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Messaggio  SINDACOELENA Ven Dic 13, 2013 5:15 pm

Salve

se da una bara con salma fresca esce del liquido, lo trattiamo son materiale di sanificazione(polvere assorbente disodorizzante), ma poi come lo dobbiamo gestire ?

è un rifiuto pericoloso oppure assibilabile agli urbani ?

grazie
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Messaggio  Admin Mar Dic 17, 2013 9:12 am

A mio avviso non rientra nella definizione di "rifiuti da esumazione ed estumulazione" di cui al DPR 254/05. L'art. 2, c.1, lett. e), infatti, contiene un elenco tassativo:
"e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);"


e nemmeno nella definizione di "rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani" (art. 2, c.1, lett. g):

g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalita' di
gestione dei rifiuti urbani:
1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
2) i rifiuti derivanti dall'attivita' di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da
malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonche' altri rifiuti non pericolosi che per qualita' e per quantita' siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
4) la spazzatura;
5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
6) i rifiuti provenienti da attivita' di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
8 ) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica e' sottoposto alle
condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a privativa;
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Messaggio  SINDACOELENA Mar Dic 17, 2013 12:00 pm

Io avevo inizialmente pensato ad un rifiuto pericoloso sanitario, in quanto contente liquame fisiologico.
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Messaggio  Admin Mar Dic 17, 2013 12:25 pm

Non so, proviamo a ragionare, DPR 254/03 alla mano:

Non sono rifiuti sanitari in senso stretto (art. 2, c.1, lett. a):
"a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attivita' medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833";

Dunque le lettere b), c), d), g), h) non sono pertinenti.

Come detto, non sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, né rifiuti derivanti da altre attivita' cimiteriali.

Potrebbe trattarsi di "rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo" se presentano le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d):

d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:
1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonche' da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantita' tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;

3) i rifiuti provenienti da attivita' veterinaria, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;


Se non presentano nessuna di queste caratteristiche (e ci vorrebbe un medico per capire cosa cola da quelle bare) direi che non ricadono nel campo di applicazione del DPR 254/03.
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Messaggio  SINDACOELENA Mar Dic 17, 2013 12:48 pm

Mi sembra un'ottima analisi. SI sono sentiti diversi medici e dicono cose diverse, oscillando fra rifiuti pericolosi e rifiuti assimilabili agli urbani

Quelli che parlano di assimilabili agli urbani sostengono che diventano così in quanto si mette la polvere igienizzante sopra.

A prescindere dall'effetto della polvere assorbente, mi viene da pensare che se si modifica un rifiuto da pericoloso ad assimilabile è come se facessi un trattamento sul rifiuto e quindi, in quanto solo SOLO produttore, non sono autorizzato a fare trattamenti sul rifiuto.

Quindi ricapitolando il liquido esce, ipotizzando che sia rifiuto pericoloso, comunque ci metto la polvere (che forse mi serve più per rispettare l' 81/08 che il 152/06), ma non posso considerare questa azione come trattamento in quanto sono solo un produttore rifiuto e quindi la polvere intrisa di liquido mi rimane con la stessa classificazione del liquido come se fosse da solo.

E' un ragionamento sensato o mi sfugge qualcosa ?

grazi mille davvero !
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Messaggio  Admin Mar Dic 17, 2013 1:38 pm

Quelli che parlano di assimilabili agli urbani sostengono che diventano così in quanto si mette la polvere igienizzante sopra.
Questo ragionamento non lo condivido. Se si potessero declassificare i rifiuti pericolosi ricoprendoli con qualcosa staremmo freschi, di solito funziona al contrario: l'assorbente assume le caratteristiche di pericolo della sostanza trattata.
Il classico esempio è la segatura intrisa d'olio che va smaltita con le stesse modalità dell'olio.
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Messaggio  SINDACOELENA Mar Dic 17, 2013 1:45 pm

Admin ha scritto:
Quelli che parlano di assimilabili agli urbani sostengono che diventano così in quanto si mette la polvere igienizzante sopra.
Questo ragionamento non lo condivido. Se si potessero declassificare i rifiuti pericolosi ricoprendoli con qualcosa staremmo freschi, di solito funziona al contrario: l'assorbente assume le caratteristiche di pericolo della sostanza trattata.
Il classico esempio è la segatura intrisa d'olio che va smaltita con le stesse modalità dell'olio.

Ottimo Sono pienamente d'accordo !!!
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