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Produzione rifiuti pericolosi da attività di rimozione di tubi in amianto

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Messaggio  Alcampo Mer Mar 19, 2014 11:33 am

Salve a tutti.

Avrei bisogno di qualche (parecchi in realtà) chiarimenti riguardo al caso specifico:
Lavoro per un'impresa edile che dovrà effettua lavori di manutenzione delle reti acquedotto, effetueremo quindi interventi di riparazioni urgenti (non programmabili) sulle tubazioni interrate.
Sporadicamente potrebbe capitare che queste tubazioni siano in eternit, la riparazione della tubazione comporterà molto probabilmente la rimozione di un tratto di questa (di solito 1-2 metri).

Come ci dovremo comportare quanto questo acccadrà?
Il materiale asportato risulta quasi sempre essere sotto i 30 Kg.

Spulciando un po il forum ho letto che in caso di manutenzioni il rifiuto si intende prodotto quando questo arriva presso la sede operativa dell'azienda, rientriamo in questa casistica?

Il problema principale è che non sappiamo prima se interverremmo o meno su tubazioni in eternit, non lo possiamo programmare. L'idea che mi sono fatto è quella di portare nella nostra sede il rifiuto, entro 10gg caricarlo sul sistri, e farlo venire a caricare da un'impresa abilitata al trasporto che si occuperà quindi anche del suo smaltimento, però non sono sicuro sia la procedura corretta.

P.S.
Siamo già iscritti al sistema SISTRI come produttori ed abbiamo la chiavetta.

Grazie mille
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Messaggio  isamonfroni Mer Mar 19, 2014 11:49 am

La situazione che tu prospetti è abbastanza frequente, ma il problema è un altro, prima della procedura da te prospettata.

Per rimuovere tratti di tubazioni d'amiante (anche da 50 cm) è necessario e obbligatorio essere iscritti all'Albo Gestori in cat 10 A (almeno in classe F - la minima).
Un'impresa edile sic et simpliciter non può fare l'intervento e se lo fa svolge un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Peraltro, prima di effettuare l'intervento sull'amianto andrebbe presentato il Piano di Lavoro per la rimozione amianto all'ASL competente per territorio, andrebbe fatto 30 giorni prima del lavoro, ma esiste la procedura d'urgenza e la possibilità di convenire con la ASL territorialmente competente un Piano di Lavoro "generale" che coinvolga tutti gli interventi da svolgersi nella stessa area e quindi di dare solo una "comunicazione preventiva" quando si va a fare l'intervento.

Poi, se ti iscrivi anche alla cat. trasporto dei propri rifiuti (art. 212.c.Cool ti puoi trasportare l'eternit prodotto (entro i 30 kg) direttamente ad un impianto D15.

Francamente trovo molto difficile considerare l'amianto come un rifiuto da manutenzione
Se l'eternit è in condizioni ragionevolmente buone e tali da essere manutenuto, rimane lì dov'è.
Se è in condizioni da dover essere dismesso è un rifiuto da demolizione e non da manutenzione.

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Produzione rifiuti pericolosi da attività di rimozione di tubi in amianto Empty E già che ci siamo....

Messaggio  BB Mer Mar 19, 2014 12:07 pm

Un'impresa che effettua manutenzioni su infrastrutture a rete, i rifiuti se li deve portare "a domicilio" con FIR (NP) o scheda movimentazione (P)??? O (teoria corretta secondo me), è sufficiente un DDT interno "da cantiere X comune di Y via Z a sede operativa "? (Aggiungo che, nel mio caso specifico, il committente individua il lavoro tramite comunicazioni scritte e quindi ci sono anche ulteriori documenti in furgone/camion a comprovare la titolarità dell'impresa a trasportarsi a casa quel dato materiale.
In Confidustria (seminario di fine febbraio) hanno parlato di scheda SISTRI in bianco x i Pericolosi e FIR per i Non pericolosi da cantiere a sede...io mi trovo in difficoltà, soprattutto perchè le imprese che seguono operano in Provincie diverse e non so se in tutte la pensino allo stesso modo...
Grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare...
(Conosco già la sentenza della Cassazione relativa all'argomento, e ho già spulciato l'archivio delle discussioni tanto da sapere che a Vicenza sanzionerebbero la mancanza di FIR, a Venezia la sua presenza)...
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Messaggio  isamonfroni Mer Mar 19, 2014 12:42 pm

BB ha scritto:Un'impresa che effettua manutenzioni su infrastrutture a rete, i rifiuti se li deve portare "a domicilio" con FIR (NP) o scheda movimentazione (P)??? O (teoria corretta secondo me), è sufficiente un DDT interno "da cantiere X comune di Y via Z a sede operativa "? (Aggiungo che, nel mio caso specifico, il committente individua il lavoro tramite comunicazioni scritte e quindi ci sono anche ulteriori documenti in furgone/camion a comprovare la titolarità dell'impresa a trasportarsi a casa quel dato materiale.
In Confidustria (seminario di fine febbraio) hanno parlato di scheda SISTRI in bianco x i Pericolosi e FIR per i Non pericolosi da cantiere a sede...io mi trovo in difficoltà, soprattutto perchè le imprese che seguono operano in Provincie diverse e non so se in tutte la pensino allo stesso modo...
Grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare...
(Conosco già la sentenza della Cassazione relativa all'argomento, e ho già spulciato l'archivio delle discussioni tanto da sapere che a Vicenza sanzionerebbero la mancanza di FIR, a Venezia la sua presenza)...

BB tesoro, ti sei già risposta da sola..... Very Happy 
In ogni caso se è vera manutenzione con tutti i documenti in regola (e soprattutto se è manutenzione di infrastrutture a rete di cui all'art. 230, c.1) ed esiste un verbale di valutazione della roba tolta d'opera, entro i 60 gg, da cui si evidenzia che qualcosa si riesce pure a riutilizzare, io me ne andrei a spasso con il solo DDT e soprattutto ci andrei fino in Cassazione, se necessario (ma non auspicabile)

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Messaggio  Alcampo Gio Mar 20, 2014 9:15 am

isamonfroni ha scritto:
Per rimuovere tratti di tubazioni d'amiante (anche da 50 cm) è necessario e obbligatorio essere iscritti all'Albo Gestori in cat 10 A (almeno in classe F - la minima).
Siamo iscritti proprio alla categoria minima, e stiamo provvedendo al pdl come hai scritto tu.

Quello che stavo cercando di capire, è se c'era una possibilità di portare in sede i rifiuti per poi smaltirli per esempio una 1-2 volte al mese (o come da eventuale normativa), evitano quindi di essere anche trasportatori e non solo produttori.

A parte i costi e la procedura, il problema nel nostro caso è che diventa un po' "complicato" trasportare il rifiuto nell'immediato in qanto le squadre d'intervento sono formate da 2 persone ed entrambe servono in cantiere, perderebbero parecchio tempo per andare a smaltire in uno dei più vicini impianti.

C'è qualche soluzione alternativa?

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Messaggio  isamonfroni Gio Mar 20, 2014 12:21 pm

Alcampo ha scritto: Quello che stavo cercando di capire, è se c'era una possibilità di portare in sede i rifiuti per poi smaltirli per esempio una 1-2 volte al mese (o come da eventuale normativa), evitano quindi di essere anche trasportatori e non solo produttori.

A parte i costi e la procedura, il problema nel nostro caso è che diventa un po' "complicato" trasportare il rifiuto nell'immediato in qanto le squadre d'intervento sono formate da 2 persone ed entrambe servono in cantiere, perderebbero parecchio tempo per andare a smaltire in uno dei più vicini impianti.

C'è qualche soluzione alternativa?


A mio sommesso avviso, una dismissione di tubazioni in amianto con successivo smaltimento, non può mai essere considerata manutenzione tale da evitare le norme sulla gestione dei rifiuti che ne derivano.

Capisco benissimo la tua preoccupazione visto che mi sono trovata in un caso assolutamente analogo con l'azienda per la quale lavoravo prima di ora.

Sinceramente quel che io farei, se fossi al posto tuo, è fare prima di tutto una valutazione economica (sulla base di dati storici e previsionali) e mi porrei queste domande:
1) qual'è l'estensione "territoriale" di questa attività?
2) In un anno, quanti casi del genere potranno ragionevolmente capitarmi?
3) che quantitativi di amianto posso ragionevolmente pensare di produrre?

in base alle risposte che ti darai potrai ragionevolmente praticare una di queste due ipotesi, entrambe perfettamente legali:
Ipotesi a (buona per quantitativi complessivi abbastanza piccoli)
stringo una convenzione "aperta" con un trasportatore +smaltitore autorizzato in cat 5
Per ogni cantiere che faccio con amianto, lo dismetto, lo imballo a norme, e me lo faccio venire a prendere e smaltire da lui con FIR ecc...

Ipotesi b (buona per quantitativi complessivi mediamente interessanti)
Mi faccio un iscrizione all'albo in cat. 212,c8. (in fondo credo che qualche mezzo di trasporto tipo furgoncino, per andare sui cantieri, lo abbiate - 30 kg di amianto sono più o meno 2,5 metri di tubo) - è una procedura semplicissima e velocissima

Mi faccio in sede un piccolo (almeno 30/50 ton) deposito preliminare autorizzato D15, così i rifiuti dei piccoli cantieri me li porto a casa, con il FIR, in piena legalità e li smaltisco anche una volta l'anno ottimizzando i costi.

E' ovvio che per avere un D15 autorizzato devi affrontare i seguenti passi procedurali:
1) chiaramente disporre di un capannoncino (o comunque un'area pavimentata e coperta) di caratteristiche idonee
2) fare la verifica di assoggettabilità alla VIA
3) fare la procedura per l'autorizzazione ordinaria ex art. 208
4) prevedere almeno 6/8 mesi di iter burocratico amministrativo
5) rilasciare la fidejussione
6) entrare nell'ordine di idee che farai il gestore di un impianto di smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e quindi, registri, MUD, SISTRI e quant'altro

Dall'altro lato della bilancia, però:
1) ti gestisci in piena libertà i rifiuti di amianto dei tuoi cantieri
2) se chiedi l'autorizzazione solo per l'eternit CER 17.06.05 tutta la procedura è sicuramente un po' più facile e snella che non quella per un D15 con 200 codici CER
3) potresti ricevere rifiuti da amianto anche da conferitori terzi (e farti pagare, ovviamente, il disturbo)
4) facendo carichi completi e di grandi dimensioni >30 ton puoi anche valutare le procedure transfrontaliere per il conferimento all'estero che mediamente hanno un costo inferiore rispetto agli impianti in Italia

A questo punto la scelta è vostra.

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