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Un consorzio per i mozziconi?

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Messaggio  Admin Lun Lug 07, 2014 11:21 pm

Un emendamento al collegato ambientale (AC2093), presentato dall'onorevole Pastorelli, prevede l’istituzione di un Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi di prodotti da fumo.
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Un consorzio per i mozziconi? Empty Re: Un consorzio per i mozziconi?

Messaggio  cirillo Mar Lug 08, 2014 9:02 am

Admin ha scritto:Un emendamento al collegato ambientale (AC2093), presentato dall'onorevole Pastorelli, prevede l’istituzione di un Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi di prodotti da fumo.
Mi sembra proprio che la follia pura sia stata oramai abbondantemente superata.
Esistono le norme e si BASTONANO i fumatori che buttano le "cicche" per terra. BASTONARNE 10 per educarne 10.000.
Sui pacchetti, oltre alla scritta
"IL FUMO NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE"
dovrebbero scrivere pure
"...E BUTTARE I MOZZICONI PER TERRA NUOVE GRAVEMENTE AL PORTAFOGLI"
e poi, però, farlo realmente

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Messaggio  PiazzaPulita Mar Lug 08, 2014 10:11 am

Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi di prodotti da fumo...

da non fumatore la cosa non mi riguarda... ma come dovrebbe funzionare? ... al solito, con un'altra imposta a carico del produttore da riversare sul consumatore

e visto che i fumatori in Italia dovrebbero essere circa 10 milioni (http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/medicina/2013/05/31/Fumo-Italia-10-mln-fumatori-13-4-inizia-prima-15-anni_8796558.html) se fumano 1/2 pacchetto di sigarette al giorno una imposta da 10 centesimi a pacchetto sarebbe una imposta da 500.000/giorno....

bel colpo... complimenti...

... di sicuro sarà l'ennesimo inutile consorzio obbligatorio, con dirigenti strapagati per non fare nulla (magari fumando qualche sigaretta)
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Messaggio  beltrale Mer Lug 09, 2014 9:28 pm

Comunque non la considererei una idea sbagliata .. Applicare un contributo ai produttori di sigarette, ad esempio, é una specie di ecocomtributo del fumatore...come per i RAEE..

Si paga per la maleducazione altrui...
A Singapore hanno vietato le gomme da masticare perché sporcano le strade e ti arrestano se getti un mozzicone..


E ahimé nella mia vita ne ho gettati a terra molti anche io e me ne pento..
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Lug 09, 2014 10:26 pm

beltrale ha scritto:Comunque non la considererei una idea sbagliata .. Applicare un contributo ai produttori di sigarette, ad esempio, é una specie di ecocomtributo del fumatore...come per i RAEE..

Si paga per la maleducazione altrui...
A Singapore hanno vietato le gomme da masticare perché sporcano le strade e ti arrestano se getti un mozzicone..


E ahimé nella mia vita ne ho gettati a terra molti anche io e me ne pento..

io ho smesso da che ne ho visti a migliaia impigliati nelle reticelle di grigliaggio di depuratori fognari insieme a bastoncini azzurri dei cotton fioc di una volta, che mi finiscono in discarica, mentre l'unica fine "seria" di un mozzicone è all'incenerimento.
Ma è bello sapere che torneranno ad esistere i "muzzonari"...

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  Admin Gio Lug 31, 2014 3:09 pm

L'emendamento 14.08., proposto nella formulazione riportata di seguito, è stato dichiarato inammissibile per carenza di compensazione:


  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
  1. Al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   i) i mozziconi dei prodotti da fumo.

  2. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi di prodotti da fumo.
  3. In base al principio di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 178-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i produttori di prodotti da fumo sono responsabili del corretto smaltimento dei mozziconi di cui al presente articolo.
  4. Gli utilizzatori di prodotti da fumo sono tenuti a gettare tali prodotti, una volta consumati, presso i punti di raccolta presenti sul territorio, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo comma 12. In ogni ambito territoriale deve essere assicurata la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. A tale fine, entro il 31 dicembre 2015, i comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale raccoglitori per la raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo. I mozziconi dei prodotti da fumo raccolti ai sensi del presente comma sono sottoposti a forme di trattamento differenziato rispettose dell'ambiente e della salute.
  5. E istituito il Consorzio obbligatorio per la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
   a) assicurare la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e organizzare lo stoccaggio;
   b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento;
   c) promuovere Io svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento;
   d) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione dei mozziconi dei prodotti da fumo in particolare per quanto concerne; gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalle sostanze chimiche presenti nei mozziconi dei prodotti da fumo; l'obbligo di non smaltire i mozziconi dei prodotti da fumo come rifiuti indifferenziati e di effettuare, per tali mozziconi, una raccolta differenziata; sistemi di raccolta differenziata, con le relative modalità di trattamento, dei mozziconi dei prodotti da fumo;

  6. Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro, partecipano:
   a) le imprese che effettuano la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi dei prodotti da fumo;
   b) le associazioni dei consumatori e le associazioni di tutela ambientale più rappresentative sul territorio nazionale;
   c) i fabbricanti e commercializzatori di prodotti da fumo.

  7. Il consorzio è retto da uno statuto adottato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico adottato conformemente ai principi di efficienza, economicità, trasparenza e libera concorrenza nelle attività di settore da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2014.
  8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nel consiglio di amministrazione del Consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere maggioritario rispetto a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori e delle associazioni di tutela. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del Consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  9. Al fine di assicurare al Consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo ambientale sulla vendita dei prodotti da fumo da applicarsi da parte di tutti i produttori e importatori che immettono tali prodotti nel mercato italiano. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale.
  10. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo economico, sono determinati; il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo.
  11. Il Consorzio può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) o con le Autorità d'ambito al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare tale accordo stabilisce:
   a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti da prodotti da filmo da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo;
   b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti; le modalità di raccolta dei rifiuti derivanti da prodotti da fumo in relazione alle esigenze delle attività connesse alla raccolta e allo smaltimento.
  L'accordo di programma di cui al presente comma è trasmesso all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.

  12. Entro il 31 dicembre 2015 le confezioni di prodotti da fumo sono immesse sul mercato solo se contrassegnate in modo visibile, leggibile e indelebile con un simbolo, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica il divieto di gettare i mozziconi dei prodotti da fumo nei raccoglitori per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.
  13. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
  14. Chiunque disperde nel suolo o nelle acque mozziconi dei prodotti da fumo è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100 a 500 euro.


Pastorelli Oreste, Catalano Ivan, Di Lello Marco, Furnari Alessandro, Labriola Vincenza, Zaccagnini Adriano, Nesi Edoardo, Tacconi Alessio
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Messaggio  PiazzaPulita Gio Lug 31, 2014 3:41 pm

da "colui che ignora" o ignorante... cosa sarebbe la "inammissibilità per carenza di compensazione"??

grazie in anticipo
PiazzaPulita
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Messaggio  Admin Mer Dic 23, 2015 1:23 pm

Il consorzio non è stato istituito, ma il collegato ambientale appena approvato dedica uno specifico articolo (art. 40 - Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni) al problema, andando addirittura a modificare il TUA:

"1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 232 sono inseriti i seguenti:
« ART. 232-bis. – (Rifiuti di prodotti da fumo). – 1. I comuni provvedono a installare
nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori
per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente
derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
3. È vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
ART. 232-ter. – (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). – 1.
Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l’abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi »;

b) all’articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono
riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione
amministrativa è aumentata fino al doppio»;
[...]"


Francamente non riesco a comprendere l'utilità di un intervento normativo per sanzionare una condotta già vietata e, peraltro, punita in maniera più severa.
A leggerla così sembrerebbe che prima si potevano tranquillamente buttare i rifiuti per strada, purché di piccole dimensioni...
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Messaggio  beltrale Gio Dic 24, 2015 5:11 pm

penso che servirà a finanziare dei consorzi che a titolo "gratuito" forniranno ai Comuni i cestinetti per raccogliere i mozziconi

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