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Siringhe abbandonate su area pubblica comunale

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Messaggio  LoRe Lun Nov 17, 2014 7:56 pm

Pongo un quesito sperando che qualche anima pìa abbia già affrontato il caso particolare e sappia come districarsi.

Un'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti per conto di un Comune rinviene, in aree pubbliche, siringhe usate ed abbandonate da ignoti (tossicodipendenti, si presume).
Premesso che personalmente trovo assurdo e illogico, checché ne dica il Tribunale Ordinario di Napoli (Sezione distaccata di Pozzuoli) in una sentenza dello scorso 22/02/2013, dover attribuire a questi rifiuti un codice della famiglia dei 20 e premesso che anche lo stesso Albo Gestori, con Circolare del 24 gennaio 2012, n. 95, permette di inserire il codice CER attribuibile a tale tipologia di rifiuti (18.01.03*) tra quelli trasportabili in cat. 1 (tant'è vero che l'azienda in questione ha il codice in autorizzazione), mi chiedevo quale sia il modo migliore che ha a disposizione l'azienda per gestire il rifiuto.

Considerato che i rifiuti a rischio infettivo mi risulta non essere mai esenti alle disposizioni ADR (a parte gli oggetti appartenenti al gruppo d’imballaggio III della classe 6.1), è opportuno che la Società segua tutti gli adempimenti ADR per il trasporto?
E, per quanto concerne il SISTRI, come ci si dovrebbe comportare, stante la Circolare dell'Albo che classifica tali rifiuti come "assimilati" al rifiuto urbano?
Infine, secondo voi è necessario che il trasporto debba essere effettuato ogni qualvolta venga rinvenuta una siringa su area pubblica (con evidenti aggravi economico/organizzativi per la Società e, soprattutto, limitata possibilità di rispondere in tempi rapidi all'esigenza di rimozione di un materiale chiaramente pericoloso per il cittadino) oppure c'è la possibilità di stoccare il rifiuto (ovviamente negli idonei contenitori ad alta resistenza) presso un locale aziendale, procedendo poi al trasporto dei contenitori ad apposito impianto di smaltimento in tempi "ragionevoli" (certamente inferiori ai 30 giorni)?

Ringrazio in anticipo chiunque abbia voglia di dare il proprio contributo.
Saluti.
LoRe
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Messaggio  benassaisergio Lun Nov 17, 2014 9:42 pm

Certamente non ho l’autorità di un Tribunale o di un Albo Gestori, ma trovo alquanto singolare che ci si ponga il problema di classificare come 180103* e come materie infettanti ai sensi dell’ADR le siringhe abbandonate per strada.
Non sono neppure un biologo ma sarei curioso di vedere come si comporterebbe una coltura di cellule (non posso far riferimento ai test con animali previsti nelle normative, perché sicuramente le/gli animaliste/i non me lo perdonerebbero) messa a contatto con un po’ di spazzatura stradale contente queste siringhe e come si comporterebbe un’analoga coltura messa a contatto con un mucchio di spazzatura raccolta da un cassonetto; e vedere quali cellule muoiono prima.
Parlando più seriamente, perché mai la siringa di un eventuale tossicodipendente deve essere considerata infettante e non il fazzoletto di carta gettato per terra da un malato di AIDS ?
Per la strada, e nei cassonetti,  (purtroppo) c’è di tutto, e proveniente da individui sani e malati.
Classifichiamo allora tutta la spazzatura come 18.01.03* e, conseguentemente, dal punto di vista del trasporto (vedi nota al paragrafo 2.2.62.1.11.1 dell’ADR) la classifichiamo come UN 3291  (ipotizzando comunque che la spazzatura non contenga materie infettanti di categoria A) ?
E anche nel caso di trascurare tutto ciò, e far finta che le siringhe di cui sopra  siano infette mentre non lo è tutta l’altra spazzatura, cosa si dovrebbe fare ?
Separare, in mezzo al traffico, magari sotto la pioggia, forse anche in una giornata ventosa, le siringhe dal resto della spazzatura, e, dal momento che sono 180103*, imballarle in imballaggi che  rispondono alle caratteristiche dell’istruzione di imballaggio  P621(che naturalmente le/gli spazzine/i si portano dietro) e poi ottemperare alle altre disposizioni dell’ADR applicabili ?

E poi: non si dovrebbe allora comportarci analogamente con tutto quello di pericoloso che  (sempre purtroppo) viene abbandonato per strada, sui terreni, e che è infiammabile, o tossico, o corrosivo o comburente o pericoloso per l’ambiente (e che, ovviamente, non è contenuto in un bel recipiente con sopra una bella e visibile etichetta di pericolo) ?

Mi rendo conto che non ho certo dato una soluzione operativa.
Penso seriamente che si dovrebbe richiedere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di prendere una chiara posizione di assimilabilità totale dei rifiuti raccolti per strada ai rifiuti urbani e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di dichiararli esenti dall’ADR.
Ma non ci spero: siamo brave/i a criticare e magari anche ad avanzare  possibili soluzioni, ma quanto a intervenire presso le istituzioni … non tanto !

Una piccola precisazione: gli oggetti appartenenti alla classe 6.1 NON sono materie infettanti, ma materie tossiche.
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Messaggio  LoRe Mar Nov 18, 2014 11:27 am

Ti ringrazio per la risposta.
Capisco ciò che dici ed in parte lo condivido. Ci troviamo purtroppo ad operare in un contesto normativo problematico che alle volte amplifica i dubbi al posto di dirimerli.

Mi permetto però di fare un appunto: nel caso specifico, l'Albo stesso nella Circolare già richiamata dice di identificare con il 18.01.03* (cito testualmente) "le siringhe usate giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua".
Quindi temo che l'Azienda abbia poco spazio di manovra, se non far finta di niente e tirar su tutto con la spazzatrice (ovviamente è un pensiero assurdo, non me ne vogliate).
Che poi, diciamocelo, il ragionamento dell'Albo non è del tutto campato in aria. Se dovessimo attribuire a tutti i rifiuti trovati per strada solamente codici della famiglia dei 20, andremmo a creare problemi non indifferenti alle aziende di igiene urbana. Che ne facciamo di pneumatici, calcinacci, magari manufatti in eternit abbandonati sui cigli delle strade? Buttiamo tutto tra gli ingombranti, con buona pace della piattaforma che li rispedirà al mittente tal quali? O, peggio ancora, chiudiamo non uno ma due occhi e portiamo tutto in impianto come 20.03.01/20.03.03? Il Tribunale di Napoli dice che così va fatto, certo, ma francamente a me pare un'assurdità, tanto più che la Circolare 95/2012 dell'Albo lo sconfessa.

Probabilmente l'unico modo per chiarire la questione è porla direttamente al Ministero (sperando in una risposta).

benassaisergio ha scritto:Una piccola precisazione: gli oggetti appartenenti alla classe 6.1 NON sono materie infettanti, ma materie tossiche.

Giustissimo, ho scritto un'idiozia e me ne scuso.

Saluti.
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Messaggio  RMP_RT Mar Nov 18, 2014 11:47 am

LoRe ha scritto:

Probabilmente l'unico modo per chiarire la questione è porla direttamente al Ministero (sperando in una risposta).


Perfettamente d'accordo, purtroppo siamo in italia e dubito che una risposta arriverà prontamente a risolvere il problema dato che all'interno dell'attuale quadro normativo sono presenti numerosi casi di imprecisioni e cattive interpretazioni, alcune purtroppo derivanti anche da comunicazioni unilaterali tra chi legifera e chi effettivamente opera.
Detto questo (una chiara visione dell'ovvio) per quanto sia complesso e dispendioso,a mio parere si dovrebbe tener fede alle direttive dell'Albo in attesa dell'arrivo di specifiche direttive in merito.
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Messaggio  CROCIDOLITE Mar Nov 18, 2014 1:44 pm

RMP_RT ha scritto:
LoRe ha scritto:

Probabilmente l'unico modo per chiarire la questione è porla direttamente al Ministero (sperando in una risposta).


Perfettamente d'accordo, purtroppo siamo in italia e dubito che una risposta arriverà prontamente a risolvere il problema dato che all'interno dell'attuale quadro normativo sono presenti numerosi casi di imprecisioni e cattive interpretazioni, alcune purtroppo derivanti anche da comunicazioni unilaterali tra chi legifera e chi effettivamente opera.
Detto questo (una chiara visione dell'ovvio) per quanto sia complesso e dispendioso,a mio parere si dovrebbe tener fede alle direttive dell'Albo in attesa dell'arrivo di specifiche direttive in merito.

Quotando integralmente quanto scritto dal Dr. Benassai, ricordo che le direttive dell'Albo sono contenute in una circolare, e la classificazione dei rifiuti, e specificatamente dei RSU è contenuta in un D. Lgs..
Per cui tenere conto delle direttive dell'Albo, nel caso specifico, porta a commettere un reato, come tra l'altro sentenziato da un tribunale ordinario.
Il mondo dei rifiuti è nel caos normativo assoluto e  il buon senso non fa giurisprudenza: i consulenti ambientali (o presunti tali) dovrebbero, prima di dare un parere accertarsi dei rischi cui si può far incorrere i propri assistiti
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Messaggio  LoRe Mar Nov 18, 2014 2:27 pm

CROCIDOLITE ha scritto:Quotando integralmente quanto scritto dal Dr. Benassai, ricordo che le direttive dell'Albo sono contenute in una circolare, e la classificazione dei rifiuti, e specificatamente dei RSU è contenuta in un D. Lgs..
Per cui tenere conto delle direttive dell'Albo, nel caso specifico, porta a commettere un reato, come tra l'altro sentenziato da un tribunale ordinario.
Il mondo dei rifiuti è nel caos normativo assoluto e  il buon senso non fa giurisprudenza: i consulenti ambientali (o presunti tali) dovrebbero, prima di dare un parere accertarsi dei rischi cui si può far incorrere i propri assistiti

Il buon senso non fa giurisprudenza, è vero. Però molte volte potrebbe essere la strada più corretta, in confronto ad indicazioni normative e giurisprudenziali del tutto dissociate dalla realtà.
Se potessi fare un controllo sulle aziende che si occupano di igiene urbana, ti accorgeresti che nella stragrande maggioranza dei casi gli pneumatici abbandonati su suolo pubblico vengono raccolti ed avviati a recupero con CER 16.01.03. Secondo il TUA non è la strada corretta, sebbene la logica dica altro.
Altro spunto di riflessione: tralasciando per un attimo gli aspetti giuridico/ambientali, molte volte c'è anche un discorso di costi che vale la pena considerare (ancor più se si tratta di spesa pubblica). Un mucchio di calcinacci rinvenuto accanto ad un bidone per la raccolta dei rifiuti è giusto classificarlo come (esempio) indifferenziato (100 e passa euro/tonnellata) e non come 17.09.04 (10 euro/tonnellata)? Quale misterioso processo produttivo potrebbe averlo generato, se non una demolizione? Scusate la venialità, ma è un'ulteriore sfaccettatura della questione che, a mio avviso, non può non essere tenuta in debita considerazione.

Tornando alle siringhe, ho inoltrato un quesito al Ministero. Se avrò novità, sarò lieto di condividerle con voi.
Saluti.
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Messaggio  Supremoanziano Mar Nov 18, 2014 3:38 pm

Non farti illusioni.
Ho fatto un paio di quesiti inerenti la classificazione dei rifiuti conseguenti a sinistro stradale ormai tre anni fa.
Risultato?
Zero.
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