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CODICE RECUPERO 160104*

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Messaggio  URCIUOLIDEM Gio Feb 13, 2014 11:32 am

Buongiorno ragazzi, mi sono da poco iscritto a questo forum e vi voglio porre un quesito.
I veicoli fuori uso cer 160104* quando vengono caricati sul registro rifiuti o nella scheda sistri hanno codice recupero R13...ma allo scarico va applicato il codice recupero R4 oppure resta in R13?
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Messaggio  Admin Gio Feb 13, 2014 1:59 pm

Ciao,

la domanda è mal posta.
Innanzitutto, bisognerebbe capire se stiamo parlando di chi ha prodotto il rifiuto o dell'impianto che lo riceve.
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Messaggio  URCIUOLIDEM Gio Feb 13, 2014 3:15 pm

PARLIARMO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE.
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Messaggio  Admin Gio Feb 13, 2014 3:33 pm

Le operazioni di recupero che effettua l'impianto sono indicate nell'atto autorizzativo, che sarebbe utile leggere per bene.
Se demolisce il veicolo certamente non è una messa in riserva (R13).
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Messaggio  Sofy Ven Feb 14, 2014 11:46 am

Quando ricevi un veicolo nel tuo impianto lo metterai nell'area della messa in riserva quindi lo ricevi in R 13. Successivamente quando lo prendi in mano per effettuare la bonifica (solo dopo la presentazione delle targhe al Pra e buon fine della pratica) lo scaricherai dall' R13 e caricherai i rifiuti prodotti dalla bonifica in R4.
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Messaggio  URCIUOLIDEM Ven Feb 14, 2014 12:04 pm

Perfetto é la procedura che utilizziamo in azienda!  Smile 
Grazie
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Messaggio  Giuliggia Mer Lug 29, 2015 10:02 am

Nel caso di consegna dell'auto direttamente da un privato, quindi senza formulario devo comunque registrare l'auto sul registro di carico scarico e dopo la radiazione effettuare la bonifica?

grazie
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Messaggio  cirillo Mer Lug 29, 2015 10:34 am

Giuliggia ha scritto:Nel caso di consegna dell'auto direttamente da un privato, quindi senza formulario devo comunque registrare l'auto sul registro di carico scarico e dopo la radiazione effettuare la bonifica?grazie
A mio modesto avviso, un'auto, diventa rifiuto dopo la radiazione dall'albo; finchè non è radiata, infatti, potrebbe essere venduta come bene e continuare la vita per la quale era stata originariamente prodotta.
Quanto sopra in quanto ritengo essere la radiazione, la certa linea di confine tra bene e rifiuto.
L'auto, pertanto, andrà annotata nel registro immediatamente dopo questo adempimento.
Una volta registrata come rifiuto potete farne tutto ciò che è consentito dalla vostra autorizzazione.
Detto questo, rimando alle mie prime quattro parole del post...

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Messaggio  PiazzaPulita Mer Lug 29, 2015 10:39 am

Giuliggia ha scritto:Nel caso di consegna dell'auto direttamente da un privato, quindi senza formulario devo comunque registrare l'auto sul registro di carico scarico e dopo la radiazione effettuare la bonifica?

grazie

le indicazioni della CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98:

  ... g) i soggetti autorizzati che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 46, dei decreto legislativo n. 22/1997, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico di cui al decreto ministeriale n. 148/1998 per i rifiuti gestiti e derivanti dalla medesima attività ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997. I medesimi soggetti devono tenere, inoltre, il registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che deve essere vidimato dalla questura competente.

   Tra i due registri esiste un evidente rapporto di integrazione.

       Pertanto, al fine di evitare. inutili appesantimenti burocratici connessi all'annotazione in entrambe i registri della presa in carico e dello scarico dei veicoli avviati a demolizione, si ritiene che i soggetti che svolgono attività di autodemolizione ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 22/1997, possono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri con le seguenti modalità:

       la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. In tali casi il «numero di registro» da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione, sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

       sul registro di carico e scarico previsto dal decreto ministeriale n. 148/1998, di conseguenza, potranno essere annotate solo le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione. In tali casi il numero di registro da apporre sul formula rio di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al decreto ministeriale n. 148/1998.

   Analogamente, i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
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