e le emissioni di gas.
3. Lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida, liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori diversi da quelli costruiti allo scopo di smaltire i rifiuti di estrazione e' subordinato al rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II.
4. L'operatore che utilizza i rifiuti di estrazione e altri residui di produzione per la ripiena di vuoti e di volumetrie prodotte dall'attivita' estrattiva superficiale o sotterranea, che potranno essere inondati dopo la chiusura, adotta le misure necessarie per evitare o ridurre al minimo il deterioramento dello stato delle acque e l'inquinamento del suolo.
5. L'operatore fornisce all'autorita' competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente le informazioni necessarie per assicurare l'assolvimento degli obblighi di legge, in particolare quelli di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II.
6. Nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza di cianuro, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto al livello piu' basso possibile utilizzando le migliori tecniche disponibili. In ogni caso, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli sterili dall'impianto di lavorazione al bacino di decantazione non superi:
a) nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia stata in precedenza rilasciata un'autorizzazione o che siano gia' in funzione il 1° maggio 2008:
1) 50 ppm a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
2) 25 ppm a partire dal 1° maggio 2013;
3) 10 ppm a partire dal 1° maggio 2018;
b) 10 ppm nelle strutture a cui l'autorizzazione e' rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Su richiesta dell'autorita' competente l'operatore dimostra, attraverso una valutazione dei rischi che tenga conto delle condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui al comma 6 non devono essere ridotti ulteriormente.

Art. 14.
Garanzie finanziarie
1.
L'autorizzazione di cui all'articolo 7 e' subordinata alla prestazione all'autorita' competente da parte dell'operatore di adeguate garanzie finanziarie, a favore di detta autorita', per l'attivazione e la gestione operativa del deposito dei rifiuti di estrazione e per la gestione successiva alla chiusura del deposito, costituite secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, affinche':
a) vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto, comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;
b) in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per il ripristino del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione.
2. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa del deposito dei rifiuti di estrazione, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 7.
3. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura del deposito dei rifiuti di estrazione assicura che le procedure di gestione post-operativa di cui all'articolo 12, comma 3, siano eseguite ed e' commisurata alla durata ed al costo complessivo della gestione post-operativa stessa.
4. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' calcolato:
a) sulla base del probabile impatto ambientale della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, tenuto conto, in particolare, della categoria cui appartiene la struttura, delle caratteristiche dei rifiuti di estrazione, delle opere necessarie per il ripristino del terreno che abbia subito un impatto e della destinazione futura del terreno stesso dopo il ripristino;
b) tenendo conto che le opere di ripristino necessarie devono essere eseguite da soggetti autorizzati, terzi, indipendenti e qualificati a svolgere le specifiche attivita' di ripristino.
5. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' periodicamente adeguato, in esito al monitoraggio dell'operatore ed ai controlli di cui all'articolo 17, in base alle opere di ripristino necessarie per il terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti, come indicato nel piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5 richiesto dall'autorizzazione di cui all'articolo 7.
6. L'importo delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornato in caso di modifiche sostanziali del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5, e comunque, al rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7.
7. Le garanzie di cui ai commi 2 e 3 sono trattenute, rispettivamente, fino alla certificazione, da parte dell'autorita' competente, della chiusura della gestione operativa, di cui all'articolo 12, comma 2, e fino alla conclusione, con esito positivo, delle operazioni conseguenti al periodo di post-chiusura, risultante dall'ispezione finale di cui all'articolo 12, comma 3.

Art. 15.
Responsabilita' civile in campo ambientale
1.
All'allegato 5 della parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il punto 12 e' aggiunto, in fine, il seguente: « 12-bis. La gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.».

Art. 16.
Effetti transfrontalieri
1.
Qualora il funzionamento di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A puo' comportare effetti negativi rilevanti per l'ambiente ed eventuali rischi per la salute umana in un altro Stato membro, o su richiesta di uno Stato membro della Comunita' europea che puo' subirne le conseguenze, l'autorita' competente trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 7 al Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Dipartimento per le politiche europee. Il Ministero degli affari esteri trasmette la documentazione allo Stato membro interessato affinche' provveda a metterla a disposizione del pubblico interessato e coordina le eventuali consultazioni necessarie nell'ambito dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri su base reciproca e paritaria.
2. L'autorita' competente si pronuncia sulla richiesta .di autorizzazione non prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1 all'altro Stato membro, al fine di tenere conto anche delle eventuali osservazioni del pubblico interessato di tale Stato.
3. In caso di incidente rilevante in una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione di cui al comma 1, l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14, anche al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero degli affari esteri trasmette agli altri Stati membri interessati tali informazioni per contribuire a ridurre al minimo le conseguenze dell'incidente sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entita' del danno ambientale effettivo o potenziale.

Art. 17.
Controlli dell'autorita' competente
1.
L'autorita' competente effettua ispezioni nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 7, prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e, successivamente, secondo le esigenze e, comunque, con cadenza almeno annuale al fine di garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione e, per le strutture di deposito di cui all'articolo 6, comma 1, che i sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nella struttura di deposito siano adeguati a prevenire, a limitare o, comunque, a ridurre al minimo le conseguenze di eventuali incidenti rilevanti all'interno e all'esterno della struttura.
2. I registri di cui all'articolo 11 sono messi a disposizione dell'autorita' competente per l'ispezione.

Art. 18.
Obbligo di comunicazione delle informazioni
1.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, a decorrere dall'anno 2011 e, successivamente, ogni tre anni, entro il 30 settembre, una relazione sulla attuazione del presente decreto relativa al triennio precedente, sulla base del formato adottato in sede comunitaria. La prima relazione riguarda il triennio 2008-2010.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, con cadenza annuale, le informazioni sugli eventi comunicati dagli operatori ai sensi dell'articolo 11, comma 6, e dell'articolo 12, comma 5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende disponibili tali informazioni al pubblico interessato che le richieda.

Art. 19.
Sanzioni
1.
L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se la struttura di deposito e' classificabile come appartenente alla categoria A ai sensi dell'articolo 9. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la struttura di deposito abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;
2. L'operatore che gestisce una struttura di deposito di rifiuti di estrazione senza l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione di cui all'articolo 7 e' punito con le pene di cui al comma 1, ridotte della meta'.

Art. 20.
Inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse
1.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, tenendo conto delle metodologie eventualmente elaborate a livello comunitario e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT, le modalita' per la realizzazione dell'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente.
2. Ciascuna autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gg), compila, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse o abbandonate che insistono nel territorio di competenza e comunica tali informazioni, secondo le modalita' da stabilirsi con il decreto di cui al comma 1, all'APAT, che provvede all'acquisizione ed all'accorpamento delle stesse in un unico inventario nazionale. L'inventario nazionale e' realizzato entro il 1° maggio 2012 ed e' aggiornato ogni anno.
3. L'inventario nazionale di cui al comma 2 e' reso accessibile al pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet dell'APAT.

Art. 21.
Disposizioni transitorie
1.
Le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione a cui sia stata rilasciata un'autorizzazione o che siano gia' in funzione al 1° maggio 2008 si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il 1° maggio 2012, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, e 13, comma 6, alle quali si conformano secondo il calendario ivi previsto, e delle disposizioni di cui all'articolo 14, alle quali si conformano entro il 1° maggio 2014.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse al 1° maggio 2008.
3. Le disposizioni degli articoli 5, 6, commi da 3 a 11 e da 13 a 16, 7, 8, 12, comma 1, e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 6, per la parte riferita al comma 2, non si applicano alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione che:
a) hanno smesso di accettare rifiuti di estrazione prima del 1° maggio 2006;
b) alla data di entrata in vigore del presente decreto stanno completando le procedure di chiusura nel rispetto della normativa previgente e delle eventuali prescrizioni dettate dall'autorita' competente;
c) saranno effettivamente chiuse al 31 dicembre 2010.
4. Le autorita' competenti notificano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi di cui al comma 3 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede ad informare la Commissione europea.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorita' competente verifica che nelle strutture di deposito di cui ai commi 1, 2 e 3 i rifiuti di estrazione siano comunque gestiti in conformita' alle finalita' di cui all'articolo 1.

Art. 22.
Modifica degli allegati
1.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati, al fine di dare attuazione a successive disposizioni comunitarie. Ogniqualvolta tali disposizioni tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento e' adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

Art. 23.
Disposizioni finanziarie
1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui agli articoli 7, commi 1, 4 e 5, 11, comma 7, 12, commi 2 e 3, 17 e 21, comma 5, sono posti a carico dei destinatari di dette attivita', mediante tariffe e modalita' di versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni. Qualora le predette attivita' siano svolte dalle sezioni idrocarburi dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG), le tariffe e le modalita' di versamento sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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