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Informazione impresa edile: smaltimento guaine in cantiere. Sistri?
2 partecipanti
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Informazione impresa edile: smaltimento guaine in cantiere. Sistri?
Buonasera a tutti,
spero di postare nell'area giusta.
Vi spiego il mio problema: io lavoro in un'impresa edile che occupa più di 10 dipendenti e non è produttrice di rifiuti pericolosi.
Oggi abbiamo avuto l'audit per la 14001 e un ispettore ci ha detto che siamo tenuti comunque all'iscrizione al sistri perché nel corso dell'anno passato abbiamo smaltito delle guaine particolari che erano su un cantiere temporaneo.
Quello che chiedo è:
1) siamo davvero obbligati in quanto occupiamo più di 10 dipendenti?
2) non è possibile effettuare solo un'iscrizione temporanea per eventuali cantieri che presentano rifiuti particolari da smaltire?
Non riesco davvero a raccapezzarmi... A me sembra l'ennesimo folle balzello...
Grazie a chiunque mi aiuterà.
spero di postare nell'area giusta.
Vi spiego il mio problema: io lavoro in un'impresa edile che occupa più di 10 dipendenti e non è produttrice di rifiuti pericolosi.
Oggi abbiamo avuto l'audit per la 14001 e un ispettore ci ha detto che siamo tenuti comunque all'iscrizione al sistri perché nel corso dell'anno passato abbiamo smaltito delle guaine particolari che erano su un cantiere temporaneo.
Quello che chiedo è:
1) siamo davvero obbligati in quanto occupiamo più di 10 dipendenti?
2) non è possibile effettuare solo un'iscrizione temporanea per eventuali cantieri che presentano rifiuti particolari da smaltire?
Non riesco davvero a raccapezzarmi... A me sembra l'ennesimo folle balzello...
Grazie a chiunque mi aiuterà.
Monia75- Nuovo Utente
- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 16.01.15
Re: Informazione impresa edile: smaltimento guaine in cantiere. Sistri?
1. Tra i soggetti obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti vi sono gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
(D.Lgs. 152/06 Art. 190 comma 1 lettera a)
2. Per gli enti e le imprese produttori iniziali, le annotazioni sul registro di carico/scarico devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico.
(D.Lgs. 152/06 Art. 190 comma 1quater lettera a)
3. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto presso il sito di produzione ed integrato con i formulari di identificazione relativi al trasporto dei rifiuti. Deve essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
(D.Lgs. 152/06 Art. 190 comma 2)
4. L'iscrizione al SISTRI è obbligatoria per tutti i produttori di rifiuti pericolosi.
Tutti i soggetti obbligati e che non hanno aderito al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) e che omettano di tenere oppure tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2600,00 euro a 15500,00 euro.
(D.Lgs. 152/06 Art. 258 comma 1)
(D.Lgs. 152/06 Art. 190 comma 1 lettera a)
2. Per gli enti e le imprese produttori iniziali, le annotazioni sul registro di carico/scarico devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico.
(D.Lgs. 152/06 Art. 190 comma 1quater lettera a)
3. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto presso il sito di produzione ed integrato con i formulari di identificazione relativi al trasporto dei rifiuti. Deve essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
(D.Lgs. 152/06 Art. 190 comma 2)
4. L'iscrizione al SISTRI è obbligatoria per tutti i produttori di rifiuti pericolosi.
Tutti i soggetti obbligati e che non hanno aderito al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) e che omettano di tenere oppure tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2600,00 euro a 15500,00 euro.
(D.Lgs. 152/06 Art. 258 comma 1)
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