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giuridicamente riferibile detta produzione: vendita?

4 partecipanti

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Messaggio  lotus1 Mer Set 23, 2015 10:02 am

salve, cambiando la definizione di produttore iniziale cambia anche la fruibilità della categoria 2bis.

se compro un rifiuto la produzione del rifiuto è giuridicamente riferibile a me?

ovvero: voglio ritirare un rifiuto di un terzo, ma ho solo da 2bis, se il concetto di "produzione giuricamente riferibile" corrisponde anche al diventarne "proprietario" io acquistando il rifiuto posso ritiralo con la 2bis.

sto volutamente andando oltre al rapporto committente/appaltatore che mi sembra calzare meglio la definizione.

cosa ne pensate?
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Messaggio  beltrale Mer Set 23, 2015 10:19 am

no..ovviamente la produzione deriva da una attività produttiva..

il resto è gestione
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Messaggio  lotus1 Mer Set 23, 2015 10:23 am

grazie della risposta,
ma se ora la definizione di produttore iniziale è
" il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione "

mi sembra che il concetto sia esteso anche a chi non esegue fisicamente la lavorazione
o no?
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Messaggio  beltrale Mer Set 23, 2015 11:10 am

a me no.. opinioni..
Very Happy
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Messaggio  beltrale Mer Set 23, 2015 11:14 am

nel senso che non mi fermo solo a produttori iniziali.. ma seguo anche il resto dell'art 212 comma 8

a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti
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Messaggio  lotus1 Mer Set 23, 2015 11:19 am

Ok
grazie
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Set 23, 2015 11:20 am

lotus1 ha scritto:grazie della risposta,
ma se ora la definizione di produttore iniziale è
" il soggetto la cui attività produce rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia  giuridicamente riferibile detta produzione "

mi sembra che il concetto sia esteso anche a chi non esegue fisicamente la lavorazione
o no?
No.
Il concetto si estende solo e tutt'al più al committente (=giuridicamente riferibile) di quella attività da cui vengono prodotti quei rifiuti.
Per farti un esempio calzante all'origine della recente novellazione, se tu lavori per fincantieri e produci un rifiuto, per portarlo via dall'area di deposito temporaneo prima della raccolta lo puoi fare sia tu con il tuo 2-bis che eventualmente anche fincantieri stessa, se ha dei propri automezzi 2-bis.
Chiunque altro deve avere almeno l'appropriata 4.
Per piacere, non cominciamo noi stessi a inventarci l'ininventabile nella saga nazionale dell'Interpretabilità delle Leggi...
E se ci piace farlo, allora poi non prendiamocela con quegli OdV/magistrati che decidono di potersela interpretare a gusto proprio .

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  lotus1 Ven Set 25, 2015 10:04 am

ok. grazi e a tutti. condivido pienamente la posizione e sono molto scettica rispetto all'inserimento di questa modifica della definizione che per altro mi risulta essere "tutta italiana"

l'ho approfondita per cercare di capire perchè al contat center dell'albo in tutta serenità mi ha detto che: "Si se gli vende il rifiuto il trasportatore può utilizzare la 2bis" pale  Suspect
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Messaggio  isamonfroni Ven Set 25, 2015 11:11 am

lotus1 ha scritto:ok. grazi e a tutti. condivido pienamente la posizione e sono molto scettica rispetto all'inserimento di questa modifica della definizione che per altro mi risulta essere "tutta italiana"

l'ho approfondita per cercare di capire perchè al contat center dell'albo in tutta serenità mi ha detto che: "Si se gli vende il rifiuto il trasportatore può utilizzare la 2bis" pale  Suspect

A parte il fatto non trascurabile che la novella della definizione di "produttore" e di "deposito temporaneo" è stata fatta ad usum Fincantieri e, a mio sommesso avviso, per quel tipo di situazione, è stato un intervento corretto e condivisibile, mentre, purtroppo e come sempre, verrà utilizzato in ogni possibile ed immaginabile distorsione interpretativa; a parte questo fatto, appunto, sarebbe il caso di dire a questo genio di contact center dell'albo (chissà quale albo) di andarsi a leggere il suo stesso sito dove sta la definizione di 2-bis.

La 2 bis è destinata al produttore iniziale di rifiuti come attività accessoria di quella prevalente e questo significa che l'attività di trasporto in sè non può e non deve essere economicamente indipendente e rilevante rispetto a quella prevalente.

Se non bastasse ciò (riferito ai rifiuti) vorrei precisare che sono le stesse identiche regole previste dalla normativa sull'autotrasporto di merci (che i rifiuti sono merci prima di tutto).
Se un veicolo è immatricolato in conto proprio per fare legalmente trasporti in conto proprio bisogna che l'attività di trasporto sia accessoria e residuale rispetto all'attività prevalente.

Mi pare davvero troppo comodo e configurante fattispecie di concorrenza sleale che uno si vada comprando i rifiuti per 4 lire e se li porti allegramente in giro, sotto il naso dei trasportatori in regola (contoterzisti in cat 4 e 5), che si sono smazzati l'albo CT, il preposto, il REN, i diritti maggiorati, le fidejussioni ecc...

Che, sono più scemi degli altri?

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