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TEMPI DEPOSITO RIFIUTI DA IMPIANTO RECUPERO

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Messaggio  beltrale Gio Nov 27, 2014 11:45 am

Quiz del giorno

ma se in una autorizzazione di un impianto, tra le prescrizioni ti trovi questa prescrizione..


"i rifiuti prodotti dall’attività, in attesa di smaltimento, non possono rimanere stoccati in
impianto per più di un anno, mentre quelli in attesa di recupero o trattamento per non più di tre anni"

dove per questi 3 anni fanno riferimento all’art. 2, comma 1, lettera g, del decreto legislativo n. 36/2003 (che tra l'altro parla di discariche)

è una news che mi sono persa io negli ultimi 11 anni o cosa??
secondo me è un bel refuso da una autorizzazione di una discarica di rifiuti urbani associata ad un ecocentro..


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Messaggio  isamonfroni Gio Nov 27, 2014 12:40 pm

beltrale ha scritto:Quiz del giorno

ma se in una autorizzazione di un impianto, tra le prescrizioni ti trovi questa prescrizione..

"i rifiuti prodotti dall’attività, in attesa di smaltimento, non possono rimanere stoccati in
impianto per più di un anno, mentre quelli in attesa di recupero o trattamento per non più di tre anni"

dove per questi 3 anni fanno riferimento all’art. 2, comma 1, lettera g, del decreto legislativo n. 36/2003 (che tra l'altro parla di discariche)

è una news che mi sono persa io negli ultimi 11 anni o cosa??
secondo me è un bel refuso da una autorizzazione di una discarica di rifiuti urbani associata ad un ecocentro..

Diciamo pure che è un'autorizzazione scritta con i piedi, però se uno ha voglia di mettersi lì a interpretare per me vuol dire questo:

Rifiuti prodotti dall'attività: ricordati che io Provincia do per scontato che tu impianto conosca l'art. 183, c.1 lettera bb) in materia di deposito temporaneo, mi limito a ricordarti che, fatte salve tutte le altre condizioni dell'articolo, almeno una volta l'anno devi smaltire.
Senza contare che, riportare solo uno stralcio di prescrizione non significa sapere tutto quello che c'è dietro e soprattutto non significa avere letto le relazioni tecniche presentate al rilascio come invece dovrebbero avere fatto i funzionari istruttori.
Magari questo impianto produce, di suo, meno di 30 mc di NP o <10 mc di P (cosa probabilissima) e quindi, correttamente può smaltire anche solo una volta l'anno.

stoccaggio dei rifiuti in attesa di recupero ma senti stiamo parlando di un impianto R13?
Allora, dato che è frequentissimo che gli impianti di stoccaggio provvisorio (R13 e D15) ricevano i rifiuti e poi se li tengano lì sine die finchè non trovano la convenienza a portarli fuori verso un altro impianto, la Provincia gli vuole solo ricordare che se non li fanno fuori entro 3 anni gli verrà applicata la fattispecie penale di realizzazione di discarica senza autorizzazione (eco il riferimento alla norma sulle discariche).
In buona sostanza, gli stanno dicendo: puoi tenerli al massimo tre anni, entro i quali, ragionevolmente devi trovare come recuperarli o smaltirli, perchè se ce li tieni più di tre anni non sei più un R13/D15 ma diventi, a tutti gli effetti una discarica; quindi, cortesemente, se prevedi di tenerteli tanto a lungo abbi la cortesia di progettare una discarica con le caratteristiche richieste dal d.lgs. 36/2003.


Non è affatto un refuso

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Messaggio  beltrale Gio Nov 27, 2014 1:15 pm

grazie Isa..

stiamo parlando di R13-R12-R9

Non si tratta solo quindi solo di una messa in riserva..
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Messaggio  isamonfroni Gio Nov 27, 2014 2:18 pm

beltrale ha scritto:grazie Isa..

stiamo parlando di R13-R12-R9

Non si tratta solo quindi solo di una messa in riserva..

Il discorso è lo stesso: devono mandare i rifiuti da R13 a R12/R9 entro i tre anni dal conferimento.
Ciò sicuramente avverrà, a maggior ragione dato che accetteranno in ingresso rifiuti che poi possono lavorare.
Purtuttavia è obbligatorio prevedere un termine per la durata della messa in riserva e ogni provincia ci mette il termine che vuole.
Questa avrà pensato che il termine di tre anni (prima di diventare discarica) andava bene per tutti e non avrebbe provocato discussioni (come invece poteva succedere per un termine più breve).

Quanto ai rifiuti prodotti, se l'autorizzazione l'avessi scritta io mi sarei limitata a prescrivere il rispetto dell'art. 183, c. 1 lettera bb, però vale quello che ho detto sopra.




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Messaggio  beltrale Gio Nov 27, 2014 4:15 pm

bè.. grazie Isa.. as usual!
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Apr 30, 2015 8:34 am

isamonfroni ha scritto:
beltrale ha scritto:grazie Isa..

stiamo parlando di R13-R12-R9

Non si tratta solo quindi solo di una messa in riserva..

Il discorso è lo stesso: devono mandare i rifiuti da R13 a R12/R9  entro i tre anni dal conferimento.
Ciò sicuramente avverrà, a maggior ragione dato che accetteranno in ingresso rifiuti che poi possono lavorare.
Purtuttavia è obbligatorio prevedere un termine per la durata della messa in riserva e ogni provincia ci mette il termine che vuole ...
già , già .... Tu, @isa, dici che è obbligatorio prevedere un termine !
Io mi sono ispirato all'art. 208 c. 11 T.U.A. ma sai che non ho trovato (in maniera esplicita, ovvio !)  l'obbligo di cui parli ??
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Messaggio  isamonfroni Gio Apr 30, 2015 3:49 pm

vaghestelledellorsa ha scritto:
isamonfroni ha scritto:
beltrale ha scritto:grazie Isa..

stiamo parlando di R13-R12-R9

Non si tratta solo quindi solo di una messa in riserva..

Il discorso è lo stesso: devono mandare i rifiuti da R13 a R12/R9  entro i tre anni dal conferimento.
Ciò sicuramente avverrà, a maggior ragione dato che accetteranno in ingresso rifiuti che poi possono lavorare.
Purtuttavia è obbligatorio prevedere un termine per la durata della messa in riserva e ogni provincia ci mette il termine che vuole ...
già , già .... Tu, @isa, dici che è obbligatorio prevedere un termine !
Io mi sono ispirato all'art. 208 c. 11 T.U.A.    ma sai che non ho trovato (in maniera esplicita, ovvio !)  l'obbligo di cui parli ??

Vaghe, non voglio aprire una querelle perchè io a memoria gli articoli e i commi non me li ricordo mai mentre invece a te piacciono tanto.

Allora stabiliamo un punto non tutto lo scibile umano e in particolare quello amministrativo nasce e muore nell'ambito del TUA.
Le autorizzazioni, anche quelle per la gestione dei rifiuti sono atti amministrativi che soggiacciono anche alle norme di tipo amministrativo che regolamentano il modo in cui debbono essere scritte, a pena di essere considerate efficaci. Tant'è che nel preambolo sono quasi sempre citate le norme amministrative e i regolamenti dell'Ente che rilascia l'autorizzazione.
Ora, ovviamente, non mi ricordo il numero del decreto e il testo dell'articolo e, francamente non ho il tempo di andarlo a cercare, però sono certa che l'indicazione delle tempistiche di durata delle attività di deposito debba essere indicata.
Comunque il testo dell'articolo 208, c. 11 è questo
art-208 ha scritto:
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica,
.......
e a me sembra che almeno voglia dire: come minimo, fermo restando il fatto che se ci vuoi aggiungere qualcosa lo puoi fare, sempre che sia lecito.

Peraltro il richiamo ai requisiti tecnici per ciascuna operazione autorizzata, comprende anche la durata del deposito che è proprio un requisito tecnico.
Fermo restando il fatto che il limite dei tre anni è quello richiamato all'art. 2, comma 1, lettera g del d.lgs. 36/2003 sulle discariche.
Cioè questo
art2,c.1 leetera g ha scritto:
g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante
operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona
interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo
smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi,
nonche' qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito
temporaneo per piu' di un anno. Sono esclusi da tale definizione
gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere
preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero,
trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di
recupero
o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come
norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di
smaltimento per un periodo inferiore a un anno;

PS, ma non avevi altro da fare oggi che andare a ripescare, un post di 6 mesi fa?


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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Apr 30, 2015 5:35 pm

isamonfroni ha scritto:
Vaghe, non voglio aprire una querelle perchè io a memoria gli articoli e i commi non me li ricordo mai mentre invece a te piacciono tanto. [...]

PS, ma non avevi altro da fare oggi che andare a ripescare, un post di 6 mesi fa?

in effetti avrei preferito andare a fare l'amore in campagna ma purtroppo abbiamo superato di un anno e mezzo il limite di stoccaggio di cui parliamo e siccome sulla nostra autorizzazione ordinaria non ci sono limiti di stoccaggio temporale asseritamente obbligatori mi stavo chiedendo se questa non fosse una delle cosiddette autorizzazioni in bianco che al magistrato Santxxxci piace definire inefficaci ?
PS :  meglio la camporella, vero?
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Messaggio  cirillo Gio Apr 30, 2015 5:51 pm

MOD. OT ON
vaghestelledellorsa ha scritto:in effetti avrei preferito andare a fare l'amore in campagna ma purtroppo abbiamo superato di un anno e mezzo il limite di ...
....età? Razz

azz, questo era un post degno di "Supremoanziano"

MOD. OT OFF

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Messaggio  isamonfroni Gio Apr 30, 2015 8:43 pm

Vaghe, a parte le camporelle, dovresti sapere che nel nostro ordinamento "la legge non ammette ignoranza" e meno che mai la ammette per noi addetti ai lavori.
Chi gestisce un impianto di trattamento rifiuti dovrebbe avere un'idea di tutta la normativa ambientale e non soltanto della parte IV del TUA.

Dunque se ti stai tenendo in casa dei rifiuti da 4 anni e mezzo, a livello di semplice buon senso stai realizzando a tutti gli effetti una discarica.

Ma visto che a te il buon senso non piace il Legislatore ti ha servito con una definizione abbastanza precisa di discarica che è quella dell'articolo che ti ho postato prima.

Oddio, è vero che l'articolo di norma dice:
Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere
preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come
norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;


Però se sono ESCLUSI quelli che stanno lì meno di 3 anni, per me (e non solo per me) vuol dire che quelli che ci stanno più di 3 anni diventano INCLUSI e quindi diventano discarica.

Ergo, se la discarica è autorizzata tutto bene se no è abusiva.

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Messaggio  vaghestelledellorsa Lun Mag 04, 2015 12:04 pm

isamonfroni ha scritto:.. se ti stai tenendo in casa dei rifiuti da 4 anni e mezzo, a livello di semplice buon senso stai realizzando a tutti gli effetti una discarica. ..
no no mi sono espresso male sono lì (in R13)  da 1+1,5 anni  .   solamente  Embarassed

isamonfroni ha scritto:.Oddio, è vero che l'articolo di norma dice:
Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati (R12, D14, D13)  per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento (R13) per un periodo inferiore a tre anni come norma generale  (checcappero di locuzione usa il Legislatore ? che vuol dire "generale" ?? forse che le ARPA possono ridurre questo limite temporale attraverso le prescrizioni in autorizzazione ? )  , o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento (D15) per un periodo inferiore a un anno;
..
ma provo a chiosare la definizione aggiungendo tra parentesi in carattere ROSSO quello che io ci leggo dentro .... Vi torna o ho dimenticato qualcosa ??
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