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decreto competitività; tenuta alternativa del registro per le imprese agricole

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Messaggio  angel Sab Ago 02, 2014 3:04 pm

Ho visto ora la bozza del decreto competitività (postato da Admin in altro post) e che trovate qui:
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=allegati&fmt=pdf&id=00000155
ed a pagina 28 riporta:
dopo il comma 8, sono aggiunati i seguenti:
-8- bis. All'atr. 190, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
"1- quinques. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda sistri in formato fotografico digitale innoltrata dal destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e password dedicati.

Cosa vuol dire secondo voi. Io pensavo che il comma 1-ter dell'art 190 fosse stato abbolito con l'ingresso del d.m. 126 del 24 aprile 2014 ma a quanto pare mi sbaglio alla grande.
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Messaggio  Admin Lun Ago 04, 2014 9:56 am

No, è tuttora vigente.
Non capisco il senso di questa semplificazione: prima l'agricoltore conservava le copie cartacee delle schede movimentazione; adesso, invece, l'impianto dovrà fotografare le schede (!), mandarle all'imprenditore agricolo, il quale dovrà archiviare i files in un'apposita sezione (???) con accesso autenticato.
Mah!
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Messaggio  oasi1970 Lun Ago 04, 2014 12:15 pm

Admin ha scritto:No, è tuttora vigente.
Non capisco il senso di questa semplificazione: prima l'agricoltore conservava le copie cartacee delle schede movimentazione; adesso, invece, l'impianto dovrà fotografare le schede (!), mandarle all'imprenditore agricolo, il quale dovrà archiviare i files in un'apposita sezione (???) con accesso autenticato.
Mah!

Per quanto riguarda il "formato fotografico digitale" provo una interpretazione azzardata: potrebbe trattarsi di "scannerizzazione" o "scansione" che dir si voglia, ma forse questi termini erano troppo facilmente comprensibili e quindi giustamente non si devono usare (ed il "selfie" della scheda sistri rimane comunque una possibilità).
Oltre a questo condivido le tue perplessità sull'"apposita sezione" (apposita sezione di cosa? del sito del destinatario? del portale sistri?).
Ma se viene utilizzato sistri non ci sono già lì dentro tutte le informazioni firmate, rifirmate e controfirmate da tutti con il sangue? Se proprio si vuole semplificare non mi pare ci sia bisogno di mettere in piedi altri archibugi (altrimenti che semplificazione è?)...

Ah già: la lotta alle ecomafie...(in questo caso addirittura le ecoagromafie!!!)

p.s.: scusate ma anche dopo che ne abbiamo viste di tutti i colori non riesco a rassegnarmi all'approssimazione e alla mancanza anche del più banale e minimo buonsenso
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Messaggio  angel Mar Ago 05, 2014 8:00 pm

Admin ha scritto:No, è tuttora vigente.
Non capisco il senso di questa semplificazione: prima l'agricoltore conservava le copie cartacee delle schede movimentazione; adesso, invece, l'impianto dovrà fotografare le schede (!), mandarle all'imprenditore agricolo, il quale dovrà archiviare i files in un'apposita sezione (???) con accesso autenticato.
Mah!
Io mi sto perdendo scusami.Magari mi puoi aiutare tu. Ma quindi già da ora l'agricoltore non deve compilare piu' il registro ma conservare le schede o da quando? e soprattutto perchè anche per loro han fatto l'esonero dal SISTRI se sono in meno di 10 dipendenti ( e anche per oltre 10 se conferiscono ad un circuito di raccolta organizzato) se hanno una semoplificazione del genere e cioè solo conservare la scheda?
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Messaggio  Admin Mar Ago 05, 2014 11:18 pm

Perchè si sarebbe creata una situazione in cui tutte le imprese sarebbero state esonerate, mentre le imprese agricole (alle quali il legislatore ha sempre riservato un regime di favore) avrebbero dovuto aderire (con procedure agevolate) e versare il contributo annuale.
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Messaggio  Bonino Lun Set 08, 2014 12:48 pm

Buongiorno a tutti,
io sono sinceramente in difficoltà e spero possiate aiutarmi.

Dunque: l'art.190 comma 1-ter del DL 152/06, introdotto dalla L. 125/2013, ci dice che gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità :1) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario o della scheda Sistri 2) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto gestore del "circuito organizzato di raccolta".

Il d.m. 126 del 24 aprile 2014, nel preambolo dice testualmente: Visto l'art. 190, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 11, comma 12-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile e non la compilazione della scheda SISTRI «Area - Registro cronologico»;

Ora Il decreto Competitività (decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91) dice che gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda sistri in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario ecc. ecc.

Questo è quello che ho capito io: Gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti speciali non pericolosi non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. Gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico ma possono ovviare alla tenuta del registro vero e proprio con due modalità a) conservazione dei formulari o scheda Sistri (cartacea o digitale) b) conservazione del documento rilasciato dal circuito organizzato di raccolta.
E' giusto o mi sono perso qualche passaggio?
Se un imprenditore agricolo produttore di pericolosi detiene e utilizza un registro di carico e scarico devo fargli interrompere le registrazioni e fargli utilizzare una delle modalità alternative?

Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto.
Bonino
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Messaggio  angel Mar Set 16, 2014 2:54 pm

Bonino ha scritto:Buongiorno a tutti,
io sono sinceramente in difficoltà e spero possiate aiutarmi.

Dunque: l'art.190 comma 1-ter del DL 152/06, introdotto dalla L. 125/2013, ci dice che gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità :1) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario o della scheda Sistri 2) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto gestore del "circuito organizzato di raccolta".

Il d.m. 126 del 24 aprile 2014, nel preambolo dice testualmente:  Visto l'art. 190, comma 1-ter, del d.lgs. n.  152  del  2006,  come modificato dall'art. 11, comma 12-bis, del decreto-legge n.  101  del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30  ottobre  2013,  n. 125, che prevede l'obbligo della tenuta  dei  registri  di  carico  e scarico da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile e non la  compilazione  della  scheda  SISTRI  «Area  - Registro cronologico»;

Ora Il decreto Competitività (decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91) dice che gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda sistri in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario ecc. ecc.

Questo è quello che ho capito io:  Gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti speciali non pericolosi non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. Gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti speciali pericolosi sono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico ma possono ovviare alla tenuta del registro vero e proprio con due modalità a) conservazione dei formulari o scheda Sistri (cartacea o digitale) b) conservazione del documento rilasciato dal circuito organizzato di raccolta.
E' giusto o mi sono perso qualche passaggio?
Se un imprenditore agricolo produttore di pericolosi detiene e utilizza un registro di carico e scarico devo fargli interrompere le registrazioni e fargli utilizzare una delle modalità alternative?

Vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto.
Ciao sinceramente non ci sto capendo niente neppure io.
Su un articolo (trovato in rete ma non so di che giornale sia) parlando di questa semplificazione dice:
"Conservazione del <<formato fotografico digitale>> della scheda sistri trasmessa dal destinatario dei rifiuti varrà come registro di carico/scarico per imprese agricole non obbligate a tracciamento telematico.

Quindi secondo loro questa semplificazione è valida solo per quelli che non sono obbligati al sistri ( cio sino a 10 dipendenti e se li superano solo se conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta).
Mi sono poi confrontato con un consulente e secondo lui se uno non conferisce al circuito di raccolta e vuole "adottare" la semplificazione di conservare la scheda sistri anzichè fare il registro deve rimanere ugualmente iscritto al sistri ( ipotesi contrapposta rispetto all'articolo del giornale).
Io ora per non sbagliare ai miei clienti continuo a fargli fare il registro (anche perche se vogliono possono ugualmente continuare con il registro)in attesa che venga chiarito su quale sito dedicato devono essere conservate queste schede sistri.
Un altro dubbio che mi pongi io riguarda il mud che presumo che a questo punto vi sia l'esonero totale delle imprese agricole.
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Messaggio  Anto_la Gio Apr 30, 2015 1:14 pm

Riprendo questa discussione. Vedendo la nuova formulazione dell'art. 190 su Normattiva, sono incluse le modalità alternative di tenuta del Registro di carico e scarico per gli agricoltori:
- con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o della copia della scheda SISTRI
oppure
- con la conservazione per tre anni del documento di conferimento nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta'
oppure
- con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario (e qui credo resterebbe da capire come fare Shocked Shocked ).
Sullo stesso sito Normattiva poi è specificato che fino al 31/12/2015, ormai prorogato di anno in anno in base alla vigenza del doppio binario, si continua ad applicare l'art. 190 nella versione precedente le modifiche apportate. Ma questo secondo voi vale anche per i nuovi 1-ter ed 1-quinquies? Il problema non è tanto per chi ha già il Registro, nel dubbio lo continua a compilare, ma per chi si appresta a farne uno nuovo (e, nel dubbio, io lo farei). Anche per il MUD, ad esempio, l'obbligo per quest'anno è rimasto. Voi come vi state comportando? Avete avuto altri riscontri nel frattempo?
Vi ringrazio per la vostra disponibilità
Anto_la
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