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Comunicazione pagamento contributo 2015
+3
cirillo
x-alessandra
ceresio18
7 partecipanti
Pagina 1 di 1
Comunicazione pagamento contributo 2015
Ciao a tutti, se ad esempio pagassi oggi il contributo SISTRI 2015 ma caricassi le evidenze del pagamento tramite "gestione azienda" la prossima settimana...(dato che il delegato e relative password sono in vacanza), non avrei nessun problema giusto?
La sanzione è per il mancato versamento, non per la mancata comunicazione entro la data del 30 aprile....o sbaglio?
Ciao e grazie
La sanzione è per il mancato versamento, non per la mancata comunicazione entro la data del 30 aprile....o sbaglio?
Ciao e grazie
ceresio18- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 05.07.11
Re: Comunicazione pagamento contributo 2015
Credo che tu abbia ragione. Mi trovo nella stessa situazione...e poi l'alternativa non ci sarebbe...
x-alessandra- Membro della community
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Data d'iscrizione : 28.04.15
Re: Comunicazione pagamento contributo 2015
Ho provato a telefonare al Sistri e risponde il risponditore automatico.
Ho provato ad inviare una mail per chiarimenti ad ECOCERVED...vedremo se mi rispondono.
Io comunque ho fatto pagare il contributo 2014 e 2015 oggi e l'ho comunicato anche mediante l'applicativo.
Se ho notizie le posto a brevissimo
Ho provato ad inviare una mail per chiarimenti ad ECOCERVED...vedremo se mi rispondono.
Io comunque ho fatto pagare il contributo 2014 e 2015 oggi e l'ho comunicato anche mediante l'applicativo.
Se ho notizie le posto a brevissimo
x-alessandra- Membro della community
- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 28.04.15
Re: Comunicazione pagamento contributo 2015
forse con un pò di fantasia (cambiare il "digita 2" con "digita 1" magari qualcuno risponde, provare per credere...)x-alessandra ha scritto:Ho provato a telefonare al Sistri e risponde il risponditore automatico
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si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
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Età : 68
Località : veneto
Re: Comunicazione pagamento contributo 2015
Ciao a tutti, vero che il call center risponde....ma abbiamo imparato a non fidarci di quello che dicono....
la normativa cosa dice?
Dice che le sanzioni di cui all'art. 260 bis del D.Lgs 152/06 sono applicabili dal 1 aprile 2015.....
Quali sono queste sanzioni?
"1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi,
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.((82))
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il
pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento
dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la
sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di
controllo della tracciabilita' nei confronti del trasgressore. In
sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al
predetto sistema di tracciabilita' occorre tenere conto dei casi di
mancato pagamento disciplinati dal presente comma.((82))
Quindi si fa riferimento al pagamento e non al caricamento nel Sistema delle evidenze del pagamento stesso.
Mi sono risposto da solo scusate....ma ieri non avevo tempo per approfondire ed era più rapido chiedere qui.
Confermate anche voi?
la normativa cosa dice?
Dice che le sanzioni di cui all'art. 260 bis del D.Lgs 152/06 sono applicabili dal 1 aprile 2015.....
Quali sono queste sanzioni?
"1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi,
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.((82))
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il
pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento
dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la
sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di
controllo della tracciabilita' nei confronti del trasgressore. In
sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al
predetto sistema di tracciabilita' occorre tenere conto dei casi di
mancato pagamento disciplinati dal presente comma.((82))
Quindi si fa riferimento al pagamento e non al caricamento nel Sistema delle evidenze del pagamento stesso.
Mi sono risposto da solo scusate....ma ieri non avevo tempo per approfondire ed era più rapido chiedere qui.
Confermate anche voi?
ceresio18- Utente Attivo
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Call Center
non vorrei comunicare di aver scoperto l'acqua calda, ma da alcuni post credo di capire che non si riesce a parlare con il Call Center del Sistri per argomenti relativi alla gestione azienda. Questo, immagino, scegliendo l'opzione assistenza per questioni amministrative.
Ecco la mia acqua calda: basta digitare la richiesta di assistenza per i dispositivi.
Da quello che ho sperimentato rispondono comunque su ogni argomento.
(mi era sfuggito il tono di Cirillo. L'aveva già detto lui...
Ok, allora più fantasia e sveltezza. Però io sono stato proprio chiaro chiaro)
Ecco la mia acqua calda: basta digitare la richiesta di assistenza per i dispositivi.
Da quello che ho sperimentato rispondono comunque su ogni argomento.
(mi era sfuggito il tono di Cirillo. L'aveva già detto lui...
Ok, allora più fantasia e sveltezza. Però io sono stato proprio chiaro chiaro)
Spigola- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 17.04.13
Re: Comunicazione pagamento contributo 2015
Spigola ha scritto:(mi era sfuggito il tono di Cirillo. L'aveva già detto lui...
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cirillo- Moderatore
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Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 68
Località : veneto
sistri
Salve,
nel caso la quota in scadenza al 30/04/2015, fosse stata pagata solo oggi... secondo voi cosa potrebbe comportare?
nel caso la quota in scadenza al 30/04/2015, fosse stata pagata solo oggi... secondo voi cosa potrebbe comportare?
simoner89- Membro della community
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Data d'iscrizione : 13.08.10
Re: Comunicazione pagamento contributo 2015
simoner89 ha scritto:Salve,
nel caso la quota in scadenza al 30/04/2015, fosse stata pagata solo oggi... secondo voi cosa potrebbe comportare?
basta che rileggi attentamente quello che ha scritto Ceresio18 3 post più sopra...
UB2601- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 11.05.11
Età : 61
Località : Venezia
Re: Comunicazione pagamento contributo 2015
Ma quindi secondo voi, si rischia comunque una multa di tale entità per il pagamento avvenuto un giorno lavorativo successivo o c'è la possibilità di rientrare in una sorta di "ravvedimento operoso"...
simoner89- Membro della community
- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 13.08.10
Re: Comunicazione pagamento contributo 2015
... un piccolo dubbio... ma le agevolazioni previste sempre dal 206-bis al comma 9-ter, sono applicabili nel caso di ritardato pagamento?
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
PiazzaPulita- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 30.11.10
Re: Comunicazione pagamento contributo 2015
PiazzaPulita ha scritto:... un piccolo dubbio... ma le agevolazioni previste sempre dal 206-bis al comma 9-ter, sono applicabili nel caso di ritardato pagamento?
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
Sarebbe auspicabile e anche secondo me corretto, considerando la situazione considerata..
simoner89- Membro della community
- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 13.08.10
Re: Comunicazione pagamento contributo 2015
Ciao Simone, a mio avviso la considerazione di Piazza Pulita è corretta.
ceresio18- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 05.07.11
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