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Limiti di tempo per la registrazione dei movimenti - Registro Intermediario
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191213
Limiti di tempo per la registrazione dei movimenti - Registro Intermediario
Ciao a tutti,
vi riporto un estratto della conversione in legge del SISTRI (Decreto 125 del 30/10/2013):
Art. 190 1-quater
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei
rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attivita' di trattamento
disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci
giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di
preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla
presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da
detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di
trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e
dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni
lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni
lavorativi dalla conclusione dell'operazione".
Come va interpretata la parte in grassetto? Devo inserire i dati per forza prima del viaggio?
Inoltre il SISTRI non compila automaticamente il registro di intermediazione a carico accettato presso l'impianto di destino?
Qualcuno ha avuto una spiegazione ufficiale/legale di come comportarsi?
Grazie mille per l'aiuto
vi riporto un estratto della conversione in legge del SISTRI (Decreto 125 del 30/10/2013):
Art. 190 1-quater
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei
rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attivita' di trattamento
disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci
giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di
preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla
presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da
detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di
trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e
dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni
lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni
lavorativi dalla conclusione dell'operazione".
Come va interpretata la parte in grassetto? Devo inserire i dati per forza prima del viaggio?
Inoltre il SISTRI non compila automaticamente il registro di intermediazione a carico accettato presso l'impianto di destino?
Qualcuno ha avuto una spiegazione ufficiale/legale di come comportarsi?
Grazie mille per l'aiuto
Luca.Gillio- Nuovo Utente
- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 19.12.13
Limiti di tempo per la registrazione dei movimenti - Registro Intermediario :: Commenti
L'articolo citato non riguarda l'operatività in SISTRI, ma solo quella cartacea.
Presumo che il legislatore abbia presunto che l'intermediario usasse lo stesso modello di registro c/s degli altri (NB il DDL di conversione del DL 101 era stato assegnato alla commissione affari costituzionali).
Sembra comunque che quella formulazione entrerà in vigore solo successivamente al doppio binario.
E' auspicabile che correggano la svista prima di allora.
Presumo che il legislatore abbia presunto che l'intermediario usasse lo stesso modello di registro c/s degli altri (NB il DDL di conversione del DL 101 era stato assegnato alla commissione affari costituzionali).
Sembra comunque che quella formulazione entrerà in vigore solo successivamente al doppio binario.
E' auspicabile che correggano la svista prima di allora.
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