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D.Lgs 133/2005 (art. 1-10)

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Messaggio  Admin Gio Mag 27, 2010 8:57 pm

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli articoli 1, commi 1, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1.
Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonche' i rischi per la salute umana che ne derivino.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:
a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;
d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi rifiuto solido o liquido come definito all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) rifiuto pericoloso: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
c) rifiuti urbani misti: i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione dei rifiuti individuati ai sottocapitoli 20.01 oggetto di raccolta differenziata e 20.02 di cui all'allegato A, sezione 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e sue modificazioni;
d) impianto di incenerimento: qualsiasi unita' e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonche' altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;
e) impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. La definizione include il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensi' nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d);
f) impianto di incenerimento o di coincenerimento esistente: un impianto per il quale l'autorizzazione all'esercizio, in conformita' al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' stata rilasciata ovvero la comunicazione di cui all'articolo 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' stata effettuata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per il quale, in conformita' del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la richiesta di autorizzazione all'esercizio sia stata presentata all'autorita' competente entro il 28 dicembre 2002, purche' in entrambi i casi l'impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
g) nuovo impianto di incenerimento o di coincenerimento: impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;
h) capacita' nominale: la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantita' di rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
i) carico termico nominale: la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantita' oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
l) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
m) valori limite di emissione: la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione o il livello di una emissione o entrambi che non devono essere superati in uno o piu' periodi di tempo;
n) diossine e furani: tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 dell'allegato 1, paragrafo A, punto 4, lettera a);
o) operatore: il gestore o il proprietario, intendendosi come gestore qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;
p) autorizzazione: la decisione o piu' decisioni scritte da parte dell'autorita' competente che autorizzano l'esercizio dell'impianto a determinate condizioni, che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto; un'autorizzazione puo' valere per uno o piu' impianti o parti di essi, che siano localizzati nello stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
q) residuo: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento.

Art. 3.
Esclusioni
1.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti:
a) impianti che trattano esclusivamente una o piu' categorie dei seguenti rifiuti:
1) rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e forestali;
2) rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata;
3) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla produzione della pasta di carta grezza e dalla relativa produzione di carta, se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia termica generata e' recuperata;
4) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli classificati pericolosi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento; rientrano in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
5) rifiuti di sughero;
6) rifiuti radioattivi;
7) corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002. Rimangono assoggettati al presente decreto gli impianti che trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;
Cool rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di questi ultimi;
b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all'anno.

Art. 4.
Realizzazione ed esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti
1.
Ai fini della realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire che:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo conforme ai requisiti del presente decreto nonche' in modo da assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 1;
b) il calore generato durante il processo di incenerimento e' recuperato per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
c) i residui prodotti durante il processo di incenerimento sono minimizzati in quantita' e pericolosita' e sono, ove possibile, riciclati o recuperati conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai pertinenti requisiti del presente decreto.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono, in ogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la capacita' nominale e il carico termico nominale dell'impianto e le quantita' autorizzate per le singole categorie dei rifiuti;
b) le categorie di rifiuti che possono essere trattate nell'impianto, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti;
c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato I, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;
e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli obblighi di controllo periodico e sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;
f) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.
4. In aggiunta ai dati previsti dal comma 3, le autorizzazioni rilasciate dall'autorita' competente per impianti di incenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente le quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell'impianto, i loro flussi di massa minimi e massimi, nonche' il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti.
5. Se il gestore di un impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi prevede una modifica dell'attivita' che comporti l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e agli effetti dell'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
6. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
7. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti di incenerimento in fase progettuale puo' essere prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di tale elemento progettuale nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 27.
8. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento, l'autorita' competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.
9. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui al comma 8 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita' competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.

Art. 5.
Realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento
1.
Ai fini dell'esercizio degli impianti di coincenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. Al fine della realizzazione di un impianto di coincenerimento:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si attuano nell'ambito del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
4. E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione.
5. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 deve contenere, tra l'altro, una descrizione delle misure preventive contro l'inquinamento ambientale previste per garantire che:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito in modo conforme ai requisiti del presente decreto nonche' in modo da assicurare quanto meno l'osservanza dei contenuti dell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 3;
b) il calore generato durante il processo di coincenerimento e' recuperato, per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento;
c) i residui prodotti durante il processo di coincenerimento sono minimizzati in quantita' e pericolosita' e sono riciclati e recuperati laddove tale processo risulti appropriato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati e' effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti del presente decreto.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 devono, in ogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la potenza termica nominale di ciascuna apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti da coincenerire:
b) le categorie ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattate nell'impianto con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti;
c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;
d) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato 2, paragrafo C, punto 1;
e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli obblighi di controllo e sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione:
f) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.
7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 6, le autorizzazioni concesse dall'autorita' competente per impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente:
a) le quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell'impianto, nonche' i loro flussi di massa minimi e massimi, nonche' il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti;
b) il divieto di cui al comma 4,
8. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma 4, e' autorizzato secondo le disposizioni del presente articolo, alle seguenti ulteriori condizioni:
a) gli oli usati come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, siano conformi ai seguenti requisiti:
1) la quantita' di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;
2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell'Allegato V, parte 2 del regolamento (CEE) 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, in quantita' o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997;
3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;
b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.
9. Se il gestore di un impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi prevede una modifica dell'attivita' che comporti l'incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica e' considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e agli effetti dell'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni otto anni.
11. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
12. Prima dell'inizio delle operazioni di coincenerimento, l'autorita' competente verifica che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.
13. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui al comma 12 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di accertate che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita' competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.

Art. 6.
Coincenerimento di prodotti trasformati derivati da materiali previsti dal regolamento 1774/2002/CE
1.
Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e' autorizzato secondo le disposizioni dell'articolo 5, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalita' di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 e' inviata anche alla ASL territorialmente competente.
3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 «Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione».

Art. 7.
Procedure di ricezione dei rifiuti
1.
Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonche' odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
2. Prima della accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve almeno determinare la massa di ciascuna categoria di rifiuti, possibilmente in base al codice dell'Elenco europeo dei rifiuti.
3. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve acquisire informazioni sui rifiuti al fine di verificare, fra l'altro, l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione e specificati agli articoli 4 e 5.
4. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve inoltre acquisire le informazioni sui rifiuti che comprendano almeno i seguenti elementi:
a) lo stato fisico e, ove possibile, la composizione chimica dei rifiuti, il relativo codice dell'Elenco europeo dei rifiuti e tutte le informazioni necessarie per valutare l'idoneita' del previsto processo di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti;
b) le caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.
5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore deve inoltre applicare almeno le seguenti procedure di ricezione:
a) deve essere verificata la documentazione prescritta dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e dal regolamento (CEE) n. 259/93, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio e dai regolamenti sul trasporto di merci pericolose;
b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di eventuali altri rifiuti individuati dall'autorita' competente, per i quali il campionamento risulta inopportuno, devono essere prelevati campioni rappresentativi. Questa operazione va effettuata, per quanto possibile, prima del conferimento nell'impianto, per verificarne mediante controlli la conformita' all'autorizzazione nonche' alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e per consentire alle autorita' competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni devono essere conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.
6. Le autorita' competenti possono, in sede di autorizzazione, concedere parziali deroghe a quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5, lettera a), alle imprese che inceneriscono o coinceneriscono unicamente i propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, purche' venga comunque garantito, mediante la previsione di eventuali prescrizioni specifiche che tengano conto delle masse e delle categorie di tali rifiuti, il rispetto delle prescrizioni del
presente decreto.

Art. 8.
Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento
1.
Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinche' le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonche' per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile.
2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il piu' completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.
3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Tale temperatura e' misurata in prossimita' della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorita' competente. Se vengono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate,
espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.
4. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, l'autorita' competente puo', in sede di autorizzazione, prevedere l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2 e 3, e 6, purche' nell'impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:
a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato 1, paragrafo A, per l'incenerimento e nell'allegato 2, paragrafo A, per il coincenerimento;
b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui sopra.
5. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4 durante tali operazioni e fintantoche' vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve intervenire automaticamente qualora la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scenda al di sotto della temperatura minima stabilita ai commi 3 o 4. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.
6. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Se vengono coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100 °C per almeno due secondi.
7. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno alle seguenti condizioni: siano adottate tecniche tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato 2, paragrafo A, per il carbonio organico totale e che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.
8. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
a) all'avviamento, finche' non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3 e 6, oppure la temperatura prescritta ai sensi del comma 4;
b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 6, oppure della temperatura prescritta ai sensi del comma 4;
c) qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.
9. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento e' recuperato per quanto possibile.
10. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata e con velocita' e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualita' dell'aria.
11. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.
12. La gestione operativa degli impianti di incenerimento e di coincenerimento deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.

Art. 9.
Valori limite di emissione nell'atmosfera
1.
Gli impianti di incenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati dall'allegato 1, paragrafo A.
2. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che non vengano superati nell'effluente gassoso i valori limite di emissione indicati o calcolati secondo quanto descritto nell'allegato 2, paragrafo A.
3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato nell'impianto, i valori limite di emissione sono quelli fissati al paragrafo A dell'allegato 1, e conseguentemente non si applica la «formula di miscelazione» di cui all'Allegato 2, paragrafo A.
4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 1, paragrafo B.
5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono normalizzati alle condizioni descritte nell'Allegato 2, paragrafo B.
6. Nel caso di coincenerimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati al paragrafo A dell'Allegato 1.
7. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente valuta la possibilita' di concedere le specifiche deroghe previste negli Allegati 1 e 2, nel rispetto delle norme di qualita' ambientale e, ove ne ricorra la fattispecie, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Art. 10.
Scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti
1.
Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
2. La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; della quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonche' dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma 3.
3. L'autorizzazione stabilisce:
a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui all'allegato I, paragrafo D;
b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;
c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni della massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;
d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformita' alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
4. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di emissioni previsti dall'allegato 1, paragrafo D; e' vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.
5. Le acque reflue contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato V del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione di cui all'allegato I, paragrafo D, a pie' di impianto di trattamento.
6. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli effluenti gassosi prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.
7. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.
8. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue.
9. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
10. Devono essere adottate le misure necessarie volte all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonche' ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o gia' usata nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento, anche mediante le migliori tecnologie disponibili ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.
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